Con la sentenza n°16491/21 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della clausola di proroga della giurisdizione, fornendo chiarimenti interpretativi in merito alla forma richiesta ai sensi dell’art. 23, par. 1, lett. a) del Regolamento CE n. 44/2001, nonché sulla sua capacità attrattiva rispetto a controversie connesse.
BREVE DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA. La controversia giunta all’attenzione della Suprema Corte è sorta a seguito della conclusione di un contratto di investimento finanziario, per mezzo dell’intermediario P., tra la Fondazione V. e la società J.
Il contratto in questione era collegato ad un prestito obbligazionario diretto a sottoscrivere l’aumento di capitale di una società le cui azioni si erano successivamente deprezzate.
La Fondazione V., pertanto, conveniva in giudizio la società J. e l’intermediario P. innanzi al Tribunale di Bologna al fine di sentir pronunciare, in via principale, la nullità del citato contratto per difetto di causa ed, in via subordinata, la condanna di entrambe al risarcimento dei danni patiti, della prima per violazione degli obblighi di agire “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti”, della seconda “per negligente esecuzione dell’attività di consulenza”.
Le parti convenute, costituendosi in giudizio, contestavano il difetto di giurisdizione poiché il contratto in parola conteneva un esplicito rinvio alla clausola contenuta in altro accordo, che attribuiva la giurisdizione a favore del giudice inglese.
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice inglese, alla cui competenza estendeva anche le domande subordinate per connessione ai sensi dell’art. 6 n. 1, Reg. CE 33/2001.
Avverso la suesposta sentenza la Fondazione proponeva appello rilevando che il rinvio disposto dal contratto non soddisfaceva i prescritti requisiti di forma di cui all’art. 23 Regolamento Ce n. 44/2001 e che la competenza per connessione non era invocabile a vantaggio dell’intermediario P.
La Corte d’Appello di Bologna, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado.
La soccombente decideva dunque di presentare ricorso per cassazione al fine di contestare le statuizioni precedenti.
PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
La Suprema Corte, confermando i precedenti orientamenti, ha statuito che, in tema di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro dell’Unione europea, il requisito della forma scritta, che è richiesto ai fini della validità della clausola ai sensi dell’art. 23 del regolamento Ce n. 44/2001, è soddisfatto anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, purchè risulti chiaramente che:
- il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato,
- le parti abbiano voluto una “relatio perfecta” anche della clausola di proroga[i].
In merito, gli Ermellini hanno avallato il principio espresso dalla CGUE che fa gravare sul giudice, avanti al quale viene sollevata la questione della proroga della giurisdizione, l’obbligo di accertare se la relativa pattuizione abbia formato oggetto di un effettivo consenso tra le medesime parti e se l’incontro delle volontà si sia realizzato in modo chiaro e preciso[ii].
A riguardo la Corte di Giustizia ha precisato che clausola attributiva della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di contratto è lecita laddove ricorrano tre condizioni:
- la presenza di un richiamo espresso alle condizioni generali contenenti la medesima clausola,[iii]
- il riferimento espresso deve essere verificabile dalla parte che faccia uso della normale diligenza,
- deve risultare provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva della giurisdizione siano state effettivamente comunicate all’altro contraente. [iv]
In ragione dei superiori principi, la Suprema Corte ha affermato la legittimità della proroga di giurisdizione a favore del giudice inglese in quanto il contratto concluso tra le parti litiganti conteneva un espresso rinvio alla clausola del formulario richiamato e contenente la proroga della giurisdizione.
In motivazione, inoltre, la Corte evidenzia che tale clausola non poteva passare inosservata alla luce della qualità di operatore professionale rivestita dalla ricorrente, tanto più che essa aveva già concluso operazioni aventi ad oggetto il medesimo titolo.
Passando, invece, ad esaminare secondo il profilo, ovvero quello della portata della clausola di proroga della giurisdizione, gli Ermellini, richiamati i principi già espressi dalla giurisprudenza euro-comunitaria ed, in specie, il primato dell’autonomia negoziale, hanno affermato che non può riconoscersi ad una clausola di proroga di giurisdizione una vis attractiva capace di coinvolgere un soggetto ed una controversia estranei all’accordo stesso[v].
In tal senso, la confluenza in giudizio di una pluralità di domande, in forza delle quali, quanto alla domanda principale, debba essere riconosciuta la giurisdizione convenzionale del giudice straniero, non vale a rendere efficace la proroga della giurisdizione anche nei confronti di quelle parti che, benchè convenute nel medesimo giudizio, siano rimaste estranee alla relativa pattuizione.
[i] In senso identico si era pronunciata Cass., Sez. U, 9/03/2012, n. 3693. Si segnala, inoltre, Cass., Sez. U, 6/04/2017, n. 8895, che pronunciandosi sulla validità della clausola di proroga contenuta nelle condizioni generali, precisa: “il requisito della forma scritta, imposto dall’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto”.
[ii] Causa C-106/95, caso Mainschiffahrts-Genossenschaft eG.
[iii] Causa C-64/17, caso Saey Home & Garden NV/SA)
[iv] Causa C-222/15, caso Hoszig Kft.
[v] Una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipula di tale contratto” (Corte giust., 18/11/2020, C-519/19, Ryanair DAC; Corte giust., 8/03/2018, C-64/17, Saey Home & Garden NV/SA; Corte giust., 28/06/2017, C-436/16, Leventis e Vafeias).
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