Questo è il principio di diritto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza resa nella causa C- 124/20. La pronuncia appare di indubbio interesse stante le ripercussioni che le sanzioni secondarie possono avere sugli affari economici quotidiani.
La vicenda giudiziaria.
La Bank Melli Iran, di seguito anche BMI, è una banca iraniana di proprietà dello Stato iraniano che dispone di una succursale in Germania. Essa aveva concluso con la Telekom, consociata della Deutsche Telekom AG, la cui sede si trova in Germania ed il cui fatturato proviene per circa metà dalla sua attività negli Stati Uniti, vari contratti per la fornitura di servizi di telecomunicazioni.
Nel 2018 gli Stati Uniti si ritiravano dall’accordo sul nucleare iraniano, firmato nel 2015, avente lo scopo di controllare il programma nucleare iraniano e di eliminare le sanzioni economiche nei confronti dell’Iran.
Successivamente al detto ritiro, gli Stati Uniti, in base all’Iran Freedom and Counter- Profilferation Act of 2012[1], hanno nuovamente inflitto sanzioni all’Iran nonché alle persone inserite in uno speciale elenco, anche chiamato elenco SDN[2], tra cui la BMI stessa.
A seguito di tale decisione, al fine di salvaguardare gli scambi commerciali delle imprese europee con l’Iran, l’Unione Europea ha adottato il Regolamento delegato 2018/1100[3], che modifica l’allegato del Regolamento n.2271/96 [4]includendo anche la succitata Legge del 2012. Esso, di fatto, vieta alle persone interessate di rispettare le norme indicate nel suo allegato o gli atti derivanti (art. 5 comma 1), salvo espressa deroga autorizzata dalla Commissione[5] (art. comma 2).
Nonostante quanto precede, Telekom, in ragione delle sanzioni irrogate alla BMI, comunicava la volontà di risolvere tutti i contratti vigenti con quest’ultima a partire dal 2018, prima della loro scadenza, senza motivazione espressa e senza autorizzazione della Commissione.
BMI, dunque, si rivolgeva ai giudici tedeschi per contestare l’illegittimità della risoluzione dei contratti intimata da Telekom ed in specie invocava l’applicazione dell’art. 134 del codice civile tedesco secondo cui “ qualsiasi atto giuridico contrario ad un divieto disposto per Legge è nullo salvo che la Legge non disponga diversamente”.
Il Giudice di primo grado condannava Telekom a dare esecuzione ai contratti in questione fino alla scadenza dei termini di risoluzione ordinari, mentre riteneva che la risoluzione ordinaria potesse essere esercitata in conformità dell’art. 5 del Regolamento.
Avverso tale pronuncia BMI interponeva appello avanti il Tribunale superiore del Land che adiva la Corte in via pregiudiziale, interrogandola sull’interpretazione dell’art. 5, comma primo, del Regolamento e del sistema di autorizzazione previsto dal comma 2 del Regolamento medesimo, il tutto anche alla luce degli art. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La decisione della Corte di Giustizia.
La Corte di Giustizia, interrogandosi sui termini di applicazione dell’art. 5 del Reg. 2018/1100, ha precisato che nell’ambito di un giudizio civile che verte sull’asserita violazione del divieto previsto dal Regolamento, spetta alla persona destinataria del detto divieto dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che il suo comportamento, nel caso di specie la risoluzione di una serie di contratti, non era finalizzata al rispetto della normativa statunitense di cui al Regolamento.
Oltre a ciò, sempre facendo riferimento al caso di specie, la Corte osserva che stante la previsione del diritto tedesco di nullità di atti giuridici compiuti in violazione di Legge, quale è quello previsto dall’art. 5 prima comma del Regolamento, alla parte pregiudicata da tale violazione è consentito far valere tale nullità in giudizio.
La Corte osserva, inoltre, che gli artt. 5 e 9 del Regolamento, letti anche alla luce degli artt. 16 e 52 della Carta, che tutelano la libertà di impresa, non ostano a che sia annullata una risoluzione contrattuale, purchè tale annullamento non comporti effetti sproporzionati, in particolare economici, per la parte interessata.
Sulla scorta di tali motivazione, i Giudici Europei hanno invitato il Giudice del rinvio ad effettuare una ponderazione, nell’ambito dell’esame della proporzionalità della limitazione della libertà d’impresa, di cui gode la Telekom, tra il perseguimento degli obiettivi del regolamento, realizzato mediante l’annullamento della risoluzione contrattuale contraria al divieto previsto dall’art. 5, primo comma di tale regolamento, e la probabilità che la detta impresa sia esposta a perdite economiche nonché l’entità di quest’ultime nel caso in cui tale impresa non ponga fine ai suoi rapporti commerciali con la BMI. Parimenti, ai fini del giudizio di proporzialità, il Giudice dovrà tener conto del fatto che Telekom non abbia presentato alla Commissione una richiesta di deroga.
[1] Legge del 2012 sulla libertà e lotta contro la proliferazione in Iran;
[2] Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati);
[3] Regolamento delegato (UE)2018/1100 della Commissione, del 06.06.2018, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n.2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;
[4] Regolamento CE n.2271/96 del consiglio del 22.11.1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti .
[5] La Commissione Europea può autorizzare la deroga di tale divieto se l’inosservanza delle norme estere può danneggiare seriamente gli interessi delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento o quelli dell’Unione ( art. 5 comma II.
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