Non sono trascrivibili all’anagrafe italiana i matrimoni celebrati all’estero tra un cittadino italiano ed uno straniero del medesimo sesso. Tuttavia, a tali matrimoni deve essere estesa la tutela delle Unioni Civili prevista dalla Legge Cirinnà che è applicabile retroattivamente ai matrimoni conclusi prima della sua entrata in vigore.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.11696 della Prima Sezione, pubblicata in data 14.05.18, che affronta il tema respingendo il ricorso presentato da una coppia omosessuale, di cui uno cittadino estero, contro la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva rifiutato la trascrizione del matrimonio celebrato in Brasile nel 2012 e successivamente in Portogallo nel 2013.
La sentenza sottolinea che, alla luce del nuovo quadro normativo, non si profila una questione di legittimità costituzionale, in quanto la non trascrivibilità dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed uno italiano non integra una discriminazione per ragioni di orientamento sessuale e non esiste incompatibilità con il diritto internazionale in quanto la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone del medesimo sesso negli ordinamenti aderenti al Consiglio d’Europa è affidata alla valutazione degli Stati membri.
In motivazione la Cassazione precisa che la Legge n.76 del 2006 e ss. deve essere applicata anche quando il matrimonio è stato celebrato prima dell’entrata in vigore.
“L’applicazione delle nuove norme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore – puntualizza la Cassazione – non costituisce una deroga al principio di irretroattività della Legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione nell’ordinamento”.
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