I dati dell’e-commerce del 2020-2021 in Italia

I dati dell’e-Commerce del 2020-2021 in Italia confermano che, attualmente, per qualsiasi impresa,  è fondamentale essere presente online con i propri servizi e prodotti.

Dati alla mano, nel 2020 l’eCommerce B2C (ossia quello rivolto ai consumatori finali) nel nostro Paese  ha registrato un giro d’affari complessivo di circa 30,6 miliardi di Euro.[i]

Siamo, dunque, di fronte ad un mercato enorme e in costante crescita: dal 2019 al 2020 il commercio elettronico è cresciuto del 26%, (ben 4,7 miliardi di Euro) e le previsioni del 2021 sono al rialzo.

Complice la pandemia di Covid-19 e le conseguenti restrizioni, il commercio elettronico ha dimostrato di essere un canale di vendita oramai indispensabile dal quale, difficilmente, si tornerà indietro; un canale distributivo, dunque, di cui bisognerà tener conto nella “costruzione” o riprogettazione delle strategia di vendita a pandemia finita.

Per tali ragioni, molti operatori del commercio ritengono che, a breve, l’e-Commerce potrebbe trasformarsi  in un vero e proprio modello di business intorno al quale strutturare l’azienda stessa e costruire lo schema di interazione con fornitori e clienti.

Nello sviluppo di questo business, tuttavia, massima attenzione dovrà prestarsi al rispetto della normativa che regola il commercio elettronico, oltrechè di taluni aspetti che entrano in gioco laddove l’impresa intenda esplorare mercati esteri.

Brevi cenni sulla normativa italiana. 

Come è noto, nel nostro Paese il commercio elettronico è regolamentato da una dettagliata normativa, contenuta principalmente nel D.lgs. n. 70/2003 e nel Codice del Consumo, avente lo scopo di garantire che gli acquisti online avvengano con trasparenza e sicurezza.

Con la finalità sopra enunciata, in capo al consumatore sono previsti una serie di diritti e tutele, tra cui, senza scopo esaustivo, ricordiamo il diritto di recesso, il diritto all’informazione, la garanzia legale, ecc.[ii]

Evidenziamo, inoltre, che il mancato rispetto di tale normativa può comportare l’irrogazione di sanzioni, anche pesanti, da parte dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM).

Quanto precede vale nell’ipotesi in cui la vendita on line dei prodotti o dei servizi avvenga entro i confini nazionali.

La questione, tuttavia, si complica quando l’offerta on line è rivolta (anche) a consumatori residenti al di fuori dell’Italia poiché in tale ipotesi l’azienda dovrà tener conto ed adeguarsi alla legge applicabile al contratto.

Vero è, infatti, nel commercio elettronico destinato ai consumatori (anche chiamato B2C) trova sempre applicazione la normativa della nazione nel quale risiedono gli acquirenti (consumatori).

Ne consegue che, a prescindere dal fatto che l’impresa italiana abbia inserito nelle condizioni generali del proprio sito web la legge italiana quale normativa applicabile, troveranno comunque applicazione le disposizioni imperative a tutela del consumatore previste dal Paese in cui opera e, pertanto, sarà necessario esaminare la relativa disciplina caso per caso[iii].

E-commerce in Europa

In ambito europeo la normativa e-commerce principale è la direttiva UE 2000/31.

Essa è stata  recepita da tutti i paesi europei (compresa l’Italia)e prevede, a pena di sanzione da parte delle diverse authorities nazionali, una serie di adempimenti a carico degli operatori, tra i quali:

  • riportare nelle condizioni generali le informazioni finalizzate alla conclusione del contratto on line (inclusa l’indicazione delle fasi tecniche da seguire e le modalità di archiviazione del contratto);
  • indicare le condizioni contrattuali sul sito web in modo chiaro e visibile;
  • fornire indicazioni chiare circa il prezzo dei prodotti, eventuali oneri fiscali e costi;
  • dare pronto riscontro agli ordini ricevuti attraverso un riepilogo delle condizioni generali applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e degli oneri fiscali.[iv]

Il 7 gennaio 2020, inoltre, è entrata in vigore la nuova direttiva (UE) 2019/2161, meglio conosciuta come direttiva “Omnibus” che modifica una serie di normative europee in materia di protezione dei consumatori, quali la direttiva 93/13 CEE del Consiglio (clausole abusive) e le direttive 98/6 CE (indicazioni sui prezzi), 2005/29/CE (pratiche commerciali scorrette) e 2011/83/UE (diritti dei consumatori).

