Anche quest’anno si intende dedicare qualche riflessione alla Giornata Mondiale del rifugiato che si celebrerà il 20 giugno.
È interessante notare come il tema dei rifugiati sia sempre estremamente attuale nelle notizie dei media, dei social networks e nelle agende dei governi, anche con il rischio noto del suo utilizzo strumentale.
Si parla, in primo luogo, di salvare vite umane e parallelamente di riconoscere alle persone, che si sono salvate, il diritto a permanere sul territorio dello Stato sul quale sono approdate.
In questo anno che ci separa dal 20 giugno 2018, a livello nazionale, si è assistito alle novità legislative significative del Decreto Sicurezza, sulla applicabilità delle quali i Tribunali di merito e la Corte di Cassazione si stanno ancora pronunciando e che saranno sottoposte anche al vaglio della Consulta per il ricorso presentato da Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Basilicata, Marche, Toscana, Calabria e Piemonte . Il predetto Decreto, sul quale ci si è già soffermati in precedenza, ha inciso profondamente sul diritto di permanenza delle persone che giungono sul territorio italiano nelle sue diverse sfaccettature.
All’indomani delle elezioni europee, in data 15 giugno 2019 è entrato in vigore il Decreto legge 14 giugno 2019 n. 53, cd. Decreto Sicurezza Bis, che tale le altre, prevede “ disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale”, questa volta incidendo in particolar modo sul prioritario aspetto del “salvare vite umane”.
Il decreto introduce delle modifiche al T.U sull’immigrazione, prevedendo la possibilità del Ministero dell’Interno di “limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” (art 11, co 1 ter dlgs 286/1998) per motivi di ordine e sicurezza e quando la nave sia impegnata in “carico o scarico di persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero”.(art.19, eco, lett g Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare).
In caso di violazione del predetto divieto, è prevista la sottoposizione del comandante delle nave, dell’armatore e proprietario, a sanzioni amministrative (da € 10.000 a € 50.000) e, in caso di reiterazione, alla sanzione accessoria della confisca della nave (art.2, co. 6 bis dlgs 286/1998).
Sembrerebbe che la predette norme, come dai più largamente intese, siano rivolte a colpire gli interventi posti in essere dalle navi appartenenti alle ONG, con ripercussioni gravi sulla vita delle persone a bordo delle stesse.
Dal punto di vista strettamente tecnico – giuridico, anche questo decreto, come il primo, pare sia carente dei requisiti di necessità e urgenza ex art. 77 Cost e dell’omogeneità delle materie trattate, e pone seri dubbi di rispetto delle norme internazionali in materia.
Si attendono, in ogni caso, la conversione in legge e le eventuali modifiche apportate in sede di conversione.
A discapito dei predetti provvedimenti legislativi, nel frattempo, questo giovedì, il 20 giugno 2019, ci sarà una grande fetta della società civile italiana che prenderà parte alla celebrazione della giornata mondiale del rifugiato, con l’auspicio di un revirement delle politiche di governo.
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