Cade, in questi giorni, l’anniversario dell’entrata in vigore in Italia delle Leggi Razziali Fasciste[1]. In questa sede, la ricorrenza offre uno spunto per rammentare che (all’indomani delle due Guerre Mondiali, le quali condussero ad esiti drammatici in termini di morti registrate e violazioni delle libertà fondamentali) le Nazioni del Mondo hanno iniziato ad avviare una riflessione sul loro avvenire. Un avvenire che, da quel momento in poi, avrebbe dovuto tradursi in un futuro di Pace per tutti. Per questa ragione, esse sentirono viva (fra le altre) anche la necessità di iniziare a tutelare le Minoranze[2] presenti al loro interno.

In un primo momento, tuttavia, le strategie ricercate in questa direzione furono prevalentemente elaborate dai singoli Ordinamenti in maniera pressoché indipendente gli uni dagli altri. Vero è, infatti, che, dal canto suo e con il suo operato, la Società delle Nazioni[3] attivò una campagna di sensibilizzazione non indifferente verso questo argomento. Non si può negare, però, che, particolarmente a seguito di fattori politici, inizialmente gli Stati ritennero più corretto gestire i loro gruppi minoritari al di fuori di un meccanismo di cooperazione internazionale mirato in questo senso.[4]

Bisognerà attendere tempi più recenti perché la Comunità Internazionale, in sinergia unitaria e globale, si faccia carico della questione di cui sopra. Da questo punto di vista, la Guerra dei Balcani[5] (con i radicali mutamenti geopolitici della quale fu portatrice) servì da trampolino di lancio per le nuove mosse che, a tal riguardo, vennero studiate e auspicate. Così, in seno alle Nazioni Unite (ONU), dal 18 Dicembre 1992, trovò spazio la Dichiarazione sui Diritti delle Persone Appartenenti a Minoranze Nazionali,  Etniche, Religiose e Linguistiche.

Con i suoi nove Articoli, la Dichiarazione che qui ci occupa si riporta ad una gamma di principi enunciati anche (a titolo d’esempio, ma non esaustivo)  nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto Internazionale per i Diritti Civili e Politici e nel Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali. Il suo testo insiste  sull’impegno, del quale gli Stati devono farsi carico, di proteggere l’esistenza e  l’identità nazionale, o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle Minoranze presenti  al loro interno favorendone la promozione. Inoltre, ancora alla lettera del testo, a questo pro, le Nazioni sono chiamate ad applicare misure legislative idonee. Per parte loro, invece, le persone facenti parte di una Minoranza mantengono il pieno diritto di partecipare alla vita culturale, religiosa, politica, sociale e pubblica del Paese che le ospita; ciò non dovendo rinunciare alla loro cultura, alla loro religione, o alla loro lingua. Esse, oltretutto, possono costituire Associazioni proprie e non possono, di contro, risultare vittima di qualsiasi pregiudizio che si presti ad essere direttamente imputato alla loro posizione minoritaria. Per finire, in virtù della Dichiarazione sui Diritti delle Minoranze, tutte le politiche promosse da uno Stato, a livello nazionale, devono tener conto della presenza, eventuale od effettiva, di una Minoranza sul proprio suolo. A loro volta, i programmi di assistenza e di cooperazione fra le Nazioni dovranno considerare questo stesso aspetto.

 

[1] A mezzo di questo termine si indica l’insieme di provvedimenti (  Circolari, Ordinanze e Leggi) che vennero applicati sul nostro territorio negli anni compresi tra il 1938 e il 1945; tale applicazione si deve alla Repubblica Sociale Italiana e al Regime Fascista.  Tra codesti strumenti, a titolo esemplificativo, in questa sede si annoverano: il Regio Decreto Legge 5 Settembre 1938 (concernente le misure per la difesa della razza nella scuola fascista), il Regio Decreto Legge 7 Settembre 1938 ( inerente i provvedimenti da adottarsi nei confronti degli ebrei stranieri), e la “Dichiarazione sulla Razza” formulata dal Gran Consiglio del Fascismo (6 Ottobre 1938).

[2] Dicesi “Minoranza”, rispetto ad una popolazione più allargata, un gruppo di individui che, conseguentemente alla sua “ diversità”  sul piano etnico, linguistico, religioso e culturale, viene fatto destinatario di un trattamento differenziato e diseguale; un trattamento discriminatorio  perpetrato da una “ maggioranza” che tende ad auto-riconoscersi una portata universale.

[3] Nata nel 1920 (anno durante il quale il suo Atto Costitutivo entra in vigore), al termine della Prima Guerra Mondiale, la Società delle Nazioni costituisce il primo esempio più compiuto di Organizzazione Internazionale a vocazione politica.  Questa Organizzazione si svilupperà e sfocerà nell’istituzionalizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

[4] Ogni Stato sovrano, dunque, era in questa fase più propenso a pensare che  la tutela delle Minoranze avrebbe potuto essere linearmente  curata al di fuori di una rete di norme ed i controlli internazionali previsti per l’uopo.

[5] Le Guerre Jugoslave si sono svolte, a  cavallo del decennio 1991-2001. Hanno dilaniato le terre della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia della quale,  a qualche anno dalla morte di Tito, hanno provocato la caduta.  Le battaglie armate de quo, hanno avuto matrice prevalentemente civile e secessionista; una matrice radicata sul concetto di Nazionalismo e di Supremazia Etnica.