Recentemente il Tribunale UE è tornato nuovamente a pronunciarsi in materia di intese restrittive della concorrenza confermando l’ammenda di 57,67 milioni di Euro che nel 2010 era stata inflitta al gruppo Sanitec al quale era stata contestata l’infrazione dell’art. 101 paragrafo 1 TFUE per l’illegittima partecipazione ad intese anticoncorrenziali.
Per ripercorrere la vicenda giudiziaria di cui sopra è necessario risalire alla decisione della Commissione adottata in data 23.06.2010 (decisione C(2010) 4185, caso COMP/39092) con quale venivano imposte ammende per un importo totale di oltre 622milioni di Euro a 17 produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria per aver partecipato ad un’unica e continuata intesa anticoncorrenziale nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.
Secondo la Commissione, tali imprese avevano partecipato regolarmente a riunioni anticoncorrenziali nel periodo compreso tra il 1992 ed il 2004 in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi ed Austria dando vita ad un cartello avente ad oggetto il coordinamento degli aumenti annuali del prezzo e di altri elementi attinenti alla fissazione dei prezzi nonché la divulgazione e lo scambio di informazioni commerciali riservate. I prodotti interessati da detta infrazione erano gli articoli di rubinetteria, i box doccia ed i relativi accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica.
Avvero tale decisione molte delle società sanzionate proponevano ricorso dinanzi al Tribunale UE al fine di chiedere l’annullamento e/o la riduzione della ammende inflitte.
Con sentenze del 16 settembre 2013 ( cause T-364/10, T-368/10, T-374/10, T-382/10, e T-402/10, T- 375/10, T- 376/10, T- 378/10, T- 380/10, T- 386/10, T- 379/10 e T- 381/10, T- 396/10, t- 408/10, T- 411/10, T- 412/10) il Tribunale UE aveva, da un lato, respinto alcuni ricorsi, dall’altro, annullato parzialmente la decisione della Commissione per alcune società, riducendo o anche annullando le ammende inflitte nei loro confronti.
Per quanto concerne, in particolare, le ammende inflitte alla società Sanitec Europe ed alle sue controllate, il Tribunale annullava le ammende inflitte alle partecipate Allia e Produits Ceramiques de Touranin così riducendo l’ammenda iniziale di €. 57,69M ad importo complessivo di €.50,58M.
Con sentenza del 26.01.17 (C.613/13P) la Corte di Giustizia, in accoglimento parziale dell’appello della Commissione, annullava parzialmente la sentenza rinviando la causa dinanzi al Tribunale Ue affinchè statuisse nuovamente e ciò ritenendo che il Tribunale fosse incorso nella violazione dell’obbligo di motivazione nonché delle norme in materia di assunzione delle prove.
Con la sentenza del 03.07.18 (cause riunite T- 379/10 RENV e T- 381/10 RENV) il Tribunale Ue, riesaminando l’efficacia probatoria degli elementi di prova, ha confermato la partecipazione de Allia e Produits Cèramiques de Touraine all’intesa sui prezzi degli articoli sanitari in ceramica e, dunque, le ammende inflitte al gruppo Sanitec.
La vicenda giudiziaria in oggetto ha come presupposto la contestazione, da parte della Commissione, dell’infrazione dell’art. 101, par. 1, TFUE (ex articolo 81 del Trattato CE) che, unitamente all’art. 102, quest’ultimo dedicato all’abuso di posizione dominante, disciplina i comportamenti sul mercato delle imprese che possono pregiudicare il libero gioco della concorrenza e del mercato.
Appare, dunque, interessante analizzare brevemente il contenuto del precitato articolo che al primo paragrafo vieta “ tutti gli accordi tra imprese,tutte le decisioni di associazioni di imprese nonché le pratiche concordateche possano pregiudicar e il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”.
Ne consegue che ogni accordo che mira ad un coordinamento delle imprese sul mercato europeo è astrattamente idoneo a restringere, falsare o alterare la concorrenza e, quindi, a configurare un “cartello” tra imprese come tale vietato.
Secondo la Giurisprudenza comunitaria, tra cui la pronuncia oggetto di esame, non è necessario che il “cartello” consti di un accordo o contratto vero e proprio bensì è sufficiente che esso di concretizzi anche in coordinamento informale o non vincolante purchè suscettibile di falsare la competizione vincolando gli operatori del mercato.
