Nei giorni scorsi la maggior parte dei quotidiani nazionali e locali ha dedicato ampio spazio ai provvedimenti con i quali l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sin d’ora Agcm, ha sospeso in via cautelare la nuova policy di bagaglio a mano introdotta da Ryanair e Wizz Air che,  in breve, richiedeva ai consumatori il pagamento di un supplemento di prezzo, rispetto alla tariffa standard, per il trasporto del “bagaglio a mano grande” ( trolley).

L’argomento, di estrema attualità ed interesse per i viaggiatori low cost nonché, in generale, per i consumatori, offre il pretesto per fare chiarezza sulla nozione di pratiche commerciali scorrette  in ambito nazionale ed europeo nonché sui rimedi approntati dalla normativa italiana a tutela dei consumatori.

L’Italia, infatti, è stato il primo Paese dell’Unione Europea a recepire la direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori nel mercato interno. Esse sono attualmente disciplinate dal Codice del Consumo.

Il recepimento di tale direttiva ha comportato l’introduzione nell’ordinamento domestico di nuove forme di tutela a presidio dell’interesse collettivo dei consumatori e, più ampiamente ancora, a tutela del buon funzionamento del mercato. Tra questi, vi è l’introduzione di un illecito amministrativo il cui potere sanzionatorio è rimesso all’AGCM.

Il potere inibitorio dell’AGCM negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più pregnante nella nostra società ed il provvedimento che ci apprestiamo ad esaminare ne costituisce un valido esempio.

Il procedimento amministrativo in breve e le motivazioni di AGCM

Nel mese di settembre, a seguito di segnalazioni da parte di associazioni dei consumatori e consumatori vari, AGCM  ha aperto un procedimento istruttorio a carico delle due compagnie al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Nella comunicazione di avvio del procedimento alle compagnie veniva contestato che la richiesta di pagamento di un supplemento per il “bagaglio a mano grande” fornirebbe una falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo poiché, lo scorporo dalla tariffa “standard” di un costo prevedibile, quale è quello del bagaglio a mano, indurrebbe in errore il consumatore medio circa il prezzo del servizio offerto, non consentendogli di comparare le tariffe proposte dagli altri vettori.

Nel mese di ottobre 2018,  AGCM, vista l’imminenza dell’entrata n vigore del nuovo regolamento ( cfr. 1 novembre u.s.), apriva un sub procedimento cautelare, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie scritte e documenti al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali, così come previsto dall’art. 27 del Codice del Consumo.

Con provvedimento assunto nell’adunanza del 31.10.2018, AGCM, valutate le argomentazioni difensive delle compagnie, disponeva la sospensione cautelare di cui infra ritenendo sussistere gli estremi di una pratica commerciale scorretta poiché, si legge in motivazione, “ l’operatore scorpora un elemento essenziale e prevedibile dal prezzo finale del servizio di trasporto aereo offerto, così celando al consumatore un aumento non trasparente del prezzo finale del trasporto passeggeri, con l’effetto di falsare il comportamento del consumatore medio  che non è in grado di poter comprendere l’effetto prezzo applicato né di comparare le tariffe proposte dagli altri vettori”.

A sostegno del proprio convincimento, l’AGCM richiama una sentenza della Corte di Giustizia del 18.09.2014  (caso Vueling Airlines, C- 487/12) che chiaramente statuisce che “ i bagagli a mano devono essere considerati un elemento indispensabile del trasporto passeggeri  e il trasporto di questi non può, conseguentemente, essere sottoposto ad un supplemento di prezzo, a condizione che tali bagagli a mano posseggano taluni requisiti ragionevoli, in termini di peso e dimensioni, e soddisfino le prescrizione applicabili in materia di sicurezza “.

Ancora, osserva AGCM, se è vero che il regolamento n.1008/2008 sancisce il principio della libertà tariffaria dei vettori, tale libertà trova un limite nella correttezza delle scelte commerciali del vettore, ovvero: da un lato nella trasparenza tariffaria  e specificamente nella necessità di consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo contatto, l’esborso finale; dall’altro, nel rispetto dei diritti dei passeggeri, tra cui il diritto di trasportare i propri effetti personali a bordo, nei limiti di quanto consentito dallo spazio dell’aeromobile e dalle norme di sicurezza.

Sotto il profilo del periculum e, dunque, la necessità di intervenire prima della conclusione del procedimento amministrativo,  l’Autorità garante, evidenziata l’attualità della condotte – la policy, infatti, sarebbe entrata in vigore, a partire dal 1° novembre – nonché l’elevato grado di offensività, dato dal numero dei consumatori che sarebbero stati coinvolti, ha altresì sottolineato che tale pratica  determina un pregiudizio grave ed irreparabile al corretto funzionamento del mercato concorrenziale, bene giuridico tutelato in via immediata dal Codice del Consumo.

Al provvedimento sospensivo, si accompagna l’ordine di esecuzione del medesimo entro 5 giorni, pena l’applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00€ a 50.000,00€.

La nozione di pratica commerciale  scorretta tra diritto nazionale e diritto dell’unione europea. Rimedi di tutela collettiva.

Come appena visto, l’AGCM contesta alle compagnie che la nuova policy commerciale integrerebbe una pratica commerciale scorretta vietata dall’art. 20 del Codice del Consumo.