L’obiettivo della direttiva è quello di una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. Si tratta, infatti, di nuove norme che mirano ad adeguare le norme attuali all’evoluzione degli strumenti digitali e che impongono ulteriori restrinzioni anche nell’ambito dell’e-commerce tra cui:

  • divieto di recensioni false;
  • divieto di sponsorizzazioni che trasmettono messaggi falsi;
  • trasparenza nell’informare se il prodotto è venduto da un privato o da un commerciante;
  • divieto di promuovere riduzioni di prezzo falsate;
  • i comparatori di prezzo dovranno specificare i criteri di classificazione.

Gli Stati Membri avranno due anni di tempo per recepire le nuove norme: le misure nazionali di attuazione dovranno essere adottate entro il 28 novembre 2021 e dovranno entrare in vigore entro il 28 maggio 2022.

Non solo, poiché la legislazione dell’UE in materia di consumatori si applica a tutti i soggetti che si rivolgono ai consumatori nell’UE, indipendentemente da dove sono stabiliti, anche i commercianti online di tutto il mondo che si rivolgono a consumatori nell’UE avranno due anni di tempo per adeguare le loro pratiche commerciali rivolte all’UE.

Nonostante la presenza di un quadro uniforme di regole in ambito europeo, è facile comprendere che ogni Stato Europeo può regolamentare la materia con disposizioni particolari, così come nei fatti è. Disposizioni che dovranno essere ben note e di cui si dovrà tener conto in fase di preparazione delle condizioni generali.

E-commerce extra Ue

La difficoltà maggiore, tuttavia, si riscontra quando l’impresa si trova ad operare in mercati extra UE.  In tal caso, infatti, manca una legislazione  armonizzata e le normative dei singoli Stati potranno essere molto differenti tra loro.  Anche (e soprattutto) in questa ipotesi, le condizioni generali di vendita non potranno prescindere dalle disposizioni imperative che i singoli ordinamenti prevedono a tutela del consumatore.

Senza scopo esaustivo, accanto ad un’informativa trasparente dei diritti dei consumatori, sarà, inoltre, opportuno disciplinare taluni altri aspetti, quali: il momento di conclusione del contratto, la consegna del bene, il relativo passaggio di proprietà.

Non da ultimo. Nella valutazione complessiva del business e, dunque, dei Paesi ove operare, non potrà essere trascurato l’individuazione del Giudice competente a decidere eventuali controversie; ciò, tenuto conto che, generalmente, il potere giurisdizionale spetta al  Giudice del Paese ove risiede il consumatore.

Considerazioni finali

Alla luce delle riflessioni che precedono, è opportuno che l’impresa di e-commerce che intende operare in mercati diversi da quelli italiani, effettui una preliminare ed accurata verifica della normativa nazionale di riferimento  attraverso esperti qualificati. All’esito di tale studio, valutata l’opportunità, dovranno poi essere predisposti condizioni contrattuali ad hoc per ogni singolo paese, adottando la lingua di ogni singolo paese (quindi non solo l’inglese) ed eventualmente siti web dedicati.

 

[i] Fonte: Osservatorio eCommerce B2C.

[ii]Senza scopo esaustivo si ricorda che il professionista venditore, nell’adempimento dei propri obblighi di informazione, dopo essersi identificato specificando la propria identità e i propri recapiti, deve fornire tutte le informazioni relative alle caratteristiche principali dei beni e servizi oggetto del contratto, dei loro costi e delle modalità di pagamento, della presenza delle garanzie sui prodotti nonché della garanzia legale di conformità, la legge applicabile e il foro competente.

Le condizioni di vendita predisposte dal professionista devono essere conoscibili e, a tal fine, vanno pubblicate sul sito e devono essere espresse con un linguaggio chiaro. Il consumatore, inoltre, deve essere obbligatoriamente edotto circa il contenuto del diritto di recesso a lui spettante ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo. Nello specifico, ha diritto ad essere informato in merito alle condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto nonché a ricevere il modulo tipo di recesso.

Fatti salvi i casi di esclusione del diritto di recesso ex Lege, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione né costi.

[iii] Si ricorda che il diritto europeo consente il linea di principio che l’imprenditore inserisca nelle proprie condizioni generali una clausola di scelta della legge applicabile, purchè, a pena di legittimità, nella clausola l’imprenditore informi il consumatore che egli può beneficiare della tutela consumeristica assicuratagli dalla disposizioni imperative della Legge dello Stato ove egli abitualmente risiede ( in tal senso anche: Corte di Giustizia, pronuncia C-191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016).

[iv] Vi sono poi le indicazioni da seguire con riferimento alla privacy, anch’esse armonizzate in tutti i paesi UE dal GDPR (e anch’esse sanzionate).