Indice

Introduzione

All’interno dell’apposita sezione di questo Sito Internet, alcune settimane fa, la realtà professionale International Routes Of Law ha provveduto a pubblicare un contributo dedicato all’Istituto della Protezione Temporanea applicato alle persone che, vittime dell’emergenza umanitaria scaturita all’indomani dello scoppio del conflitto tra l’Ucraina e la Federazione Russa, hanno dovuto lasciare il territorio ucraino per trovare accoglienza all’interno di altri Stati dell’Unione Europea (UE). Rinviando a quell’articolo e in una prospettiva di continuità con il medesimo, in questa sede, ci si occuperà invece di ripercorrere  la Storia della Direttiva CE n. 55\2001 e di farlo in connessione con alcune considerazioni che  verranno svolte in merito al Sistema Europeo di Asilo. Il tutto tenendo in considerazione due aspetti: da un lato, la consapevolezza che, da sempre,  quello dedicato all’Immigrazione è un ramo del Diritto che, ancor più di tutti gli altri, si presta ad essere fortemente condizionato da scelte di natura politica le quali possono essere portate avanti tanto sul piano nazionale che in dimensione internazionale. Dall’altro lato, la presa di coscienza del fatto che, proprio per questa ragione, almeno al momento, l’Unione Europea non sembra ancora essere stata in grado di elaborare una Politica Comune in materia di gestione dei flussi migratori; una politica comune che, rispetto a ciascuna delle Nazioni componenti l’UE, possa dirsi effettivamente identica e omogenea in relazione alla totalità dei suoi elementi costitutivi.

Il Sistema Europeo del Diritto di Asilo

L’idea di prestare soccorso e supporto umanitario agli individui, o alle popolazioni, la cui incolumità (all’interno del loro  Paese di Origine) è fortemente minacciata per effetto di  eventi bellici o per effetto di qualsivoglia altro evento che comporti persecuzioni, affonda le sue radici nella epoche più datate dell’Umanità. Interessante è notare come questo concetto risponda alla Natura più profonda insita negli Uomini, Natura che, sicuramente e generalmente, avverte istintivo il bisogno di prestare aiuto a chi venga a trovarsi in un contesto di grave difficoltà. Altrettanto interessante è però sottolineare come il suddetto istinto solidaristico, al fine di portare soluzioni efficaci e concrete, richieda di essere incanalato; disegnato anche secondo strutture legali e giuridiche la cui costruzione non è sempre di facile ed immediata realizzazione; ciò, data la tendenza dei soggetti coinvolti a manifestare sensibilità organizzative eterogenee rispetto ad una identica meta da raggiungere. Fatta questa premessa, va detto che, tra le file dell’ Unione Europea, il Sistema di Asilo si basa sui dettami della Convenzione ONU del 1951 inerente lo Status di Rifugiato Politico e richiama a sé valori quali quello dell’equa solidarietà e dell’equa responsabilità tra gli Stati Membri[1]. Inoltre, va aggiunto che, senza ombra di dubbio, la prima pietra d’angolo sul quale è nato, e si erge, il Sistema de quo è proprio la Direttiva (Direttiva CE n. 55\2001) istitutiva della Protezione Temporanea.

La genesi della Direttiva CE n. 55\2001

Correva l’anno 2001 e la Direttiva in oggetto diventava lo strumento per eccellenza grazie al quale la Comunità Europea (CE)  cercava di contrastare la prima grande emergenza umanitaria affacciatisi nel Continente Vecchio a far tempo dalla Seconda Guerra Mondiale. La Guerra dei Balcani,  del resto, stava provocando morte, distruzione ed un esodo massiccio di disperati che tentavano di abbandonare le loro terre in cerca di luoghi più salvaguardati.  Da quella occasione, sino ai giorni nostri ed attuali, tale Direttiva è stata lasciata a “ riposare in un cassetto”; invano si sono alzate le voci di coloro che ne invocavano l’utilizzo per far fronte ad altre cornici emergenziali: per esempio, quella della crisi siriana piuttosto che della crisi afghana. Così, la Direttiva CE n. 55\2001 è stata chiamata in causa, dopo circa vent’anni dal suo ingresso in Europa, soltanto in reazione al conflitto russo-ucraino tuttora in corso. Rispetto alla sua adozione in questo caso concreto di specie, i Paesi europei riconducibili all’area orientale ceco-slovacca di Visegrad   hanno inizialmente opposto una discreta resistenza. In seguito, fortunatamente, il confronto tra i loro rappresentanti e i rappresentanti delle Istituzioni Europee è andato allineandosi permettendo l’odierna applicazione della Direttiva medesima e della Protezione Temporanea.

[1] Codesti valori, per esempio, trovano respiro nell’Articolo 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché ( per l’Italia) nell’Articolo 10 della nostra Costituzione. In tempi più recenti, in area europea, è stata registrata, in alcuni casi, la preferenza ad “ esternalizzare” la gestione della “ questione migratoria”. Ovvero, talvolta si ha optato per il coinvolgimento di Stati Terzi; Stati Terzi ai quali, mediante la stipula di appositi Accordi e dietro corrispettivo economico, è stato richiesto di controllare il  passaggio degli immigrati verso i confini dell’Unione Europea bloccandoli in anticipo davanti alle frontiere. Ampio e acuto è stato il dibattito che ha portato, e che pure adesso porta, alcuni giuristi, politologi e sociologi dell’immigrazione ad interrogarsi se questa sia, e sia stata, la strategia più consona per promuovere, senza viceversa sacrificarli, i principi di mutua solidarietà e di mutua responsabilità che abbiamo sopra richiamati.