E’ quanto statuito recentemente dal Tribunale di Milano [i] che ha accolto il ricorso congiunto di divorzio di due coniugi di nazionalità americana, con residenza in Italia, convalidando la loro scelta di applicare la legge divorzile dello Stato di New York che non conosce la separazione.
Nel caso di specie la domanda di divorzio diretta è stata accolta previo accertamento:
- della validità dell’accordo sulla legge applicabile al rapporto matrimoniale,
- della sussistenza del requisito prescritto dall’art. 5 comma 1 lett. C) del Regolamento Roma III, ovvero la sussistenza della cittadinanza americana in capo ai coniugi,
- dell’applicabilità dell’art 170 della Domestic Relations Law che richiede ai coniugi di dichiarare sotto giuramento che la relazione si è irrepabilmente interrotta da almeno 6 mesi. In ottemperanza di tale legge, i coniugi allegavano una dichiarazione resa davanti un Notaio di Milano nonché una Dichiarazione giurata resa davanti al Console USA di Milano[ii].
Così il Tribunale ha ritenuto ammissibile pronunciare lo scioglimento del matrimonio, pur in difetto di una pregressa sentenza di separazione e del conseguente periodo richiesto dalla normativa italiana[iii].
Il regolamento n°1259/2010 ( CD. ROMA III) ed i criteri della legge applicabile.
La possibilità dei coniugi di applicare una normativa straniera per ottenere lo scioglimento del matrimonio è prevista dall’art. 5 lett c) del Regolamento n°1259/2010 (cd. Roma 3) che consente ai coniugi di poter designare, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti della legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo.
Nel caso in cui i coniugi siano in possesso di più cittadinanze, è possibile optare a favore di una di esse, scegliendo tra quella più idonea a soddisfare le proprie esigenze.
In ogni caso, nella scelta delle legge è necessario un collegamento con il territorio che potrà essere:
- lo Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo,
- lo Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, a condizione che almeno uno dei due vi risieda al momento della conclusione dell’accordo,
- lo Stato di cittadinanza di uni dei due coniugi, sempre al momento della conclusione dell’accordo,
- lo Stato dove si svolgerà il giudizio.
Ad eccezione dell’ultima ipotesi, per stabilire quale sia legge applicabile, sarà necessario fare riferimento al momento della conclusione dell’accordo.
La scelta potrà essere operata dai coniugi in qualsiasi momento sino all’introduzione del giudizio e modificata sino a qual momento.
[i] Tribunale di Milano, Sezione 9 Civile, sentenza del 05.07.2023 n. 5580
[ii] Tali dichiarazioni contenevano altresì, in conformità con quanto previsto dall’art. 30 della legge 218/1995 e dell’art. 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/1103 la scelta dello Stato di New York quale legge regolatrice della relazione matrimoniale e patrimoniale e, in conformità con quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Europeo no. 1259/2010, sempre la legge dello Stato di New York come legge regolatrice del divorzio.
[iii] L’art. 29 del D.Lgs. n. 149 del 2022, che ha sostituito l’art. 31 della legge sul diritto internazionale, richiamando direttamente le norme del regolamento UE n. 1259/2010 (Roma 111) e visto l’art. 5 del medesimo Regolamento UE, ritiene di poter procedere con il divorzio senza previa separazione legale, in applicazione della legge delle Stato di New York. Il nuovo testo dell’art. 29 del D.Lgs. n. 149 del 2022 dispone infatti che: 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/ UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni; 2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
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