Indice
La disciplina europea
Con la decisione 2022/382 del 4.03.2022, Il Consiglio dell’Unione Europea ha attivato per la prima volta la Direttiva 2001/55/CE, istitutiva delle norme minime sulla concessione della protezione temporanea, per aver accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto armato. Si tratta di una decisione vincolante per tutti gli Stati Membri dell’UE, ad eccezione della Danimarca che non ha aderito al sistema europeo comune di asilo.
La protezione temporanea è una procedura di carattere eccezionale che garantisce agli sfollati “una tutela immediata e temporanea” “in particolare qualora ci sia il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento”.
Destinatari
La protezione temporanea si applica
- ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- ai cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale o di protezione equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- ai familiari[1] delle persone indicate nei precedenti punti;
- ai cittadini di Paesi terzi o apolidi che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Gli Stati hanno inoltre la possibilità di applicare questa protezione anche ai cittadini di Paesi terzi o apolidi che soggiorno legalmente in base ad un permesso di soggiorno non permanente. La decisione prevede, in ogni caso, che gli stessi dovrebbero essere “ammessi nell’Unione per motivi umanitari senza richiedere loro, in particolare, il possesso di un visto in corso di validità, di mezzi di sussistenza sufficienti o di documenti di viaggio validi, onde per garantire loro un “passaggio sicuro al fine del ritorno nel paese o nella regione di origine”.
La protezione temporanea può essere riconosciuta anche ai minori non accompagnati.
Diritto di scelta dello Stato al quale chiedere la protezione temporanea
I cittadini ucraini possono circolare liberamente per un periodo massimo di 90 giorni nel territorio dell’ Unione Europea e possono quindi scegliere lo Stato a cui rivolgere la richiesta di protezione temporanea.
Una volta scelto lo Stato, gli stessi fruiranno dei diritti derivanti dalla protezione temporanea all’interno del predetto Stato.
Durata
La durata della protezione temporanea è pari ad un anno e può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno e, in via straordinaria, di un ulteriore anno.
La decisione del Consiglio Europeo ha stabilito la decorrenza della protezione temporanea nella emergenza Ucraina a far data dal 24 febbraio 2022.
Contenuto
Gli Stati Membri hanno l’obbligo di garantire ai titolari della protezione temporanea:
- la disponibilità di un titolo di soggiorno durante l’intero periodo della protezione temporanea;
- “la possibilità di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad attività nell’ambito dell’istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro”;
- un alloggio adeguato, o se necessario, i mezzi per ottenere un’abitazione;
- l’aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e di cure mediche, nel caso di mancanza di risorse sufficienti
- la necessaria assistenza, in particolare medica, “alle persone che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale”.
- l’accesso al sistema educativo per le persone di età inferiore ai 18 anni, facoltà estendibile anche agli adulti
- la possibilità di accesso al ricongiungimento familiare con familiari residenti in altri Stati membri o in Paesi terzi.
La disciplina italiana
La circolare del Ministro dell’Interno del 10.03.2022
Datata 10 Marzo 2022, la Circolare del Ministero dell’Interno avente ad oggetto le “misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate dall’Ucraina a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe” disciplina taluni aspetti importanti dell’applicazione della Protezione Temporanea in Italia. Interessante è notare che, anche per l’Ordinamento Italiano, la durata dell’Istituto è di un anno il cui decorso viene calcolato a partire dal 04.03.2022 al 04.03.2023.
Inoltre, la Circolare de quo, in punto di Minori, vuole che, quando questi ultimi risultano accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la responsabilità genitoriale, qualora sia impossibile verificare con certezza la veridicità del documento attestante tale responsabilità, ferma la necessità di avvertire il competente Tribunale Minorile, diventerà necessario interagire con le rappresentanze diplomatiche ucraine; il tutto al fine di svolgere le opportune verifiche sui documenti esibiti e attestanti l’esistenza di un vincolo familiare.
Di contro, nel caso di Minori non Accompagnati, o di Minori accompagnati da persone differenti da quelle esercenti la responsabilità genitoriale, nel loro interesse, attivata l’autorità giudiziaria di competenza, dovrà essere nominato un Tutore Legale. In prospettiva della loro accoglienza, i Minori accompagnati potranno trovare collocazione ed ospitalità al seguito delle loro adulto di riferimento. I Minori non accompagnati, invece, verranno accolti, da soli, in apposite strutture o all’interno di famiglie.
Le note dell’Ambasciata Ucraina
A fianco della Circolare sopra richiamata, infine, si inseriscono due note rilasciate dall’Ambasciata Ucraina. Datate 01.03.2022 e 02.03.2022, la prima prevede che, in favore di cittadini ucraini giunti in Italia privi di Documento di Identità, la loro identificazione possa avvenire tramite il Consolato. La seconda, attribuisce ai passaporti in possesso di tali cittadini una validità di ulteriori cinque anni.
Protezione Temporanea e Protezione Internazionale
La Direttiva che, in Europa, disciplina la Protezione Temporanea, prevede che il titolare di tale Protezione possa, in qualsiasi momento, inoltrare richiesta di Protezione Internazionale. L’istanza relativa alla domanda di Protezione Internazionale, in questo caso, potrà continuare il suo iter amministrativo e legale anche quando, se concessa, la Protezione Temporanea dovesse esaurire il suo tempo di durata. A fronte di questa fattispecie, verranno applicate le norme ordinarie sulla Protezione Internazionale, comprese quelle che, in virtù del Regolamento di Dublino, individuano lo Stato competente ad accogliere il richiedente asilo facendosi carico della sua richiesta. Le Nazioni Europee, possono stabilire che una persona avente i requisiti per ricevere entrambe le protezioni delle quali ivi si discute, nell’evenienza in cui le ottenga entrambe, debba decidere di quale delle due avvalersi per rinunciare, conseguentemente, all’altra. Infine, quanto alla casistica per la quale un soggetto non ha ricevuto la Protezione Internazionale, ma nel contempo gode di quella temporanea, nulla vieta che il medesimo possa continuare ad usufruire di quest’ultima (per tutto il tempo concesso ex lege) pur essendo stata la sua domanda di Protezione Internazionale eventualmente rigettata.
[1] Per familiare si intende o coniuge; o partner stabile, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimila coppie di fatto e coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; o figli minori (legittimi, naturali o adottati) del richiedente o del coniuge; o altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l’afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.
*Il paragrafo “la disciplina europea” è stato scritto dall’Avv. Veronica Gaffuri; il paragrafo “la disciplina italiana” e “protezione temporanea e internazionale” sono stati scritti dall’Avv. Sandra Cherubini
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