Introduzione In virtù del principio di reciprocità applicato dallo Stato italiano, entro i nostri confini, il cittadino straniero possiede la capacità giuridica di esercitare ( o godere) un dato diritto entro i limiti in cui, nel Paese di Origine dello straniero medesimo, un cittadino di provenienza italiana può esercitare lo stesso diritto secondo quanto previsto dall’Ordinamento Estero che viene preso in considerazione. Da questo punto di vista, infatti, l’Articolo 16 delle Preleggi al nostro Codice Civile recita che: “Lo straniero è ammesso a godere dei Diritti Civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.
L’influenza del Principio di reciprocità sulla compravendita immobiliare Data l’eventuale volontà, espressa da soggetti appartenenti ad Ordinamenti differenti, di perfezionare una compravendita in campo immobiliare, sarà compito del Notaio competente, nella sua veste di Pubblico Ufficiale, quello di investigare e di verificare la sussistenza della condizione di reciprocità. Particolarmente, nel caso in cui si tratti di un Notaio italiano, egli potrà affidarsi al Ministero Italiano per gli Affari Esteri. Quest’ultimo avrà l’incombenza di comunicare le occorrende informazioni relative alle valutazioni circa il godimento dei diritti (i diritti chiamati in causa nella fattispecie de quo) da parte del cittadino italiano nella Nazione di Origine dello straniero; dello straniero (persona fisica o giuridica che esso sia) coinvolto nella conclusione dell’Atto di Compravendita richiesto[1].
Violazione del Principio di Reciprocità e acquisto immobiliare Cosa accadrebbe nella situazione in cui un acquisto immobiliare venisse a configurarsi in mancata osservanza del principio di reciprocità? In materia, secondo una parte della dottrina (dottrina confortata in questa direzione pure da una parte della giurisprudenza) la possibile assenza di reciprocità verrebbe a tradursi in un’indiscussa nullità; una nullità che inficerebbe il negozio giuridico e che non potrebbe essere rimediata per mezzo dell’utilizzo di strumenti quali la convalida o l’autorizzazione. Ciò in quanto, secondo questa impostazione, quelli che ne sarebbero interessati non potrebbero risultare titolari di un rapporto giuridico tanto in via diretta quanto se coadiuvati dalla presenza di un rappresentante. Di contro, secondo altre voci dottrinali, le conseguenze tutte (sul negozio giuridico) della mancata verifica sul principio di reciprocità sarebbero da riportarsi al solo concetto di inefficacia; inefficacia che, tra l’altro, si renderebbe operativa soltanto entro i confini del territorio italiano (ma non altrove!) e che verrebbe meno quando il principio di reciprocità sin qui richiamato dovesse tornare ad essere pienamente onorato seppur anche in tempi successivi[2].
Uno sguardo alla Svizzera Dati gli attuali rapporti intercorrenti tra la Nazione elvetica e l’Unione Europea (UE), in Italia, i cittadini svizzeri, pur godendo della possibilità di circolare liberamente, non si prestano ad essere totalmente assimilati a quelli comunitari. Questo stato di cose, tra l’altro, comporta che il godimento di taluni diritti da parte di un cittadino elvetico sia subordinato all’esistenza della condizione di reciprocità. Pertanto, in punto di compravendita immobiliare, essendo, in Svizzera, il cittadino italiano sottoposto alle restrizioni autorizzative contemplate nella Legge Federale per l’Acquisto dei Fondi all’Estero (LAFE), alla stessa maniera, il cittadino svizzero potrà comprare (in suolo tricolore) osservando le restrizioni autorizzative appena richiamate[3].
[1] Codesto passaggio preliminare, per esempio, non risulta necessario quando in Italia: lo straniero detiene la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno legato a motivi di lavoro subordinato od autonomo, il permesso di soggiorno connesso all’esercizio di un’attività di impresa individuale, i permessi di soggiorno per motivi di famiglia, umanitari e di studio.
[2] Vedasi in tema, tra gli altri, il seguente contributo: Acquisto di beni immobili in Italia da parte di cittadini svizzeri (altenburger.ch).
[3] Vedasi in tema, tra gli altri, il seguente contributo: Acquisto di beni immobili in Italia da parte di cittadini svizzeri (altenburger.ch).
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