Promossa e sostenuta dalle Nazioni Unite (ONU), il 20 Giugno di ogni anno si celebra, in tutto il Pianeta, la Giornata Mondiale dei Rifugiati. In seno a questa ricorrenza (grazie a molte iniziative che sono progettate) viene ricordata la Convenzione ONU relativa allo Status di Rifugiato[1]; Convenzione sulla puntuale applicazione della quale vigila costantemente l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR).

Prendendo spunto da questa occasione, a livello strettamente giuridico, pare interessante (ma anche utile) rammentare che la definizione di “Rifugiato” è soltanto una fra le numerose espressioni che vengono utilizzate, o richiamate, quando si tratti di declinare il variegato Universo dell’immigrazione.

Tenere presente le sfumature, o le diversità di significato, che accompagnano taluni vocaboli ai quali si ricorre in questo campo (per l’appunto l’ambito migratorio), è un aspetto fondamentale e non di poco conto. Infatti, dalla circostanza per la quale, a fronte di un migrante, possa essere riconosciuta (o meno) una data gamma di caratteristiche dipende il trattamento normativo che, tanto in prospettiva internazionale quanto in prospettiva nazionale, viene al medesimo riservato.

Ecco dunque che, per questa ragione, a mezzo di queste righe, si intende proporre il seguente “glossario”, seppur nella sua portata essenziale e sintetica:

IMMIGRATO: in senso lato e generale, colui che decide di lasciare volontariamente il proprio Paese d’origine perché spinto da nuove condizioni di lavoro, e di vita, che gli vengono offerte o che egli immagina di poter trovare altrove più favorevoli. L’immigrato non può essere confuso con l’apolide, ovvero l’individuo che “nessuno Stato considera come suo cittadino per l’applicazione della sua legislazione”[2].

LAVORATORE MIGRANTE: soggetto che, a causa di circostanze varie, con lo scopo di   esercitare la propria professione, si sposta dal suo Stato di cittadinanza verso altri Stati dell’area europea o di quella extra europea.

IMMIGRATO REGOLARE E IMMIGRATO IRREGOLARE: il primo risiede in uno Stato godendo di un Permesso di Soggiorno rilasciato dall’autorità competente. Il secondo, invece, è colui che non possiede tale Permesso in quanto documento non rilasciato da chi di competenza (per mancanza oggettiva delle condizioni o dei requisiti richiesti all’uopo).

CLANDESTINO: è clandestina la persona che, pur avendo ricevuto un ordine di espulsione promanato da una determinata Nazione (in virtù di precisi elementi che connotano, o non connotano, il caso concreto di specie) persiste nel rimanere sul territorio di tale Paese.

PROFUGO: parola che sta genericamente ad indicare chi abbandona il proprio Paese d’origine a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali; pur però lo stesso non presentando i requisiti occorrendi, di fatto e di diritto, per poter essere definito ex lege un Rifugiato in senso stretto.

RIFUGIATO: alla lettera dell’articolo 1 afferente alla Convenzione di Ginevra in materia, colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale Paese”.

RICHIEDENTE ASILO: il soggetto il quale, reputando di avere alle sue spalle vicende esistenziali che lo possono classificare come Rifugiato, presenta domanda di Protezione Internazionale per l’ottenimento (in primis) dello Status di Asilo Politico. Nello spazio dell’Unione Europea, il Regolamento di Dublino (formalmente chiamato “Regolamento UE n. 604/2013” oppure Regolamento di Dublino III)[3] è la fonte normativa, che stabilisce “i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato Membro competente” per l’esame di codesta domanda quando la stessa viene inoltrata in uno degli Stati Membri. Oltre che nel conseguimento dello status di Asilo Politico, la Richiesta di Asilo (che si presta ad essere usufruita pure da un apolide) può sfociare nell’ottenimento dello status di Protezione Sussidiaria e nell’ottenimento dello status di Protezione Umanitaria. La Protezione Sussidiaria si incardina sull’esistenza di una situazione di grave pericolo generalizzato che colpisce il Paese d’origine del Richiedente. Non necessariamente tale pericolo generalizzato, forte ed incombente, deve danneggiare direttamente la persona interessata. Quest’ultima, dunque, può essere considerata meritevole del beneficio de quo anche soltanto in forza di un presupposto oggettivo, ovvero perché cittadina di uno Stato foriero, per sua caratteristica fisiologica, di rischi, effettivi e potenziali, che ne minano la sicurezza. Invece, lo status di Protezione Umanitaria si incardina su una vulnerabilità la quale investe il soggetto singolarmente considerato. Per esempio: la sua salute precaria, la giovane età o il fatto di trovarsi completamente solo, a badare a se stesso, in una terra ricca di squilibrio e di instabilità complessivi. A differenza di quanto accade per l’Asilo Politico o per la Protezione Sussidiaria, nel caso della Protezione Umanitaria, a livello legislativo, non sono indicati criteri precisi per poterla attribuire. Pertanto, in questo frangente, gli organi incaricati delle valutazioni opportune sono tenuti ad una analisi da effettuarsi caso per caso.

 

[1] Tale Convenzione è stata conclusa a Ginevra (Svizzera) il 28 Luglio 1951. Il suo principio cardine è quello del “ non-refoulement”, ovvero l’idea in base alla quale nessuna persona può essere respinta verso uno Stato, compreso quello suo di appartenenza, ove la sua esistenza e le sue libertà fondamentali potrebbero essere seriamente minacciate o precluse. Questo Trattato Internazionale stabilisce i diritti spettanti ai rifugiati, ma anche gli obblighi gravanti in capo alle Nazioni che sono chiamate e a proteggerne la condizione di vulnerabilità.

[2] Definizione estrapolata dalla Convenzione ONU sullo Status degli Apolidi (1954) al suo Articolo n. 1. Codesta Convenzione, partendo dal presupposto che si tratti di una categoria più fragile, si pone come obiettivo principe quello di proteggere l’apolide.

[3] Il regolamento di Dublino III è stato approvato nel mese di Giugno 2013 e si applica a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea ad eccezione della Danimarca. È entrato in vigore il 19 luglio 2013. Secondo la sua impostazione di fondo, il primo Stato Membro in cui vengono memorizzate le impronte digitali di un Richiedente Asilo, o nel quale viene registrata una Richiesta di Asilo, è responsabile della Richiesta d’Asilo medesima. Tale Stato Membro, altresì, è responsabile  dell’intervento di accoglienza nella Nazione ospitante che, nelle more dell’esame inerente sua posizione, deve  supportare il Richiedente Asilo.