Parte II
In commemorazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’ultima pubblicazione delle nostre news è stata dedicata alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione d’Istambul.
Negli stessi giorni la Corte di Cassazione con ben due sentenze (cfr. sentenza n°26757/20, depositata il 24 novembre 2020; sentenza n°26758, depositata il 25 novembre 2020) ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni in favore di due donne, entrambe vittime di violenza sessuale, per non aver il nostro Stato attuato gli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.
La Direttiva 2004/80/CE.
Sin dagli anni 80 le istituzioni europee hanno dimostrato attenzione verso la tutela delle donne vittime dei reati. In particolare, il Consiglio d’Europa, anche in questa materia, ha avuto un ruolo determinante nel percorso evolutivo della politica europea di cooperazione giudiziaria.
Già la Convezione di Strasburgo, relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, approvata dal Consiglio d’Europa il 24 novembre del 1983, sanciva il principio secondo cui lo Stato dovesse provvedere alla risarcimento dei danni qualora la vittima di un reato di questo tipo non avesse ricevuto risarcimento a fronte del danno subìto; ciò per non essere l’autore del reato rintracciale o penalmente perseguibile.
Successivamente, sempre in ambito europeo, si è proceduto all’ approvazione della Decisione-quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nonché della citata Direttiva comunitaria n. 2004/80/CE, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reati. Entrambi i documenti, ma in particolare la Direttiva, recepiscono le soluzioni raggiunte in sede di Consiglio d’Europa e, nel contempo, rappresentano un avanzamento.
Scopo della normativa citata era ed è quello istituire un sistema pubblico di risarcimento delle vittime di reati violenti commessi intenzionalmente sui rispettivi territori. Nel sistema prefigurato, l’accesso della vittima all’indennizzo da parte dello Stato dovrebbe garantire protezione, nel territorio comunitario, per tutti i casi in cui il colpevole del reato non sia stato identificato o, se identificato, non abbia risorse sufficienti per risarcire i danni. [i]
Tale sistema di indennizzo avrebbe dovuto essere operativo nelle forme di un fondo di garanzia sin dal 1° luglio 2005.
Così, tuttavia, non è stato all’interno dei nostri confini nazionali. Lo Stato Italiano, infatti, vi ha dato attuazione con grave ritardo ed in modo parziale; da tale ritardo sono poi scaturiti il contenzioso e le condanne di cui infra.
Il tortuoso percorso attuativo della direttiva 2004/80/CE in Italia.
Con sanzionato ritardo[ii] la Repubblica italiana si è conformata alla normativa comunitaria tramite il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, recante «attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato», e con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2008, n. 222, recante «regolamento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 204/2007».
Nonostante il titolo, tale decreto non ha dato compiuta attuazione alla Direttiva.
Invero, disattendendo la chiara prescrizione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto europeo, il Legislatore italiano si era limitato a prevedere un indennizzo per la vittima c.d. transfrontaliera[iii], senza tuttavia predisporre alcun sistema generalizzato di indennizzo statale per le vittime di reato violento, così offrendo una tutela solo apparente.
L’accesso ai benefici economici statali era, infatti, rimesso alle sole leggi speciali interne e riservato esclusivamente alle vittime di talune categorie di delitti (attentati terroristici, criminalità organizzata ed altri specifici fatti criminosi).
Per la costruzione di quel sistema generalizzato di indennizzo statale si è dovuto attendere sino al 2016; in quell’anno a seguito dell’apertura di una specifica procedura di infrazione (NIF 2011/4147) e della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione (CGUE 11 ottobre 2016, causa C-601/14), il legislatore è intervenuto con la Legge 122/2016[iv].
Il caso giudiziale.
Per brevità di esposizione, essendo identico il risultato cui la Suprema Corte giunge, andremo ad esaminare il contenuto della prima delle sentenze citate, ovvero la sentenza n°26757/20, depositata il 24 novembre 2020, che, all’esito di un complesso giudizio giunge, come già sopra richiamato, a condannare lo Stato Italiano per non avere recepito la direttiva 2004/80/CE in tempo utile.
