Alcuni dati raccolti, sul finire dell’anno 2017, dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro[1] indicavano il seguente quadro: 1) Le malattie professionali costituivano l’86{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db} di tutti i decessi correlati al mondo del lavoro su scala planetaria[2]. 2) In un contesto più ristretto, e associabile ai Paesi Membri dell’Unione Europea, in riferimento allo stesso fattore, tale percentuale si alzava sino a toccare la soglia del 98{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db}. 3) 123,3 Milioni di Daly (anni di vita sui quali può incidere negativamente la disabilità) venivano perduti, in prospettiva globale, a causa di malattie o infortuni riscontrati in luoghi di esercizio della professione. 4) Di questi, 3,7 Milioni si collocavano nell’area dell’Unione Europea. 5) In una significativa quota degli Stati Europei, il cancro professionale era l’elemento al quale dovevano essere imputati i maggiori costi per la cura di disturbi muscolari o scheletrici che rischiavano di inficiare le condizioni fisiche afferenti a taluni soggetti[3].

Data questa premessa, si può intendere che, ad oggi, quella incarnata dall’incapacità concreta di preservare adeguatamente l’integrità psico-fisica di un lavoratore può ancora essere una piaga viva e pesante. Uno spetro che tende ad insinuarsi nelle più moderne dinamiche industriali e produttive. Dinamiche moderne che, in quanto tali, non soltanto in linea teorica, ma anche pratica, dovrebbero sapere coniugare due istanze: da un lato la crescita degli utili intrecciata allo sviluppo e, dall’altro, la tutela dei Diritti Fondamentali che spettano alla forza lavoro.

Per parte sua, da quando si è affacciata sullo scenario internazionale, l’ILO (International Labour Organization)[4] presta parecchia attenzione alla necessità di proteggere la sicurezza e la struttura sana del contesto lavorativo che ospita ciascun individuo. Per questo motivo, in codesta prospettiva, essa si muove nel solco di attività e campagne di sensibilizzazione la cui ragione è una soltanto: quella di accrescere la consapevolezza e la coscienza circa le conseguenze negative figlie degli infortuni, delle malattie e delle lesioni che siano contratti durante il compimento di una mansione lavorativa.

Partendo dalla redazione di oltre quaranta fonti normative incentrate sulla sopraddetta problematica e dedicandosi altresì alla predisposizione di Codici di Condotta come di interventi formativi, gli operatori ILO si attivano con l’intento di offrire assistenza e informazioni a datori di lavoro e lavoratori bisognosi di supporto. Ognuno di codesti interventi viene condotto dall’Organizzazione nel solco dei valori e degli ideali che sono proclamati nel suo Atto Costitutivo; Atto che elegge il concetto di giustizia sociale (ottenibile, fra l’altro, anche tutelando la vita dei lavoratori da patologie e menomazioni imputabili allo stato insano del posto di lavoro) quale unico presupposto in grado di regalare la pace universale, autentica e duratura, fra le Nazioni della Terra[5].

Certamente, mettendo a confronto questa idea alta e virtuosa con i numeri che sono stati elencati nelle prime righe di questo elaborato, l’impressione che si ricava è quella per cui un importante tratto di strada resta da fare sulla via del pieno raggiungimento di talune irrinunciabili prerogative. Tuttavia, questo assunto non può scoraggiare imprenditori o addetti alla gestione delle Risorse Umane; né il medesimo può fungere da gancio giustificativo di un ulteriore appiattimento su questo versante.

Al contrario, questo contrasto può fungere da monito per migliorare taluni risultati ottenuti sino ad ora. Risultati che devono essere inseguiti nel segno di gesti sanzionatori i quali, parallelamente, si devono accompagnare a gesti “pedagogici”. Nella consapevolezza che, prima di tutto, si debbono educare gli interessati a comprendere che un ambiente professionale sano e sicuro non soltanto rispetta l’esistenza e la dignità del singolo lavoratore. Tale ambiente valorizza le imprese e i luoghi di produzione. Imprese e luoghi di produzione che, pure mostrandosi pubblicamente portatori di una certa immagine sensibile e prudente verso date esigenze, possono alimentare un humus più favorevole al rafforzamento della loro posizione di mercato.

 

[1] Istituita a Bilbao (Spagna) nel 1994, l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) si prefigge (obiettivo questo fissato all’interno del suo Atto Costitutivo) di creare una sinergia tra i Paesi che vi aderiscono. Tale sinergia è finalizzata a rendere più sicuri e salubri gli ambienti di lavoro; ciò attraverso la più fruttuosa e utile condivisione di informazioni nel campo della prevenzione, della salute e delle soluzioni giuslavoristiche più d’avanguardia.

[2] In virtù di quanto sostenuto dall’INAIL (Istituto Nazionale italiano per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), sarebbero 6.300 le persone che, nel nostro Pianeta, quotidianamente, vanno incontro a decesso a causa di un incidente consumato al lavoro, piuttosto che a causa di una malattia professionale. Il costo umano di questa sintesi è tanto immenso da rifiutare qualsiasi calcolo; di contro, il suo costo economico (onere dovuto alle non sempre sufficienti politiche di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro) si aggira intorno al 4{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db} annuo del Prodotto Interno Lordo mondiale.

[3] Guardando all’anno 2017, quanto all’Italia nello specifico, l’INAIL dipingeva questa cornice: 1) Venivano contate circa 461.000 denunce per “infortunio sul lavoro”. 2) Gli “infortuni sul lavoro” effettivamente accertati erano 617. Nei primi cinque mesi del 2018, invece, di nuovo secondo questo istituto, i casi mortali di infortunio professionale denunciati nella nostra Nazione, sono stati 389,14. Ovvero, 14 in più rispetto a quanto riscontrato nei medesimi mesi dell’anno precedente.

[4] L’ILO (nata nel 1919) è l’Agenzia delle Nazioni Unite che, fra i suoi compiti essenziali, possiede quello di elaborare adottare, nonché attuare, la normativa sovranazionale (per esempio a mezzo di Convenzioni o Raccomandazioni) utilizzabile al servizio di temi ed argomenti cari alla realtà del lavoro. Avente sede a Ginevra (Svizzera), l’ILO sfoggia una struttura tripartita: non a caso, al suo interno, rappresentanze dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori si adoperano per determinarne i programmi e le azioni. Attualmente sono 187 gli Stati che ne fanno parte. L’elenco integrale delle Convenzioni e delle Raccomandazioni ILO (queste ultime, per lor natura, portatrici di un potere orientativo, ma non tassativo) è fruibile consultando il seguente link: https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/lang–it/index.htm

[5] Il Preambolo dell’Atto de quo si esprime in questi termini: “Considerando che una pace universale e durevole può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale; considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano, per un gran numero di persone, ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l’armonia del Mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima per la giornata e la settimana di lavoro, il reclutamento della mano d’opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni del lavoro, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e di invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all’estero, il riconoscimento del principio “a lavoro uguale, retribuzione uguale”, il riconoscimento del principio di libertà sindacale, l’organizzazione dell’insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi; considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri Paesi; le Alte Parti Contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, nell’intento di raggiungere i fini enunciati dal Preambolo, approvano la presente Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro” (…).