Mutuato dal Sistema di Diritto angloamericano (Common Law)[1], nei Paesi ove il Sistema di Diritto presenta, di contro, una derivazione romanistica (Civil Law) il Trust ha fatto il suo ingresso affidandosi alla Convenzione dell’Aja Sulla Legge Applicabile al Trust datata 1 Luglio 1985[2].

Questo strumento (contemplato tra quelli che, in generale, permettono la creazione di un patrimonio) attiva un rapporto giuridico in virtù del quale, facendo leva su Atti tra Vivi come su Atti Mortis Causa, un soggetto (Disponente) si spoglia di alcuni suoi beni mettendoli a disposizione di un secondo soggetto (Trustee) che ne diventa il depositario. In questa veste, però, il Trustee non può, e non potrà, fare arbitrariamente ciò che desidera di questi stessi beni. I medesimi, del resto, devono, e dovranno, essere gestiti secondo precise volontà espresse dal Disponente nell’interesse esclusivo di un terzo soggetto: il Beneficiario.

In questa direzione, tra l’altro, il Trust dovrà indicare minuziosamente, al suo interno, quali sono le ragioni o i progetti (connessi al Beneficiario) che ne giustificano l’adozione. Ragioni e progetti che, obbligatoriamente, dovranno essere perseguiti affinchè il Trust mantenga la sua efficacia giuridica. Pertanto, la nomina di una quarta figura, il “Guardiano del Trust”, è prevista affinché si possa vegliare sull’ottimale raggiungimento degli obiettivi che determinano il ricorso a questo espediente[3].

Tecnicamente dunque, in questa dinamica, gli elementi oggetto del Trust (che possono avere la più svariata natura: beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito, denaro, partecipazioni societarie, obbligazioni, ecc.) finiscono per essere sottoposti ad un vincolo di destinazione vero e proprio. Essi, altresì, restano separati tanto dai beni residui che compongono il patrimonio del Disponente quanto da quelli residui che formano il patrimonio del Trustee. Ciò a dire che, nell’ evenienza di possibili azioni cautelari o esecutive intentate verso di loro, tali azioni non potranno compromettere, colpendoli, i beni in Trust.

Poiché connotato da un buon grado di flessibilità o di duttilità in numerosi aspetti che lo accompagnano, così come lo stiamo descrivendo, il Trust si presta a non pochi impieghi in ambito legale. A titolo non esaustivo, si intende sottolineare come questo mezzo, per esempio, venga utilizzato, in caso di separazione o di divorzio, quando si tratti di gestire la problematica della sistemazione dei beni comuni ai coniugi. Ancora: i Trust societari possono disciplinare gli occorrendi passaggi generazionali o facilitare il trasferimento di interi rami d’azienda. Infine, i Trust di gestione immobiliare permettono di destinare una data unità immobiliare ad uno scopo prescelto. Non mancano, tra l’altro, copiosi casi nei quali il Trust viene usato per offrire sostegno a un’ampia gamma di individui (tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, pazienti affetti da ludopatia, ecc.) per i quali, la fragilità insita nella loro esistenza comporta una incapacità (totale o parziale) di autodeterminarsi e di gestire, in sicurezza, i loro averi.

In quest’ottica, per rimanere  ancorati alla recente esperienza italiana, proprio sul Trust, si fonda soprattutto l’impianto della Legge 112\2016; Legge che si prefissa di fornire alle persone disabili (se rispondenti a precisi requisiti) una tutela patrimoniale peculiare.

Più conosciuta a livello mediatico con il nome di “Legge sul Dopo di Noi”, essa si muove nel solco tracciato dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità[4] e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea[5].

La finalità primaria di questo Testo è quella di promuovere l’integrazione, e l’autosufficienza (materiale e quotidiana) di individui affetti da una forma di handicap non dovuto ad invecchiamento degenerativo. Un handicap tale da renderli incapaci di lavorare, di gestire i loro interessi economici in maniera indipendente e di progettare, da soli, qualsiasi prospettiva per il loro avvenire. Non a caso, questa Legge fornisce soluzioni grazie alle quali, data la morte sopravvenuta, la malattia o la difficoltà finanziaria dei soggetti tenuti a tutelare un disabile incapace, quest’ultimo possa comunque disporre di mezzi utili a procurare le cure, l’assistenza e le strategie di inclusione nella Società che gli siano necessarie nel suo futuro.

