Lo scorso 17 maggio è entrato in vigore il regolamento dell’Unione Europea 956/2023 che ha introdotto ufficialmente il CBAM (Carbon Border Adjustement Mechanism), il nuovo dazio ecologico all’importazione.
Trattasi di una misura rientrante nel pacchetto normativo “fit for 55” che definisce le politiche dell’UE in linea con l’impegno di ridurre le sue emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
Il CBAM ha come principale finalità il contrasto al fenomeno del c.d. “dumping ambientale”, ovvero impedire che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo dovuto all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine (contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea, dove numerosi prodotti sono assoggettati al c.d. “Emissions Trading System” (ETS)istituito dalla Direttiva 2003/87/CE).
Diversi saranno i settori interessati dal CBAM: dall’acciaio al cemento, dall’alluminio all’elettricità, oltre al settore dell’idrogeno e quello dei fertilizzanti.
Sotto il profilo applicativo, è prevista una fase transitoria con decorrenza dal 01.10.2023 che prevede solo obblighi di rendicontazione. Gli importatori di merci CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti dovranno presentare alla Commissione una relazione trimestrale nella quale dovranno essere specificati:i quantitativi di merci CBAM importati; le emissioni di CO2 incorporate in tali merci; gli eventuali costi sostenuti nel Paese d’origine in relazione a tali emissioni. E’ bene evidenziare che la Commissione potrà richiedere chiarimenti/integrazioni e che sin dalla fase transitoria, è previsto un regime sanzionatorio.
Dal 1° gennaio 2026, data in cui il regolamento diverrà pienamente operativo, le importazioni di merci CBAM potranno essere effettuate solamente dal c.d. “dichiaranti CBAM” e richiederanno maggiori adempimenti dichiarativi e amministrativi Per essere iscritto nel registro CBAM, ciascun importatore ( o il suo rappresentante doganale indiretto) dovrà inviare una richiesta all’autorità competente dello Stato di appartenenza
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