Indice
Introduzione
Nel mese di Agosto appena trascorso, emettendo la Sentenza n. 25217\2022, in punto di Cittadinanza, la Suprema Corte di Cassazione ha messo in luce un principio importante; il principio secondo il quale tutti gli individui possiedono il diritto soggettivo di godere dello status di cittadino. Codesto diritto è permanente, non è passibile di prescrizione e non può essere cancellato in virtù di un automatismo tacito.
Il caso
Facendo leva sul marcato processo di naturalizzazione voluto dalle autorità del Governo brasiliano nel 1889, in loro favore, taluni cittadini del Brasile richiedevano il riconoscimento, jure sanguinis, della cittadinanza italiana poiché si ritenevano discendenti, in linea diretta, di cittadini italiani naturalizzati. Codesta richiesta, che in prima istanza riceveva accoglimento da parte del Tribunale Ordinario di Roma, successivamente incontrava il diniego dei Ministeri di competenza ( Farnesina e Viminale) per poi dover fare i conti con la posizione contraria maturata dalla Corte di Appello romana. Di qui, la decisione procedurale di presentare Ricorso in Cassazione. In questa sede, il gravame de quo veniva accolto e, operato l’occorrendo annullamento, veniva predisposto il rinvio alla Corte di Appello capitolina; Corte di Appello capitolina avente stavolta una composizione collegiale differente da quella adita in precedenza.
La posizione dei Magistrati di Cassazione
Investita di mandato ad esprimersi circa i fatti sopra riportati, la Corte ripercorreva l’evoluzione storica delle regole esistenti, dal 1865, in materia di Cittadinanza. In seguito, i suoi componenti si soffermavano sul concetto secondo il quale, per fatto di nascita, la Cittadinanza viene acquisita iure sanguinis a titolo originario; per questa via, come già evidenziato in premessa, lo status di cittadino, una volta guadagnato, si rivela immutabile, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento. Conseguentemente, nell’ambito di questa peculiare fattispecie, chiunque abbia un interesse a fare domanda di riconoscimento del titolo di Cittadinanza spetterà soltanto di dare prova della circostanza acquisitiva e dell’esistenza di una linea di trasmissione. Sarà, al contrario, compito della controparte quello di dimostrare l’eventuale esistenza, da questo punto di vista, di un elemento
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