Introduzione Nell’ambito del procedimento RG n. 1\2023, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, ha emesso una Ordinanza datata 28.06.2023. Poiché tale provvedimento possiede rilevanza (e può pertanto produrre i suoi effetti giuridici) anche nei confronti di soggetti immigrati, in questa sede vale la pena di procedere alla sua analisi.
La situazione fattuale Per tramite di una delibera risalente a circa cinque anni fa (per l’appunto, la Delibera n. 94\2018) la Regione Lombardia aveva introdotto il cosiddetto “ Bonus Assistenti Familiari”, una misura assistenziale consistente in un importo da erogarsi (in veste di una tantum) alle famiglie caratterizzate dalla presenza di membri in condizione di disabilità e\o di fragilità; di persone, dunque, bisognose di ottenere ristoro, anche economico, davanti ad obblighi di assistenza che necessitavano di essere adempiuti. Allo scopo, però, di godere di questo aiuto il richiedente doveva dimostrare di risiedere regolarmente in territorio lombardo da almeno cinque anni. Preso atto di questo requisito, dunque, talune associazioni decidevano di presentare ricorso; esse, infatti, sostenevano la posizione in base alla quale la caratteristica richiesta, e sopra richiamata, rischiava di penalizzare particolarmente i cittadini stranieri ( maggiormente interessati da dinamiche di mobilità territoriale). Non solo: secondo le associazioni medesime, così come disegnato, il requisito de quo rischiava di risultare discriminatorio non soltanto nei confronti di individui immigrati, ma anche di coloro che, pur essendo cittadini italiani, abbisognavano di supporto assistenziale e vivevano in Lombardia da un periodo inferiore ad anni cinque.
La pronuncia del Tribunale competente Il Giudice adito, a questo riguardo sposando gli argomenti portati dalle associazioni ricorrenti, ha stabilito che delimitando il numero dei destinatari del beneficio in discussione in virtù della residenza si apre all’esclusione discriminante di soggetti non autosufficienti che siano portatori di un bisogno, di una disabilità e di una fragilità tali da giustificare l’intervento assistenziale richiesto. Pertanto, egli ha dato ordine alla Regione Lombardia (che è stata altresì condannata al pagamento delle spese legali) di eliminare il requisito oggetto del contendere e di riaprire nuovamente il bando di distribuzione coinvolto per un lasso di tempo non inferiore a 90 giorni .