Le origini del Codice Civile Cinese Nel mese di Gennaio 2021, all’interno della Repubblica Popolare Cinese, è entrato in vigore il primo Codice Civile. Fino a questo momento, circa 70 Leggi e varie tracce giurisprudenziali, non organizzate e non raccolte in maniera organica, avevano disciplinato i tanti campi dei rapporti di Diritto Civile nel Sol Levante; ciò senza che alcuni tentativi esperiti in questa prospettiva avessero portato a risultati soddisfacenti di codificazione. Il Codice Civile Cinese, fra i suoi principali obiettivi, si pone quello di promuovere i diritti civili e gli interessi di persone fisiche e giuridiche; il tutto nel solco del mantenimento di un ordine sociale ed economico che, seppur radicandosi nella tradizione popolare più antica, sa guardare anche alla modernità e all’esempio portato dalle realtà occidentali. Non a caso, la raccolta della quale stiamo discutendo pare essere influenzata, oltre che dalla cultura giuridica cinese ( la quale risente di scelte politiche legate al Socialismo sviluppatosi in quel territorio) anche dalla tradizione di Civil Law e dal Diritto Romano.

Il Codice Civile Cinese e la Contrattualistica Il Codice Civile Cinese si presenta diviso in sette parti principali: alla Parte Generale, si affiancano: quella dedicata alla responsabilità da illecito, quella concentrata sulle successioni, quella del matrimonio e della famiglia, quella che fa il punto sui diritti reali, quella che esamina i diritti della personalità e quella che descrive i contratti. Per quanto concerne le dinamiche contrattuali, in queste righe, pare importante evidenziare che, ai sensi dell’Articolo 464 del Codice de quo, il Contratto è un accordo tra due entità legali per stabilire, modificare o estinguere un rapporto giuridico civile. Solitamente, rispetto a tale accordo, le parti sottoscriventi rimangono libere di sceglierne la legge applicabile. I 19 contratti tipici[1] contemplati dal Codice possono essere conclusi tanto in forma orale che informa scritta; quest’ultima si classifica, in senso allargato, come qualsiasi modalità in grado di rendere riproducibili le informazioni contenute nel corpo di un accordo ( vedasi, ad esempio, una Mail piuttosto che un fax). E, tra l’altro, in chiave di consolidamento nell’E-Commerce, il Diritto Civile Cinese ammette pure che i contratti possano essere sottoscritti anche mediante l’utilizzo di firma digitale, sigillo o impronte digitali. In Cina, la risoluzione di un contratto può avvenire in qualsiasi momento, a tempo indeterminato e senza casa. In ogni caso, i soggetti che lo concludono possono stabilire a priori le ragioni della suddetta risoluzione. Resta in pregiudicato il diritto, per gli interessati, di pervenire a risoluzione (anche in mancanza di una specifica clausola che ne disciplina le ipotesi esplicite) ogni qual volta in cui si verificano precise situazioni. Tra esse, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, si annoverano: l’impossibilità di raggiungere lo scopo del contratto a seguito di sopravvenuta forza maggiore e la dichiarazione espressa di una delle parti in base alla quale quest’ultima non riuscirà ad adempiere alla sua obbligazione principale prima che si esaurisca il termine entro cui la medesima avrebbe dovuto essere totalmente realizzata. Infine, nella evenienza di inadempimento contrattuale, la corrispondente responsabilità viene inizialmente regolata a mezzo della legge. Le parti, però, applicando una penale, possono stabilire, concordandolo, un risarcimento. Quest’ultimo può essere fissato applicando precisi metodi di calcolo, oppure in via forfettaria (pur sempre tenendo conto del criterio di proporzionalità tra pregiudizio arrecato e gravità dell’inadempimento provocato). Compito del Giudice adito in un eventuale procedimento radicato a tema, sarà fra gli altri anche quello di pronunciarsi sull’effettiva adeguatezza dell’importo forfettario stesso pronunciandosi, se del caso, per un suo aumento o per una sua diminuzione.

Conclusioni Quella ivi proposta è soltanto una parziale panoramica sul Codice Civile Cinese e sulla sua maniera di guardare ai contratti. Resta che, oggi come oggi, dato un Mondo globalizzato e l’apertura economica sempre maggiore tra Oriente ed Occidente, è di cruciale importanza, per l’imprenditore italiano che vuole espandere la sua attività in Cina, conoscere bene un tassello; resta importante conoscere bene (facendosi se è opportuno assistere anche da tecnici specializzati su questo fronte) talune componenti essenziali del diritto civile cinese e della sua contrattualistica[2].

 

 

[1] Accanto ai Contratti Tipici, il sistema contrattuale del Sol Levante, ammette altresì l’opportunità di fare uso di contratti atipici; questi ultimi vengono disciplinati per tramite delle disposizioni generali contenute nel primo libro costituente la raccolta che qui ci occupa.

[2] Fonte presa a riferimento per la stesura del presente contributo: Redazione di Exportiamo.