Interessante pronuncia della Corte di Giustizia Ue che, con la sentenza del 16 luglio del corrente anno (C-253/19), fa chiarezza sul criterio di giurisdizione nell’ambito delle procedure d’insolvenza transnazionali relative alle persone fisiche, ovvero quelle che non esercitano attività professionale o imprenditoriale.
La Corte, infatti, ha stabilito che la competenza a decidere spetta al giudice del Paese della residenza abituale ove si presume, sino a prova contraria, sia collocato il centro degli interessi principale della persona fisica; tale presunzione, secondo la Corte, non può essere superata dal fatto che l’unico bene da porre in liquidazione sia situato in altro Paese membro e che in siffatto Paese siano state compiute le transazioni ed i contratti che abbiano causato la situazione d’insolvenza.
La questione è stata sottoposta in via pregiudiziale dalla Corte di appello di Guimarães (Portogallo) alla quale una coppia di coniugi, residenti nel Regno Unito, si era rivolta per aprire una procedura d’insolvenza nei propri confronti.
In primo grado, l’istanza era stata respinta poiché, in base all’articolo 3[1], n. 1, comma 4 del regolamento 2015/848, il centro degli interessi principali dei ricorrenti era quello della residenza abituale nel Regno Unito.
La coppia, tuttavia, sosteneva che la giurisdizione spettasse al Portogallo poiché li era collocato l’unico bene di proprietà ed erano state compiute le transazioni e i contratti che avevano causato la situazione d’insolvenza.
Ebbene, la Corte di Giustizia, pur ricordando in motivazione che il considerando 30 del regolamento 2015/848 precisa che dovrebbe essere possibile superare la presunzione della residenza abituale se la maggior parte dei beni si trovano al di fuori dello Stato membro in cui è stabilità la residenza abituale, o dimostrando che lo spostamento era funzionale ad aprire una procedura di sovraindebitamento altrove, anche al fine di compromettere gli interessi del debitore, ha ritenuto che le argomentazioni della coppia non fossero sufficienti a vincere la presunzione di cui all’art. 3 ed ha, dunque, confermato la giurisdizione inglese.
Di seguito si riporta uno stralcio della motivazione:
“infatti, se è vero che la localizzazione dei beni del debitore costituisce uno dei criteri oggettivi e verificabili da parte dei terzi da prendere in considerazione per determinare il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i suoi interessi, tale presunzione può essere confutata solo al termine di una valutazione globale dell’insieme di tali criteri. Ne consegue che il fatto che l’unico bene immobile di una perso
nale fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente sia situato al di fuori dello Stato membro della sua residenza abituale non è di per sé sufficiente a confutare detta presunzione”.
La pronuncia è di estrema attualità considerando, da un lato, la circolazione della persone fisiche all’interno dello spazio UE per motivi lavorativi, e dall’altro, il sempre maggior ricorso a tale strumento per fare fronte a situazioni di sovraindebitamento.
[1] L’articolo 3, di detto regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale internazionale», al paragrafo 1, così dispone:
«Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della
procedura d’insolvenza. Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività.
Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.
Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza».
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