In data 8.06.2018, dopo 5 anni di intenso lavoro delle istituzioni europee e dei soggetti interessati, sono entrate in vigore nuove norme antidumping[1] e antisovvenzioni[2] volte a modernizzare il sistema di difesa commerciale dell’UE, in termini di maggiore rapidità, efficacia e trasparenza .
I più significativi cambiamenti, introdotti dal Regolamento(UE) 2018/825 al Regolamento(UE) 2016/1036 riguardante le misure antidumping e al Regolamento(UE) 2016/1037 relativo alle misure antisovvenzioni, riguardano l’adozione dei dazi provvisori e in particolare:
- la riduzione delle tempistiche delle inchieste da 9 a 7/8 mesi per l’imposizione di misure provvisorie
- La possibilità di imporre dazi più elevati, modificando la regola del dazio inferiore, in tutti i procedimenti antisovvenzioni e nei procedimenti antidumping relativi a importazioni prodotte utilizzando materie prime ed energia fornite a prezzi artificiosamente bassi
- la previsione di nuove regole relative al calcolo di “prezzi non pregiudizievoli” che tengano conto del costo dei necessari investimenti, come infrastrutture o ricerca e sviluppo, ma anche delle spese future relativi a standards sociali e ambientali
- Inserimento di considerazioni sociali ed ambientali per il calcolo del livello dei dazi che devono tener conto dei costi generati dalla necessità di conformarsi alla legislazione ambientale e sociale dell’Unione e nell’accettazione di impegni sui prezzi dei prodotti di paesi terzi, scelta che deve esser fatta tenendo conto dell’applicazione nei predetti Paesi delle Convenzioni fondamentali dell’ILO e degli accordi ambientali multilaterali
È, inoltre prevista, la possibilità di imporre dazi antidumping o compensativi su qualsiasi prodotto oggetto di dumping o sovvenzionato trasportato in quantità significative nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva.
Un aiuto diretto alle imprese è costituito dalla previsione di un sistema di allerta precoce di tre settimane che le avvisa dell’imposizione di dazi provvisori in modo che le stesse si possano adattare alla nuova situazione e un supporto per le piccole medie imprese (PMI) mediante la messa a disposizione di un apposito Helpdesk. Questo strumento messo a punto dalla Commissione fornisce informazioni generali sulle procedure e modalità di presentazione di una denuncia e mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare ai fini di legittimazione ad agire e questionari (art. 5 co 1 bis).
Per quanto riguarda le PMI, che sono più di 20 milioni in Europa e rappresentano il 99{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db} del business in Europa, giova precisare che l’effetto dell’importazione di un prodotto oggetto di dumping o di sovvenzione varia molto a seconda che la PMI sia un produttore o un importatore/utente del prodotto importato.
Qualora la PMI sia un produttore, il dover confrontarsi con prodotti importati oggetto di dumping e sovvenzioni, comporta un deterioramento della propria situazione economica in termini di diminuzione delle vendite e di ribasso imposto dei prezzi con conseguente riduzione di profitto.
Lo strumento che le stesse hanno per difendersi dal dumping esercitato da altre imprese non europee è quello di presentare una denuncia scritta alla Commissione Europea che provi sufficientemente il pregiudizio che le importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni recano all’industria dell’Unione[3]. La denuncia deve essere sostenuta dai produttori che rappresentino almeno il 25{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db} della produzione totale dell’UE. Qualora la soglia non venga rispettata, le imprese interessate possono trasmettano le informazioni in loro possesso al Ministero dello Sviluppo Economico o alla Commissione, in modo che quest’ultima acquisisca elementi per decidere di aprire una procedura di propria iniziativa. Gli elementi essenziali dello stesso sono l’identificazione del prodotto importato oggetto della procedura anti-dumping o antisovvenzioni; l’identificazione del Paese di origine del predetto prodotto; l’indicazione di una lista dettagliata di tutti i produttori, dei produttori/ esportatori del Paese interessato, degli importatori UE, fornitori, utenti e associazioni dei consumatori; e la prova sufficiente del dumping/della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso causale.
Qualora la Commissione ritenga che la denuncia sia corroborata da elementi di prova sufficienti, entro 45 giorni dalla presentazione della stessa, apre un’inchiesta pubblicando un avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Nei giorni seguenti i produttori conosciuti e le parti interessate ricevono formulari/questionari da compilare entro 30 giorni, le cui informazioni posso essere verificate da verifiche condotte da funzionari della Commissione prezzo le aziende tra il terzo e quarto mese dall’apertura dell’inchiesta.
