Il Regolamento UE 848\2015[1] è entrato in vigore il 26 Giugno 2015 e ha trovato applicazione integrale a partire dallo stesso giorno dell’anno 2017[2].
In dimensione territoriale, questo strumento normativo viene attualmente utilizzato all’interno di tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea ad eccezione dello Stato danese[3].
Attraverso la sua elaborazione, gli organi competenti dell’Unione hanno provato a rispondere ad una esigenza impellente in tutto lo spazio comunitario: l’esigenza (figlia dei tempi attuali) di gestire, contenendone i negativi riflessi economici, l’aumento crescente delle procedure di insolvenza.
Oggi più che mai, questa problematica necessita di essere affrontata in un’ottica “transfrontaliera”.
Infatti, al momento, le dinamiche vissute dalle imprese, nonché quelle che interessano il singolo debitore nella sua veste di consumatore, sono completamente immerse in un contesto che, di gran lunga, supera i confini sovrani di ciascuna Nazione individualmente considerata.
Ecco dunque nascere, da questa circostanza, il bisogno di incentivare, stimolandolo, un graduale avvicinamento delle legislazioni domestiche inerenti i meccanismi dei quali possono servirsi i debitori.
I debitori chiamati a ristrutturare le loro aziende piuttosto che quelli che, nella loro veste di consumatori, inseguono lo scopo di ristabilire le loro personali capacità finanziarie.
Da questo punto di vista, fondatamente, si può affermare che il Regolamento UE 848\2015 ben risponde al dettato dell’Articolo 81 paragrafo 2 del TFUE; dettato in virtù del quale la politica europea di armonizzazione degli Ordinamenti dei Paesi Membri deve realizzarsi.
Le situazioni che si riportano al raggio di azione del Regolamento de quo sono evidenziate nel suo Allegato A e, fra esse, in questa sede, ricordiamo: il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria, gli accordi di ristrutturazione, la liquidazione dei beni e la composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore.
[1] www.juscivile.it/normativaeuropea/Regolamento_UE_2015_848_relativo_alle_procedure_di_insolvenza.pdf .
Si consulti questo link per avere una visione totale del documento.
[2] L’Articolo 84 ,Paragrafo 2, del Regolamento che qui è sottoposto alla nostra attenzione recita che: “In deroga all’Articolo 91 del presente Regolamento, il ( precedente) Regolamento 1346\2000 CE continua ad applicarsi nelle procedure di insolvenza che rientrano nella sfera di applicazione di detto Regolamento e che sono state aperte anteriormente al 26 Giugno 2017”.
Sul tema, si veda: Patrizia De Cesari – Galeazzo Montella “Il nuovo diritto europeo della crisi di impresa – Il Regolamento (UE) 848\2015 relativo alle procedure di insolvenza, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pag. 38.
[3] Sul tema, si veda: Patrizia De Cesari – Galeazzo Montella “Il nuovo diritto europeo della crisi di impresa – Il Regolamento (UE) 848\2015 relativo alle procedure di insolvenza, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pag. 40.
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