Origini della Risoluzione In data 31.03.2022, il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani[1] da vita ad un documento[2] che, per i suoi contenuti, molto si ricollega al concetto di Giustizia Sociale e di Core Labour Standards.

 Il concetto di Core Labour Standards – Una breve panoramica Dicesi Core Labour Standards quell’insieme di norme e principi internazionali che fissano standards minimi di tutela; standards minimi di tutela avvertiti dalla Comunità Internazionale come necessari a garantire verso i lavoratori condizioni umane e dignitose di esercizio della loro professione. Attualmente è pressoché unanime il consenso sul concetto per il quale ciascuna norma a tutela dei Core Labour Standards acquisterebbe il rango di norma a protezione dei Diritti Umani poiché i Core Labour Standards altro non sarebbero che Diritti Umani da riconoscersi a ciascuna persona lavoratrice. Questi ultimi, elencati in un’apposita Dichiarazione ILO risalente al 1998 (la Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel lavoro), sono: il divieto di lavoro minorile, l’eliminazione del lavoro forzato od obbligatorio; l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; la libertà di associazione; la libertà di contrattazione collettiva. Proprio in base alla suddetta Dichiarazione, tra l’altro, i cardini irrinunciabili che la stessa sancisce, essendo anche stati proclamati “principi costituzionali” dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), diventano vincolanti pure per quelle Nazioni che non procedono alla ratifica delle Convenzioni votate, singolarmente, ad occuparsi di diritti in materia di lavoro.

I contenuti della Risoluzione La Risoluzione che,  per il tramite di queste righe, viene fatta oggetto di analisi si sviluppa intorno ad un concetto  di portata non indifferente; ovvero l’idea secondo la quale il  Diritto al Lavoro (al quale strettamente si connette il  diritto di accesso al mondo del lavoro)  è una prerogativa essenziale. Una prerogativa essenziale a garanzia di ogni altro Diritto che sia, in qualsivoglia maniera, inequivocabilmente legato  al rispetto dignitoso della natura umana, nonché al mantenimento dell’uguaglianza e dell’equità fra gli individui. Particolarmente, la Risoluzione de quo guarda con attenzione alle  dinamiche discriminatorie che, nei luoghi di esercizio della professione, possono essere scorrettamente perpetrate contro dipendenti e professionisti in virtù del loro sesso, della loro età e delle condizioni fisiche  che li contraddistinguono. Soprattutto, si rende noto come, dato il loro grado di “ anzianità”, alcuni lavoratori possono ( loro malgrado) diventare protagonisti di meccanismi che ne provocano il ritiro anticipato o “ obbligato”. E ancora: si evidenzia come, in alcune circostanze, la mancata assunzione regolare di persone disabili contribuisca ad aumentare il fenomeno negativo del “ lavoro sommerso”.  All’interno del testo ivi sottoposto al nostro esame, infine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trovano spazio alcune considerazioni sull’uso delle nuove tecnologie ( che per quanto utili sul fronte dell’aumento della produttività non si possono trasformare in fattori comportanti il rischio di licenziamento per talune risorse umane) e sulla salvaguardia dell’ambiente. Infatti, nello spirito della Risoluzione, tale salvaguardia può essere realizzata anche aprendosi a figure tecniche specializzate nella gestione delle  energie rinnovabili piuttosto che delle strutture, ed infrastrutture, che facilitano la promozione di strategie di crescita ecosostenibile[3].

 

[1] Il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ( avente sede a Ginevra, in Svizzera) agisce in concertazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Il suo Mandato è quello di svolgere un’azione di monitoraggio, e di informazione dell’opinione pubblica, sul rispetto dei Diritti Umani da parte di tutti gli Stati Membri dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), ivi compresi quelli che si siano manifestati contrari all’istituzione dello stesso.

[2] La Risoluzione è un Atto Giuridico ( di significativa rilevanza) il quale si presta ad essere emesso da qualsiasi “ Organismo” che compone le Nazioni Unite.

[3] Si veda, fra l’altro, Diritto al lavoro: il Consiglio per i diritti umani approva una risoluzione – Marina Castellaneta .