Passando poi all’analisi del contenuto degli accordi anticoncorrenziali, nella pratica essi hanno generalmente per oggetto la fissazione di prezzi, le condizioni di vendita, servizi dopo la vendita, la limitazione della produzione, la ripartizione di mercati, clienti o territori, la manipolazione di gare d’appalto o un’azione combinata di questi obiettivi.
L’art. 101 par.1 TFUE riporta un elenco di casi paradigmatici di intese restrittive della concorrenza che possono consistere in:
– fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
– limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
– ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
– applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
– subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Le intese anticoncorrenziali possono essere sia orizzontali– in quanto riferite ad imprese concorrenti in uno stesso mercato ed operanti a pari livello – cheverticali – quando si riferiscono ad imprese che si trovano a stadi diversi della produzione o della distribuzione di un prodotto ( ad esempio gli accordi di approvvigionamento esclusivo, di distribuzione esclusiva, di distribuzione selettiva, di prezzo di rivendita imposto, di gemellaggio, di franchising, ecc.).
Il caso esaminato, in particolare, si riferisce ad un’intesa orizzontale che, secondo la prospettazione della Commissione, poi confermata a livello giudiziale, consisteva:
– in primo luogo, nel coordinamento, da parte dei produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, di aumenti di prezzo annuali e di altri elementi di determinazione dei medesimi nell’ambito di regolari riunioni in seno alle associazioni nazionali di categoria;
– in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l’aumento del costo delle materie prime, l’introduzione dell’euro o di pedaggi autostradali;
– in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali riservate;
fattispecie tutti riconducibili al dettato normativo dell’art. 101.
In forza dell’accertamento di tali fatti, si è ritenuto che tra le imprese destinatarie dell’infrazione vi fosse un piano globale finalizzato a limitare la concorrenza, perpetratosi per anni, che si traduceva nella fissazione annuale dei prezzi.
Passando poi all’esame della conseguenze giuridiche, l’art. 101 par. 2 prevede la nullità delle intese anticoncorrenziali consentendo a chiunque si ritenga leso di farne valere la nullità con richiesta di risarcimento dei danni.
Nel caso specifico, tuttavia, trattandosi di un’infrazione contestata d’ufficio dalla Commissione non è stata rilevata la nullità bensì le imprese sono state condannate al pagamento di un’ammenda calcolata in forza di quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento CE N.1/2003
Tale articolo prevede che la Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db} del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente se le stesse, intenzionalmente o per negligenza, nel corso delle indagini forniscono informazioni inesatte o fuorvianti, si rifiutano di sottoporsi agli accertamenti e comunque, più in generale, assumono un atteggiamento ostativo alle indagini.
Tale importo si eleva sino al 10{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db} del fatturato quando la Commissione accerta, così come accaduto nel caso di specie, che vi sia stata un’infrazione, volontaria o per negligenza, dell’art. 81 o art. 82 del Trattato (oggi art. 101 e 102 TFEU); ai fini dell’ammontare dell’ammenda si deve tener conto,oltrechè della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
In particolare, nel caso esaminato l’importo dell’ammenda è stato calcolato sulle vendite in ciascun stato membro e poi moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. La Commissione, inoltre, ha tenuto conto di quattro criteri di valutazione ovvero: la natura dei comportamenti contestati, le quote di mercato, l’estensione geografica e l’attuazione dell’infrazione.
Da ultimo, benchè non invocate nella prospettazione difensiva delle società coinvolte nel caso giudiziario in esame, è utile spendere qualche parola anche sul terzo paragrafo dell’art. 101 TFEU che introduce delleesenzioni alle intese anticoncorrenziali.
Le esenzioni possono essere individuali o collettive.
Quanto alle esenzioni individuali, è prevista una deroga laddove l’accordo: contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o dei servizi ovvero promuovere il progresso tecnico; presenti un effetto utile per i consumatori finali; imponga alle imprese unicamente le restrinzioni indispensabili per raggiungere gli obiettivi finali e non elimini totalmente la concorrenza.
La normativa vigente esclude la necessità per l’impresa di munirsi di autorizzazione preventiva della Commissione, sicchè, in ipotesi di contestazione da parte delle autorità nazionali Antitrust o della stessa Commissione, sarà compito dell’impresa dimostrare l’applicabilità delle esenzioni previste dal terzo paragrafo.
Le esenzioni collettive o per categoria, invece, sono quelle espressamente autorizzate con regolamenti dalla commissione, previste per intere categorie di accordi o pratiche concordate.
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