Introduzione

Sono varie le ipotesi nelle quali, in linea teorica ed astratta, un cittadino straniero potrebbe acquisire un permesso di soggiorno atto a conferirgli la possibilità di risiedere regolarmente in territorio italiano. Così, per esempio, un soggetto che lo desideri (e che ne abbia i requisiti previsti ex lege) potrebbe permanere in Italia (oltre che in qualità di turista, mediante apposito Visto, per un periodo di tempo rigorosamente limitato) avvalendosi di un Permesso di Soggiorno rilasciato per motivi legati ad esigenze di Protezione Internazionale, a motivi di lavoro o a necessità legate alle dinamiche della propria situazione familiare.

Caratteristiche e tipologie

In quest’ambito, una fattispecie estremamente peculiare è quella data dal Permesso di Soggiorno per Residenza Elettiva . Codesto documento, viene conferito ( e rilasciato) in quattro casistiche distinte. La prima è quella inerente alla posizione di una persona straniera che, intenzionata a stabilirsi nel nostro Paese, riesce a dimostrare di possedere una forza economica tale da permetterle di essere finanziariamente autosufficiente; autosufficiente pur non svolgendo alcuna attività lavorativa. Nel caso de quo, dunque, il richiedente dovrà risultare in possesso di un’abitazione da indicare quale sua residenza e dovrà essere dotato di fonti reddituali ( a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, ecc.) idonee a renderla autonoma nella soddisfazione di tutti i suoi bisogni materiali. Inoltre, il titolo oggetto di attenzione in queste righe si presta ad essere concesso al cittadino straniero che, già in possesso di un Permesso di Soggiorno per Motivi di Lavoro (autonomo\subordinato) o di un Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari , ne richiede la conversione. Più precisamente: dismesso il proprio ruolo di lavoratore autonomo o di lavoratore subordinato, chi ne abbia interesse può inoltrare istanza atta ad ottenere la trasformazione del suo primo Permesso di Soggiorno; per questa via, un Permesso, a titolo di Residenza Elettiva, viene ottenuto a patto che si possa dare prova certa di saper provvedere a se stessi, in Italia, poiché le occorrende risorse finanziarie utili a questo pro sono già state individuate od accantonate. In questo senso, la valutazione funzionale delle reali capacità economiche sarà lasciata alla Questura di competenza e, ferma restando tale capacità, il Permesso di Soggiorno per Residenza Elettiva potrà essere altresì esteso al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, nonché ai genitori (anch’essi conviventi e a carico). Infine, il Permesso di Soggiorno sopra richiamato si presta ad essere rilasciato in favore di individui che, nei confronti di un cittadino dell’Unione Europea, maturano un legame affettivo o familiare il quale, però, non si presta ad essere inquadrato, o riconosciuto integralmente, sul piano legale; si pensi, su questo versante, ad una persona che sia convivente con un cittadino comunitario .

Il Vaticano e il Permesso di Soggiorno per Residenza Elettiva

È interessante notare che pure i dipendenti stranieri del Vaticano ( religiosi o laici che essi siano), quando svolgano attività lavorativa per conto di Enti e Organizzazioni di matrice pontificia che risultino dislocati entro i confini italiani, possono aspirare ad ottenere un Permesso di Soggiorno per Residenza Elettiva. Ciò, poiché le loro fonti di reddito (reddito da lavoro) non si ricollegano allo Stivale, né nello Stivale vengono dichiarate .

Rinnovo, proroga ed ulteriori eventuali sviluppi

Una volta ottenuto questo tipo di Permesso (il Visto ha durata annuale e può essere rinnovato), decorsi cinque anni, è possibile richiedere la Carta di Soggiorno di lungo periodo (efficace lungo un intero quinquennio). Invece, trascorsi anni 10, potrà essere inoltrata Domanda di Cittadinanza. Di conto, il medesimo Permesso di Soggiorno non potrà essere prorogato se il suo titolare resta assente dalla Nazione italiana per più di sei mesi; il tutto senza che tale assenza si presti ad essere imputabile a gravi e comprovati motivi (tra i quali si annovera l’assolvimento degli obblighi di Servizio Militare).