Con sentenza depositata il 20 luglio 2018, la n. 166 del 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., dell’art. 11, co. 13[1], D.L. 112 del 2008[2], convertito con modificazioni nella L. 133 del 2008, che prevede per i soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi, la certificazione della residenza almeno decennale nel territorio nazionale ovvero quinquennale nella medesima regione, quali requisiti minimi per accedere al contributo per il pagamento del canone di locazione concesso agli indigenti (cd. Bonus affitti).
A distanza di dieci anni dall’istituzione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art.11 L. 431 del 1998, in esecuzione del quale il decreto del Ministero dei lavori pubblici e infrastrutture del 7.06.199 ha previsto solo requisiti di carattere economico per beneficiarne, il decreto legge censurato ha introdotto il requisito aggiuntivo della residenza qualificata per i soli cittadini extracomunitari.
La Consulta ha rilevato:
- L’intrinseca irrazionalità della previsione di residenza decennale in quanto termine coincidente con quello sufficiente a chiedere la cittadinanza italiana;
- Il mancato rispetto degli obblighi europei discendenti dalla direttiva 2003/109/CE che, in relazione alla concessione delle prestazioni assistenziali, equipara ai cittadini europei i soggiornanti di lungo periodo, status quest’ultimo riconosciuto ai cittadini di paesi terzi che risiedono in uno Stato membro da almeno 5 anni (art. 4);
- la palese irragionevolezza e mancata proporzione del termine quinquennale regionale in quanto in contrasto con la ratio dell’istituzione del fondo legato ad esigenze transitorie di favorire la mobilità nel settore della locazione;
- L’irragionevole correlazione tra “il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in stato di povertà e sia insediata nel territorio regionale e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale”, trattandosi di un beneficio riservato ai casi di vera e propria indigenza
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha quindi ritenuto la previsione censurata incostituzionale per contrasto con il principio di ragionevolezza e non discriminazione di cui all’art.3 Cost.
Tale decisione si colloca nel fitto filone di decisioni in cui la Corte costituzionale, sulla base del predetto principio, dichiara l’incostituzionalità di disposizioni legislative nazionali e, soprattutto, regionali ritenute discriminatorie nei confronti degli stranieri, in quanto subordinano l’accesso a prestazioni assistenziali al requisito della residenza qualificata per i soli stranieri o comunque al requisito della titolarità del permesso di soggiorno. Si ricorda a tal proposito la recente sentenza, la n. 106 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale della Liguria che subordinava l’accesso all’edilizia residenziale pubblica per gli extracomunitari alla residenza decennale.
Pare, inoltre, interessante nella prospettiva del professionista che si trovi ad applicare le predette normative ai fini della tutela del cliente extracomunitario, indagare brevemente l’origine del giudizio costituzionale in oggetto.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale dalla Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, su istanza dell’Associazione per gli studi giuridici sull’Immigrazione e da Avvocati per niente, che in nome e per conto di una cittadina salvadoregna, residente in Italia da meno di dieci anni, avevano impugnato in primo grado, per l’accertamento del carattere discriminatorio, la delibera della Giunta della Regione Lombardia del 30.04.2015 e la determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 68 del 2015, che ne riproduceva i contenuti. La predetta delibera e determinazione dirigenziali, nel subordinare l’accesso al “Fondo Sostegno “grave Disagio Economico 2015” per i soli extracomunitari alla residenza decennale nazionale e quinquennale regionale, ricalcavano i criteri previsti dalla legislazione nazionale , come modificata nel 2008. Da qui la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata.
28.07.2018 Avv. Veronica Gaffuri
[1] L’art.11, co 3, prevede testualmente “«[a]i fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione».
[2] “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
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