Il caso vede quale protagonista una cittadina italiana di origini rumene che veniva aggredita, sequestrata e costretta con violenza e minacce a praticare e subire ripetutamente atti sessuali da parte di due cittadini rumeni. Quest’ultimi, per tali fatti, venivano condannati in sede penale in via definitiva alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione, in favore della vittima dei suddetti reati violenti, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 50.000,00; ristoro codesto non ottenuto concretamente dall’interessata in quanto i rei si erano resi latitanti. Nel 2009 la vittima citava in giudizio dinanzi al Tribunale competente la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché ne venisse dichiarata la responsabilità civile per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato e, in particolare, dell’obbligo ivi previsto a carico degli Stati membri di introdurre entro il primo luglio 2005 un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali, compreso il reato di violenza sessuale, nelle ipotesi in cui le medesime fossero impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti”.
Il Tribunale adito accertava nel merito l’inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con condanna della medesima al pagamento in favore della vittima del reato della somma di € 90.000,00, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese legali. Avverso tale pronuncia, parte soccombente interponeva gravame che, però, la Corte di appello competente accoglieva solo in parte, riformando unicamente la misura del risarcimento, ridotto a € 50.000,00 oltre accessori.
Successivamente, ancora la Presidenza del Consiglio adiva la Corte di Cassazione; gli Ermellini proponevano rinvio pregiudiziale[v] alla Corte di Giustizia Europea sottoponendo ai giudici europei due questioni interpretative:
- se ricorra la responsabilità dello Stato, verso soggetti interni (e non transfrontalieri), per mancato recepimento della direttiva;
- se possa considerarsi equo un indennizzo stabilito in misura fissa e pari a 4.800 euro.
Quanto al primo quesito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 16.07.2020, C-129/2019) ha affermato che la disposizione della Direttiva si rivolge a tutte le vittime di reati intenzionali violenti e non solo a quelle che si trovino in una condizione transfrontaliera (per la definizione si rimanda alla nota III). Quindi, anche i soggetti residenti possono ottenere un indennizzo, qualora siano vittime di tali reati.
Quanto, invece alla misura dell’indennizzo, ha stabilito che l’art. 12 della direttiva debba essere interpretato nel senso che «un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come “equo ed adeguato”, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito». Il quantum fissato a questo titolo, quindi, non deve essere puramente simbolico e, se quantificato in via forfettaria, deve comunque considerare la peculiarità del crimine e la sua gravità
Decisione della Corte di Cassazione – condanna al risarcimento dei danni.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, sulla scorta di quanto affermato dal Giudice Europeo, ha statuito che alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardivo o incompleto recepimento della Direttiva 2004/80/CE.
Nel corpo della pronuncia la Corte si sofferma a precisare che, in forza della citata direttiva, lo Stato è tenuto ad erogare un indennizzo alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro, anche se le vittime risiedono nel territorio dello Stato membro (cd. vittime non transfrontaliere) ove il crimine si è verificato.
La Suprema Corte, inoltre, puntualizza che il mancato e/o tardivo recepimento della direttiva in parola integra un illecito di natura contrattuale tale da generare un’obbligazione risarcitoria, i cui effetti pregiudizievoli sono da ristorare integralmente ai sensi dell’art 1223 c.c. oppure con valutazione equitativa del danno -non altrimenti dimostrabile nel suo preciso ammontare- ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Nel caso specifico, alla vittima da reato è stato riconosciuto un danno pari ad €.30.000,00# poiché la medesima già aveva percepito la somma di € 25.000,00# a titolo di indennizzo ex L. n. 122/2016[vi], e successive modifiche, in quanto vittima di reato intenzionale violento.
[i] In particolare l’art. 12, par. 2, statuisce che “Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
[ii] Già con sentenza del 22 novembre 2007 (causa C-112/07, Commissione c. Italia) la Corte di giustizia Europea ha accertato l’inadempimento della Repubblica italiana nei confronti dell’obbligo di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 2004/80/CE, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reati.
[iii] Per vittima transfrontaliera si deve intendere la vittima residente in altro Paese Membro rispetto a quello ove il fatto criminoso si è consumato.
[iv] La legge 122/2016 è stata rivisitata l’anno successivo (l. n. 167/2017) al fine di porre rimedio ai numerosi limiti e condizioni apposte alla vittima che intendesse accedere all’indennizzo statale.
[v] Il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 TFUE) rappresenta la procedura che consente ad un giudice nazionale (ivi compresa la Corte Costituzionale) di interrogare la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta.
[vi] Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122). Il Prefetto, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell’indennizzo, esprime un parere per l’accesso al Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati Intenzionali Violenti e trasmette tutta la documentazione al Comitato di Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati Intenzionali Violenti, a cui spetta il riconoscimento del beneficio.
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