Il 25 giugno 2021 è entrata in vigore a livello internazionale la Convenzione C190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo del lavoro[i], adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.
L’Italia, attraverso la ratifica di tale accordo, intervenuta con la Legge n.4 del 05.01.2021, ha intrapreso nuovi passi nell’auspicata direzione delle pari opportunità e della non discriminazione.
Pur trattandosi di previsioni di carattere programmatico, che si limitano a imporre agli Stati membri di programmare e adottare adeguate misure attuative, tale ratifica rappresenta un passaggio significativo in quanto sancisce che le violenze e le molestie nel mondo del lavoro costituiscono a tutti gli effetti un abuso e una violazione dei diritti umani.
DEFINIZIONE DI “VIOLENZE E MOLESTIE” SECONDO LA CONVENZIONE ILO.
L’articolo 1 della Convenzione chiarisce il significato delle espressioni “violenze e molestie” e “violenze e molestie di genere“ nel mondo del lavoro definendolo come:
“un insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere”
Due gli aspetti fondamentali da rimarcare:
le violenze e le molestie non richiedono necessariamente una serie di atti reiterati, ben potendo consistere in un unico episodio di natura violenta o molesta;
il danno (fisico, psicologico, sessuale o economico) può essere anche solo potenziale.
A seguire, la Convenzione definisce l’espressione “violenza e molestie di genere” come la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere “o che colpiscono in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali” (Conv. art. 1, lett. b).
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO.
La Convenzione amplia la platea dei soggetti cui tali disposizioni si applicano, estendendo le tutele a tutte le persone che lavorano a prescindere dalla loro condizione contrattuale. (articolo 2).
Vi rientrano così tutti i lavoratori inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro.
Specularmente, la Convenzione protegge anche i datori di lavoro, cioè coloro «che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro» e si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici.
Sotto il profilo di applicazione oggettiva, si segnala un ampliamento della definizione di “luogo di lavoro” in quanto la Convenzione trova applicazione anche per le violenze e le molestie che si verifichino:
- in occasione di lavoro,
- in connessione con il lavoro
- o che scaturiscano dal lavoro.
Trattasi di violenze e molestie che possono verificarsi nel posto di lavoro ma anche in luoghi diversi e ad esso collegati, come nel caso di viaggi di lavoro o eventi sociali, nonché a seguito di comunicazioni di lavoro (anche in modalità telematica), all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro o durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro (articolo 3).
OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI
Con riferimento alle misure di protezione e prevenzione, viene previsto l’impegno degli Stati membri:
– di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie (articolo 7);
– di adottare le misure atte a prevenirle (articolo 8);
– di includere le violenze e le molestie nelle normative sulla salute e sicurezza del lavoro, con l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei relativi rischi (articolo 9).
MECCANISMI DI RICORSO E RISARCIMENTO
La Convenzione, infine, obbliga gli Stati Membri a garantire alle potenziali vittime facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento, nonchè a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie garantendo in particolare ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa a rischio, introducendo nuove sanzioni e conferendo poteri incisivi agli ispettori del lavoro e alle altre autorità pubbliche (articolo 10).
Stante la massima importanza dei principi contenuti nella Convenzione, sarà interessante comprendere come l’Italia darà esecuzione in concreto alle previsioni di cui sopra.
[i] Il testo integrale della convenzione è disponibile al seguente link: https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_713379/lang–it/index.htm.
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