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Nella recente sentenza della Cassazione pronunciata a Sezione Unite, la n. 24413 del 2021, emerge il rilievo della vita privata e familiare svolta dallo straniero in Italia anche nei giudizi relativi a domande di protezione, presentate in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. 113/2018 (5 ottobre 2018), cd. “Decreto Salvini”.
Svolgimento del processo
Il giudizio prende le mosse da un ricorso presentato dal Ministero dell’Interno avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano che ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria al ricorrente, rilevando che il rimpatrio del medesimo nel Paese d’origine, avrebbe comportato la “perdita di “opportunità apprezzabili sotto un profilo etico-giuridico” in ragione dell’inserimento lavorativo e sociale raggiunto in Italia e il rischio di una trauma emozionale, considerata l’inidoneità del Paese di origine a garantire apprezzabili prospettive di vita. Secondo il Ministero, la Corte d’appello non avrebbe svolto la valutazione comparativa, tra il grado di integrazione raggiunto nel Paese ospitante e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, limitandosi a considerare astrattamente ed isolatamente la prima, senza accertare in concreto e puntualmente la seconda.
La motivazione della Corte
La Cassazione chiarisce, preliminarmente, ricostruendo il quadro normativo di riferimento, che alla domanda di protezione de qua non si applica né il Decreto Salvini, come espressamente chiarito dalle Sezioni Unite con sent. n. 29459/2019; né la disciplina del D.L. 130/2020, cd. “Decreto Lamorgese”, applicabile invece ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, questori e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non anche alla Cassazione, alla data della sua entrata in vigore del 22.10.2020.
Secondo quanto chiesto dall’ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite sono state chiamate a stabilire “se il criterio di comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio paese di origine”, sul quale sino ad ora a partire dalla nota sentenza 4455/2018, “si è finora fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi ancora attuale, alla luce del D.L. 130/2020 e dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte EDU sull’art.8 CEDU”[1]. La risposta della Corte è positiva, sulla base delle seguenti considerazioni.
Per inciso, giova ricordare, che la disciplina DL 130/2020 prevede, mediante la modifica dell’art.19, co.1.1. TU Imm., il rilascio di un permesso per “protezione speciale” nell’ipotesi in cui l’allontanamento dello straniero possa comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
Tuttavia, la disciplina introdotta dal D.L. 130/2020 non è applicabile alla fattispecie in esame ex lege (art.15) e “non è neppure possibile ravvisare un continuum normativo così marcato” tra l’impostazione strutturale del sistema della protezione umanitaria ante Decreto Salvini e la disciplina della protezione speciale come modificata nel 2020 , tale “da consentire di trarre dal diritto sopravvenuto, non direttamente applicabile, indicazioni ermeneutiche spendibili ai fini dell’interpretazione della disciplina previgente”.
La Cassazione ritiene, quindi, che la lettura dell’istituto della protezione umanitaria non vada rivisitato alla stregua di una interpretazione storico-evolutiva basata sul DL 130/2020, ma mantenga attualità il principio espresso dalla Sezioni Unite nella sent. 29459/2019 che confermando la necessità di procedere alla valutazione comparativa, afferma che la protezione umanitaria non può essere riconosciuta “considerando isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia”, né “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”.
Tuttavia, la Cassazione, rispetto alla sentenza del 2019, considerate le oscillazioni interpretative successive tenute dalla medesima giurisprudenza della Corte, introduce alcune precisazioni in ordine ai contorni del criterio della comparazione.
La Corte evidenzia che, già nella sentenza 455/2028, tale criterio “già implicitamente valorizzasse, nella medesima prospettiva successivamente recepita dal D.L. n. 130 del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, quale prerequisito di una “vita dignitosa”, inscindibilmente connesso alla dignità della persona ex art. 3 Cost e al diritto a svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali ex art. 2 Cost. Menzionando, poi, come le sezioni unite del 20219 abbiano centrato il focus della comparazione sul rispetto dei diritti umani fondamentali quali definiti dalla Carte sovranazionali e nella Costituzione Italiana, si focalizza sull’art. 8 CEDU e sul disposto degli art. 2 e 3 Cost.
L’art. 8 della CEDU, considerando separatemene la vita familiare e la vita privata, permette di tutelare “l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia; relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare”, le quali pure concorrono a comporre la “vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Sulla base del disposto degli art. 2 e 3 Cost , deve “valutarsi, nel giudizio di vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri- legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine- ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
Il principio di diritto
La Cassazione condivide, quindi, l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 1104/2020) che propone un metodo di comparazione cd. attenuata ossia la valutazione comparativa “dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Sulla base di questo principio, la Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, ritenendo che la Corte d’appello avesse operato la necessaria valutazione comparativa.
Riflessi concreti della pronuncia
Quali sono, quindi, i riflessi concreti di quanto affermato dalla Corte per gli operatori del settore?
La Corte espressamente riconosce che, quanto agli effetti pratici, il meccanismo di tutela conseguente al riconoscimento al sistema di protezione umanitaria è parzialmente sovrapponibile a quello conseguente al riconoscimento delle protezioni speciali.
In altre parole, di fatto, si assiste ad una valorizzazione del diritto alla vita privata familiare nei giudizi volti al riconoscimento della protezione umanitaria secondo quanto rilevato della Corte nella sentenza in esame, in linea con quanto sancito dal legislatore nell’ultimo decreto del 2020 nel riconoscere il predetto diritto come uno dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
[1] Si riportano espressamente citate tra virgolette le parole usate dalla Corte di Cassazione nella presente sentenza.
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