Quanto al modello di Trust utilizzato dalla Legge 112\2016, il Trustee può identificarsi in un familiare del Beneficiario, in un suo amico, in un suo conoscente, ma anche in un individuo terzo che gli sia estraneo. Invece, il ruolo di Disponente può essere ricoperto tanto da una persona fisica, quanto da una Fondazione, un’Impresa o un Ente. Il Beneficiario del Trust è il portatore di handicap avente le caratteristiche che poco sopra abbiamo richiamate; portatore di handicap che, comunque, conserva il suo diritto incontestabile di continuare a condurre un’esistenza dignitosa orientata alla protezione della sua salute e alla promozione di una sua presenza attiva nel contesto che lo accoglie. Ciò anche, ma non soltanto, nell’evenienza in cui egli, prematuramente, resti effettivamente solo al Mondo.

Interessante è notare come, pure ai sensi della “Legge sul Dopo di Noi” , i beni che sono inseriti nel Trust non seguono le vicende, quand’anche negative, che sfiorano il patrimonio del Disponente o quello del Trustee. Altrettanto importante è rilevare come, ancora in forza di codesta Legge, la predisposizione di un Trust il quale venga costituito mediante Atto Pubblico e per tutta la durata della vita del Beneficiario gode di esenzioni e facilitazioni fiscali.

 

[1] Termine con il quale si indica il Diritto diffuso in Inghilterra, in Galles, nell’Irlanda del Nord, negli Stati Uniti e nei territori che fanno parte, o che hanno fatto parte, dell’area Commonwealth. Di provenienza prevalentemente giurisprudenziale, nonché fondato sul concetto di “precedente”, il Common Law si struttura su regole e su principi i quali sono generati nell’ambito di precise decisioni giudiziarie (Case Law). Questo assunto vale anche per le materie in relazione alle quali esiste già una previsione legislativa espressa (Statute Law); infatti quest’ultima ( il cui utilizzo,  per esempio, è comunque più frequente negli Stati Uniti piuttosto che in Gran Bretagna) assume rilevanza in connessione ai disposti della giurisprudenza contenuti al suo interno.

[2] Trattato multilaterale in virtù del quale gli Stati firmatari si sono impegnati a riconoscere disposizioni comuni inerenti la legge applicabile al Trust affrontando, per questa via, eventuali difficoltà riconducibili al suo riconoscimento in Ordinamenti differenti da quello ove lo stesso viene preparato. Per parte sua, l’Italia ha reso esecutiva la Convenzione de quo in virtù della Legge n. 364\1989 entrata in vigore nel 1992.

[3] Tra gli altri poteri che gli sono conferiti, egli possiede anche quello di opporre l’esistenza del Trust verso i terzi.

[4] Con la Legge n. 18\2009, l’Italia ha autorizzato la sua ratifica. Tale Convinzione, approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 Dicembre 2006, non istituisce in capo alle persone disabili nuovi o differenti Diritti rispetto a quelli valevoli per i normodotati. Essa, piuttosto, sancisce il principio secondo il quale, in una prospettiva di integrazione e di pari opportunità fondata sui concetti di “uguaglianza formale” e di “uguaglianza sostanziale”, le medesime possiedono gli stessi Diritti degli individui non affetti da alcuna forma di handicap fisico e\o psichico.

[5] Anche nota come “Carta di Nizza”, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea è stata solennemente proclamata prima nel 2000 e poi, in una veste rivista ed adattata, nel 2007. Essa contiene, racchiudendoli, il nucleo essenziale dei diritti e delle libertà fondamentali che, in quanto tali, l’Unione Europea intende riconoscere ad ogni suo cittadino.