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È ipotesi frequente che l’automobilista italiano con veicolo immatricolato in Italia trovandosi a circolare sul territorio nazionale sia coinvolto in un incidente stradale con un veicolo straniero, immatricolato in altro Stato e assicurato con compagnia di assicurazione estera.
Non di rado capita anche che il medesimo automobilista recatosi all’estero con proprio veicolo incappi in un incidente con un veicolo straniero.
In entrambi i casi, è opportuno e consigliato che il conducente del veicolo italiano, qualora, avendo subito dei danni, ne voglia ottenere il risarcimento, raccolga i dati del veicolo straniero, la targa e il nominativo della compagnia di assicurazione straniera.
È inoltre raccomandato, così come quando il sinistro avvenga in Italia con veicoli italiani, compilare e sottoscrivere la constatazione amichevole, raccogliere le dichiarazioni dei testimoni presenti ai fatti, procurarsi il verbale delle autorità se intervenute, fare fotografie dei luoghi e dei danni.
Le modalità operative per inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni nelle due ipotesi si differenziano come dettagliato nel proseguo.
Incidente in Italia con veicolo straniero
In tale ipotesi, la richiesta di risarcimento va inoltrata all’UCI[1], che incarica il corrispondente Italiano della Compagnia d’Assicurazione Estera .
Il liquidatore incaricato, appartenente all’ufficio sinistri internazionali della compagnia, ha il compito di controllare l’esistenza di una valida garanzia assicurativa prestata dalla compagnia di assicurazione Estera ed, istruita la pratica ed effettuata la perizia, provvede a formulare l’offerta e liquidare il danno.
Incidente all’estero con veicolo straniero
Se il sinistro avviene in uno dei Paesi ove è possibile circolare con la cd. carta verde[2] con un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo[3], il danneggiato può inoltrare richiesta alla CONSAP– Centro di Informazione italiano per conoscere il nome dell’impresa di assicurazione del veicolo estero, qualora non sia già conosciuta, e del suo mandatario in Italia per la liquidazione del sinistro.
La Consap trasmette le informazioni acquisite dal Centro di Informazioni del Paese interessato al richiedente il quale dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione estera o al suo mandatario.
Il mandatario richiede la conferma di una valida copertura assicurativa alla compagnia estera.
Essendo il sinistro avvenuto all’estero, si applica la legge 218/95 (norme di diritto internazionale privato)in base alla quale la responsabilità e criteri di liquidazione sono regolati dalla legge dello Stato nel quale si è verificato l’evento.
Una volta istruita la pratica, se la mandante, ritiene esistano i presupposti, procede alla liquidazione.
Qualora il mandatario o l’impresa estera non forniscono risposta motivata entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, la stessa potrà esser rivolta all’Organismo di indennizzo presso la Consap –FGVS.
Nell’ipotesi in cui l’incidente accaduto all’estero sia stato provocato da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo[4], il danneggiato non potrà rivolgersi al predetto Centro di informazione, ma potrà indirizzare la sua richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo estero responsabile oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro (se aderente al sistema carta verde) se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello in cui si è verificato l’incidente.
[1] Ufficio Centrale Italiano- Ufficio nazionale d’Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale
[2] La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero (es. Albania, macedonia, Montenegro, Ucraina, Russia, Bielorussa) essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione per la r.c. auto. Dal 1/7/2020 esiste un modello semplificato in bianco e nero.
[3] Lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall’Unione europea al proprio mercato interno ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA). La Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein sono membri del SEE, mentre la Svizzera fa parte dell’EFTA ma non del SEE. La legislazione dell’UE relativa al mercato interno diventa parte della legislazione dei paesi SEE una volta che questi ultimi accettano di recepirla.
[4] È prevista un’eccezione per la Svizzera e, a partire dal 1° gennaio 2021, per il Regno Unito in relazione ai quali, sebbene Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, sarà comunque possibile rivolgersi al Centro di Informazione per conoscere il nominativo della società incaricata dall’impresa di assicurazione estera di gestire il sinistro in Italia. Quest’ultima trattasi, tuttavia, di società non soggetta alle norme di cui agli articoli 151 e ss. del Codice delle assicurazioni poiché applicabili esclusivamente ai Mandatari, per cui non è obbligata ex lege a fornire una risposta motivata nel termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento. Il danneggiato non potrà, quindi, rivolgersi all’Organismo di Indennizzo in caso di mancata risposta motivata o di mancata nomina da parte dell’impresa estera di una società incaricata di gestire il sinistro in Italia.
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