Ma in cosa consiste, concretamente, una pratica commerciale scorretta?

L’art. 19 Codice del Consumo definisce l’ambito di applicazione della normativa precisando che essa trova applicazione per le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

In generale, una pratica commerciale[1]è scorretta, ovvero illecita e vietata, se è “contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.

Le pratiche commerciali scorrette possono essere: ingannevoli  o aggressive.

E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia, pertanto, non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se di fatto l’informazione è corretta. E’, invece, aggressiva, una pratica che, in concreto e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o un condizionamento indebito, limiti o sia idonea a limitare consapevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore. Si deve  trattare, in entrambi i casi, di un comportamento che sia idoneo o induca il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale[2]che altrimenti non avrebbe preso.

E’ interessante evidenziare che, al fine di rendere evidenti le pratiche commerciali scorrette e consentire al consumatore di difendersi, il Codice del Consumo prevede una black list di pratiche commerciali considerate sempre vietate, perché valutate ex Lege ingannevoli o aggressive.

In generale, il concetto di pratica commerciale è caratterizzato dall’abitualità o serialità del comportamento del professionista. Tale interpretazione, ormai consolidata, tuttavia, è stata recentemente rimessa in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia del  16 aprile 2015 resa nella causa C-388/13.

La sentenza in esame costituisce un importante precedente nell’interpretazione delle norme sulle “pratiche commerciali sleali” di cui alla direttiva 2005/29/CE in quanto la Corte di Giustizia ha statuito che la comunicazione di un’informazione non veritiera ad un solo consumatore debba essere considerata come una pratica commerciale ai sensi della summenzionata direttiva. [3]

Ebbene, nonostante la norma faccia riferimento ad una “pratica” – che, sembrerebbe presupporre un comportamento quanto meno ripetuto, reiterato, continuato o che potrebbe riflettersi su più consumatori – la CGUE ha riconosciuto che il comportamento tenuto dal professionista coinvolto nella causa sia qualificabile come “pratica commerciale ingannevole” ai sensi della Direttiva, dal momento che “né le definizioni fornite agli articoli 2, lettere c) e d), 3, paragrafo 1, nonché 6, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali né quest’ultima, considerata nel suo insieme, contengono indizi secondo cui l’azione o l’omissione da parte del professionista dovrebbe presentare carattere reiterato o riguardare più di un consumatore” e che la direttiva “non fissa alcuna soglia, in termini di frequenza oppure di numero di consumatori, superata la quale un atto o un’omissione dovrebbero rientrare nella sfera di applicazione della direttiva medesima“.

Trattasi di pronuncia destinata inevitabilmente ad aprire nuovi scenari sia sotto il profilo della tutela inibitoria  amministrativa che sotto il profilo delle azioni proponibili avanti il giudice ordinario.

La natura del bene giuridico tutelato dalla direttiva 2005/29/CE e, di conseguenza, dal Codice del Consumo – che è, lo si ribadisce, l’interesse collettivo dei consumatori – si traduce in una disciplina avente carattere generale e preventivo avente lo scopo di prevenire l’azione risarcitoria e/o restitutoria individuale. Ciò, tuttavia, non impedisce al singolo di far valere la pratica commerciale scorretta quale vizio invalidante del contratto.

L’interesse pubblicistico perseguito giustifica il potere inibitorio e sanzionatorio rimesso all’Autorità Garante della Concorrenza.

Accanto a tale forma di tutela amministrativa, il Legislatore domestico ha  altresì introdotto, mutuando in qualche modo il medesimo istituto americano da cui prende il nome, l’azione di classe, disciplinata dall’art. 140 bis Codice del Consumo.

Trattasi di un’azione promuovibile davanti al giudice ordinario dai singoli consumatori, anche attraverso le associazioni dei consumatori,  che trova la propria ragion d’essere, da un lato, nella prospettiva di protezione di interessi collettivi,  dall’altro nella necessità di aggirare un’evidente barriera all’accesso della tutela giurisdizionale per i consumatori destinatari di pratiche commerciali scorrette, ossia il costo da sostenere per intraprendere l’azione giudiziale e l’incidenza, spesso di scarso valore, della singola pratica sul consumatore.

L’azione di classe, tuttavia, ha certamente un effetto mitigato rispetto all’inibitoria amministrativa in quanto ha ad oggetto «l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni»(art. 140  bis, co. 2, cod. cons.) e non può sfociare in una inibizione al prosieguo della pratica che il giudice assume, ai soli fini del proprio giudizio, come scorretta.

 

[1]Una pratica commerciale consiste in una qualsiasi “azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori”

[2]Per decisione di natura commerciale deve intendersi non soltanto quella relativa all’acquisto di un prodotto ma bensì anche quella relativa all’esercizio di un diritto contrattuale.

[3]Nel caso di specie i giudici della Corte di Giustizia hanno identificato come pratica commerciale ingannevole la comunicazione contenente un’informazione errata inviata ad un singolo utente da un’impresa ungherese fornitrice di servizi pay tv. Tale comunicazione aveva impedito al consumatore di maturare una scelta consapevole e di esercitare tempestivamente il proprio diritto di recesso, costringendo il cliente a sostenere delle spese aggiuntive.