“La clausola contrattuale attributiva della competenza ad un giudice di un determinato Stato – la quale deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato -, ove abbia natura esclusiva ai sensi dell’art. 23 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001, applicabile “ratione temporis”, è idonea a derogare non solo ai criteri generali della giurisdizione, ma anche a quelli speciali previsti dall’art. 6 del regolamento citato”.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n°20349 del 31.07.2018, è tornata a pronunciarsi sugli accordi di proroga della giurisdizione in ambito europeo.
Il caso giudiziario
Nel caso affrontato si discuteva circa l’interpretazione e l’applicazione di una clausola derogativa della giurisdizione contenuta in una serie di contratti, sottoscritti nel 2005, avente il seguente tenore letterale “Foro competente e’ Bamberg. Vale il diritto tedesco.” La peculiarità del caso consta del fatto che il giudizio di primo grado, instaurato avanti il Tribunale di Milano, era promosso nei confronti di due soggetti e che la clausola citata riguardava il contratto sottoscritto tra l’attore ed una sola delle parti convenute che, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione.
Con sentenza n.13268 del 22-23 Ottobre 2013 il Tribunale di Milano dichiarava il difetto di giurisdizione; decisione poi confermata anche dalla Corte d’Appello di Milano.
L’attore proponeva, dunque, ricorso in cassazione eccependo la violazione dell’art. 6 n.1 del Regolamento Ce n.44/2001[1], applicabile “ratione temporis”[2], che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale in ambito europeo.
In particolare, l’attore contestava l’interpretazione fornita dai giudici di I e II grado della clausola contrattuale “foro competente è Bamberg. Vale il diritto di tedesco”, sostenendo che tale pattuizione non riguardasse la giurisdizione, ma solo la competenza per territorio nel caso in cui le parti avessero voluto adire il giudice tedesco e che, comunque, tale clausola non fosse sufficientemente chiara, tale da costituire una pattuizione di rinuncia della giurisdizione italiana; eccepiva, inoltre, che le parti non avessero fatto alcuna menzione dell’esclusività. Riteneva, dunque, che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 6 n°1 del Reg. Ce n.44/2001 – con conseguente affermazione della giurisdizione italiana – che consente all’attore di adire un unico giudice, a prescindere da pattuizioni sulla competenza, e ciò al fine di evitare conflitti di giudicato.
Con la sentenza citata, la Corte di Cassazione, richiamato il contenuto dell’art. 23 del Regolamento CE n.44/2001[3], ritiene che la clausola invocata, pur nella sua essenzialità, indichi in modo chiaro ed univoco la volontà delle parti di optare per la competenza giurisdizionale del foro tedesco. La Corte, richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la competenza costituisce una frazione o misura della giurisdizione, coglie l’occasione per ribadire che quando le parti indicano il giudice di uno stato, l’indicazione deve intendersi riferita a conferire la giurisdizione esclusiva al giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello stato[4]. Tale indirizzo ermeneutico muove dal rilievo secondo cui la clausola attributiva di giurisdizione non va intesa in base al solo tenore letterale, essendo sufficiente che essa individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice al quale intendono sottoporre le loro controversie presenti o future.
La Corte, inoltre, dopo aver affermato che la natura esclusiva della clausola discende dal dettato normativo dell’art. 23 del Regolamento citato, a prescindere dunque da richiami delle parti, e che, nel caso di specie, non risulta esservi un diverso accordo delle parti per la scelta della cd. clausola di proroga asimmetrica [5], si sofferma ad esaminare la seguente questione:
la clausola attributiva di competenza giurisdizionale può derogare, oltrechè ai criteri generali, anche a quelli speciali?
Come noto, il criterio generale prevede la competenza del foro del domicilio del convenuto di cui all’art. 2 del Reg. citato.
Il criterio speciale, invece, è nel caso di specie rappresentato dall’art. 6 n.1 del Reg. citato secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro: “1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
Ebbene, al succitato quesito la Cassazione risponde positivamente richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia [6] secondo cui l’art. 6 n°1 del Reg. citato deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto – di cui all’art. 2 del Reg. citato – ma non può derogare alla competenza esclusiva di cui alla art. 23 del Reg. citato. Per la detta ragione, il ricorso viene respinto con conferma della giurisdizione tedesca.
Considerazioni
La decisione in commento offre lo spunto per affrontare il tema, di estremo interesse, delle clausole di proroga della giurisdizione che, con sempre maggior frequenza, vengono inserite nei contratti aventi collegamenti intraeuropei ed extraeuropei e ciò al fine di stabilire in anticipo quale giudice adire in ipotesi di contenzioso.
In ambito europeo tali clausole sono disciplinate dal già citato art. 23 del Reg.Ce n.44/2001, oggi art. 25 del Reg. Ue n.1215/2012.
La normativa stabilisce che la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
Secondo la fonte normativa richiamata, inoltre, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
In via interpretativa, la Corte di Giustizia ha statuito che la forma scritta è assolta anche laddove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante l’accesso ad un sito internet, in quanto si è in presenza di “una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, allorchè consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto[7].
Il tema della forma scritta nonché dell’opponibilità a terzi cessionari è stato poi affrontato anche in relazione all’ipotesi di una clausola derogativa della giurisdizione inserita nelle condizioni generali di contratto ed, in particolar modo, nel prospetto di emissione di titoli obbligazionari.
La Corte EU[8], investita in via pregiudiziale del caso, ha precisato che tale clausola è valida se corrisponde al consenso effettivo degli interessati e se vi è un richiamo espresso tra le parti nella stipulazione del contratti, anche successivi. L’effettiva conoscibilità della clausola viene valutata dalla Corte di giustizia europea tenendo conto anche degli usi commerciali nel settore.
La trattazione che precede evidenzia come la validità e l’efficacia della clausola di proroga della giurisdizione debba essere valutata caso per caso. Da ciò, consegue la necessità per gli operatori di mercato di valutare accuratamente la portata delle clausole inserite nei propri modelli contrattuali.
[1] L’art. 6 del Reg. Ce n.44/2001 prevede quanto segue: “la persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
[2] IL Reg. Ce n.44/2001 è abrogato e sostituito dal Regolamento Ue n.1215/2012, entrato in vigore il 10.01.2015.
[3] L’art. 23 del Reg. Ce n.44/2001 prevede quanto segue: “Qualora le parti, di cui una domiciliata nel territorio di uno stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo stato membro. Detta clausola è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa : a) per iscritto o oralmente con conferma scritta; Omissis”.
[4] Cfr. Cassazione civile, sez. un., 11/04/2017, n. 9283 secondo cui “ La clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza – intesa come frazione o misura della giurisdizione – del giudice, appartenente ad un determinato Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato (e non già a quest’ultimo se ed in quanto dotato di giurisdizione). Invero, secondo un’interpretazione fatta propria anche dalla Corte di giustizia della UE, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione è sufficiente che la clausola negoziale individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice al quale esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future.
[5] La clausola di proroga asimmetrica vincola una parte alla giurisdizione dei di uno stato membro ed autorizza invece l’altra parte ad adire, a sua scelta, anche gudici di uno diverso Stato membro o individuati da convenzioni internazionali.
[6] Corte di Giustizia, 20 aprile 2016, Profit Investment Sim, C- 366/2013, 12/7/2012, Solvay C- 6167/10 E 1/12/2011, Painer C- 145/10)
[7] Corte di Giustizia, sentenza 21 maggio 2015, C322/14, Cars on the web
[8] Corte di Giustizia, sentenza 20 aprile 2016, Profit Investment SIM
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