Parte I

Data la recente celebrazione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, la realtà professionale International Routes Of Law sceglie di cimentarsi in un approfondimento dedicato. Tale approfondimento si svolgerà in due parti; la prima, a cura dello scrivente Avvocato, si concentrerà sullo strumento, di portata sovrannazionale e avente carattere vincolante, rivolto alla tutela da forme di sopruso violento verso la figura femminile in quanto tale. La seconda, sviluppata dall’Avvocato Paola Modina, farà il punto su un paio di recenti Sentenze emesse dalla nostra Corte di Cassazione; questi Provvedimenti giudiziari condannano lo Stato italiano al risarcimento di donne vittime di violenza; la decisione dei Magistrati è la conseguenza del mancato recepimento di una Direttiva europea che, circa questo tema, ha disegnato un quadro di disposti i quali avrebbero dovuto trovare osservanza.

La Convenzione di Istambul.

Promossa dal Consiglio d’Europa[1], la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (altrimenti conosciuta come Convenzione di Istanbul) è stata aperta alla firma nel 2011. La medesima è entrata in vigore nel 2014 per effetto dell’applicazione di precisi meccanismi che trovano illustrazione nel suo Testo[2]. Da parte delle nostre Autorità Nazionali, la sua sottoscrizione ha avuto luogo nel 2012; successivamente, la Legge domestica n. 77\2013 ne ha permesso la ratifica.

I principi essenziali che ispirano il Trattato.

 Composta da 81 disposti, ai quali si uniscono un Preambolo[3] ed un Allegato, la Convenzione oggetto di queste righe si presta ad essere suddivisa in 12 “blocchi contenutistici”. Una delle statuizioni maggiormente evidenziate dal suo “cappello introduttivo” è quella in virtù della quale la violenza contro le donne fonderebbe (o fonda) le sue radici nell’esistenza di “ rapporti di forza” diseguali tra i sessi; rapporti di forza la cui diseguaglianza si rispecchia perlopiù in convinzioni di carattere storico o di costume. Al fine di contribuire a cancellare questi retaggi storico-culturali, di portata negativa, appare necessario, in primis, avviare un “processo educativo” energico. Un “cammino”, in prospettiva socio-antropologica, grazie al quale si possa sempre più affermare, nei comportamenti pratici oltre che nella teoria, la consapevolezza che tutti gli uomini e tutte le donne nascono egualmente liberi e titolari del diritto di non diventare bersaglio per qualsivoglia tipologia di violenza. Partendo da questo irrinunciabile tassello, attraverso gli Articoli che ne ricamano il corpo centrale, la Convenzione di Istambul (la cui applicazione è prevista tanto in tempo di pace che in tempo di guerra) insiste su quanto sia cruciale che le Nazioni sottoscriventi avviino politiche interne, o di collaborazione e sostegno reciproci. Strategie atte a far sì che il “gentil sesso” venga considerato non come meritevole di disparità o di maltrattamento in eterogenea natura, ma piuttosto bisognoso di protezione e di sostegno. Trattasi di politiche le quali (in una cornice segnata da uguaglianza sostanziale e uguaglianza formale) possano portare le figure femminili a sentirsi più supportate, e più comprese, nella realizzazione dei loro progetti di vita individuali o collettivi.

Le misure delle quali si richiede l’applicazione in nome dei Principi sopra richiamati.

Seguendo la scia di questi convincimenti, la Convenzione che ivi è sottoposta alla nostra analisi rimarca l’urgenza di predisporre, presso le Nazioni che la adottano, Campagne di Sensibilizzazione verso problematiche delicate quali la non-discriminazione femminile e la violenza sulle donne. Da non sottovalutare, oltretutto, è, al pari, la violenza che, poiché accesa in ambiente domestico, può colpire altri individui vulnerabili e componenti il nucleo familiare (vedasi, per esempio, i minori, i disabili o gli anziani). Ovviamente, muovendosi dall’interno di codeste Campagne, gli Educatori Professionali coinvolti sono chiamati (pure attraverso lo studio e la condivisione di dati su scala infra-statale) a puntare all’abbattimento di stereotipi; di modelli cristallizzati che leggono l’universo femminile soltanto come un insieme di inutili fragilità e non come un’opportunità per la crescita di una Società emancipata ed intelligentemente sensibile. Non è tutto: forte della consapevolezza per la quale ogni Campagna di Sensibilizzazione diventa infruttuosa se non connessa parallelamente a minuziosi interventi legislativi, la Convenzione di Istanbul impone agli Ordinamenti che vi aderiscono di non tralasciare l’impegno normativo. E proprio al Legislatore interno si chiede di prevedere: 1) norme che contrastano la discriminazione della donna in luogo di lavoro piuttosto che in ogni scenario della sua quotidianità; 2) norme che impongono l’organizzazione e l’attivazione di strutture di protezione o supporto psicologico per donne vittima di violenza fisica e morale; 3) norme che ufficializzano la rilevanza penale per situazioni quali: lo stalking, il Matrimonio forzato, il femminicidio dovuto a credenze etniche; 4) norme che impongono il risarcimento in favore di donne colpite da aggressioni e soprusi violenti; 5) norme che ammettono permessi di soggiorno da assegnarsi ad immigrate vittime di tratta o di pratiche che impediscono loro un normale svolgimento delle manifestazioni affettivo-sessuali.

L’Italia e la Convenzione di Istambul.

 Avvalendosi del Decreto Legge 93\2013 il nostro Stivale ha prontamente e rapidamente agito per rendere efficaci quanto attivi gli espedienti contemplati nella Convenzione del Consiglio Europeo Contro la Violenza sulle Donne e la Violenza Domestica. In particolare, da questo punto di vista, preme qui mettere in luce (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) come il Codice Penale vigente sia stato modificato per accogliere, nell’elenco delle Aggravanti Comuni, quella inerente i maltrattamenti consumati in famiglia o in presenza di persone non maggiorenni. Ancora: vengono previste modalità protette di assunzione probatoria nel caso di presunti reati integranti una violenza su una donna o in famiglia. Per di codesti reati, il beneficio del Patrocinio Gratuito è esteso oltre i canonici limiti di reddito. Infine, titoli di permanenza sul territorio sono riconoscibili in capo a donne straniere vittime di situazioni di violenza o di pericolo per la loro incolumità.

 

[1] Il Consiglio d’Europa, a livello continentale, è la principale Istituzione che si occupa di promozione dei Diritti Umani. Tutti i suoi Stati Membri (attualmente 47) risultano essere firmatari della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU). Inoltre, essi accettano di venire sottoposti al sindacato di meccanismi di controllo indipendenti che verificano la conformità dei loro sistemi di funzionamento rispetto alle pratiche democratiche e ai Diritti Umani universalmente riconosciuti.

[2] In base all’Articolo n. 75 che la accompagna, per entrare in vigore, la Convenzione di Istambul necessita del consenso ad esserne vincolate di almeno 10 Nazioni, 8 delle quali devono far parte del Consiglio d’Europa.

[3] Tale Preambolo richiama, tra l’altro, i mezzi che le Nazioni Unite (ONU) hanno utilizzato, e tuttora utilizzano, in difesa della donna, delle sue peculiarità, delle sue prerogative e delle sue aspettative. Tra codesti mezzi, un ruolo preponderante è certamente assunto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Contro le Donne (CEDAW-1979). Interessante è notare come la CEDAW spieghi la “ discriminazione femminile” quale “ ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza tra uomini e donne, dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”.