La commissione Europea deve valutare
- L’esistenza del dumping/sovvenzione da parte dei produttori dell’area interessata
- Se l’industria Europea interessata soffra di un “pregiudizio materiale”
- Se ci sia un nesso causale tra il dumping e il pregiudizio
- la messa in opera di misure non sia in contrasto con l’interesse dell’Unione
Solo al ricorrere di tutte le quattro condizioni la Commissione può applicare misure antidumping/antisovvenzione.
Le misure provvisorie, secondo le novità preannunciate, possono essere imposte prima della fine dell’inchiesta normalmente entro 7 mesi, al più tardi 8 mesi dall’apertura, e comunicate alle parti interessate tre settimane prima dell’imposizione. Possono durare massimo 6 mesi in caso di dazi antidumping e 4 mesi in caso di dazi antisovvenzioni. Contemporaneamente alla pubblicazione delle misure provvisorie, le parti interessate ricevono le informazioni inerenti all’inchiesta e hanno 15 giorni per fornire osservazioni in merito.
Le misure definitive sono generalmente imposte al più tardi 14 mesi dopo l’apertura dell’inchiesta nei casi antidumping, 13 mesi nei casi antisovvenzioni. Le misure definitive normalmente rimangono in essere per 5 anni e posso essere sottoposte a revisione in determinate circostanze. Normalmente entro 20 settimane dall’apertura, le aziende coinvolte ricevono la divulgazione definitiva delle informazione del caso, che possono commentare entro 10 giorni.
Qualora la PMI sia un importatore /utente, l’imposizione di dazi antidumping/compensativi potrebbe coglierla di sorpresa, trovandosi nella condizione di dover pagare, oltre all’importo dovuto normalmente, quello del dazio antidumping/compensativo. L’impresa può prevenire tali spiacevoli sorprese, in primo luogo, informandosi anche a mezzo del sito web della Commissione[4] e del Trade Helpdesk[5] sulle regole e i requisiti per importare prodotti in Europa. Inoltre, per quanto riguarda le inchieste antidumping e antisovvenzioni in corso, le imprese possono consultare ancora una volta i siti web della Commissione[6] e, al fine di essere direttamente informata degli steps di un’inchiesta e di poter partecipare esprimendo osservazioni, può registrasi come parte interessata, seguendo le indicazioni contenuti nell’avviso di apertura dell’inchiesta e, quindi, compilando il questionario che le sarà inviato. Per sapere se il prodotto importato rientra nella definizione di quello sotto inchiesta, l’impresa deve riferirsi alla descrizione contenuta nell’avviso di apertura dell’inchiesta, comparare i codici di nomenclatura e può chiedere delucidazioni all’autorità doganali dello Stato membro.
Infine, gli importatori dei prodotti soggetti a dazi antidumping o compensativi possono chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostrano che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi o l’ammontare delle sovvenzioni compensabili è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore. La richiesta deve essere indirizzata alle autorità doganali dell’Unione Europea dove i dazi sono stati pagati, che la trasmetterà alla Commissione, e può essere avanzata solo per i dazi applicati 6 mesi prima della richiesta.
7.10.2018 Avv. Veronica Gaffuri
[1] “I dazi antidumping sono una forma di dazio differenziale che tende a colpire il dumping. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella UE è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile applicato nel paese esportatore nell’ambito delle normali operazioni commerciali”. E Varese, S. Buffagni, Dazi e regimi doganali nell’Unione Europea, 2012, Torino, p.14.
[2] “ I dazi antisovvenzioni sono dazi previsti al fine di proteggere il mercato di un determinato prodotto dai pericoli derivanti da importazioni a basso prezzo di beni (provenienti da Paesi extra- Ue) che siano stati oggetto di una sovvenzione. Vi è una sovvenzione se, da un lato, una pubblica amministrazione concede un contributo finanziario oppure se è posta in essere qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’art. XVI dell’accordo Gatt 1994 e, dall’altro, se in tal modo si conferisce un vantaggio”. E Varese, S. Buffagni, Dazi e regimi doganali nell’Unione Europea, 2012, Torino, p.14.
[3] Il Reg. 825/2018 definisce “Industria dell’Unione” come “il complesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell’Unione complessiva di tali prodotti”.
[4] http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/import-into-eu/
[5] http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
[6] http://trade.ec.europa.eu/tdi/; http://trade.ec.europa.eu/doclib/rss/tdi_ongoing.xml.
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