Le fonti del Diritto Internazionale che tutelano e promuovono il Diritto allo Studio.
Ad oggi, la necessità di garantire un’educazione e un’istruzione agli individui viene considerata una prerogativa essenziale per tutti i Paesi del Mondo. Infatti, in tutte le sue forme, quello dell’apprendimento viene considerato lo strumento per eccellenza attraverso il quale i bambini, i giovani e gli adulti possono evolversi; evolversi al fine di migliorare le proprie condizioni generali di vita. Questo stato di cose, già evidente nei confronti delle Nazioni industrializzate, è destinato a divenire ancora più palpabile ( nonostante, qui, siano eterogenei gli ostacoli legati alla sua concreta realizzazione) all’interno dei territori in via di sviluppo. Per questa ragione, sono numerosi gli Atti del Diritto Internazionale che richiamano l’importanza, per i suoi utenti, dell’ingresso libero nelle scuole di ogni ordine o grado. Così, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Dichiarazione Universale ONU dei Diritti dell’Uomo dedica al Diritto allo Studio il suo Articolo 26; il Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ONU-1966) gli riserva, invece, il suo Articolo 13. La Convinzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ( 1989) si concentra su questo tema irrinunciabile attraverso i suoi Articoli 28 e 29. A livello regionale, infine, sia nell’ambito dell’Unione Europea, sia tra i confini dell’ Africa piuttosto che degli Stati Uniti, non sono mancati ( e non mancano) esemplari di normazione che, con la medesima delicata attenzione, guardano all’argomento tutelandolo e promuovendolo[1].
Il Diritto allo Studio e la non discriminazione degli alunni affetti da Handicap motorio, intellettivo e sensoriale.
Mantenendo fermo il principio suddetto, in forza del quale la conoscenza ed il sapere devono essere messi a disposizione di tutti, va da sé che, rispetto al godimento effettivo di tale opportunità, non possono essere discriminate le persone che ( sin dalla nascita, piuttosto che a partire da momenti successivi all’inizio della loro vita) risultano essere affette da patologie che ne compromettono l’integrità fisica o psichica. Non a caso, non sono assenti ( tanto a livello interno che a livello sovranazionale) riferimenti normativi i quali dichiarano che (salvaguardando la miglior condizione psico-fisica di un individuo handicappato e promuovendone il suo miglior grado di autonomia\integrazione oggettivamente possibile), le Istituzioni, gli Enti Pubblici e Privati, la Comunità Sociale devono agire perché ogni accenno di discriminazione non vada a germogliare; e colpire negativamente ( pregiudicandoli) cittadini, uomini e donne più vulnerabili. Più vulnerabili a seguito di deficit fisiologici che li contraddistinguono. Sulla scia di questa sensibilità e di questo ragionamento, si collocano, pertanto e per esempio: l’Articolo 2 della già chiamata in causa Convenzione ONU sui Diritti Umani (1948), nonché gli Articoli 3 e 19 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006), l’Articolo 2 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia ( 1989), gli Articoli 24 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000).
Disabilità e accesso all’Edilizia Scolastica.
Una delle questioni più impellenti da affrontare quando si tratta di garantire il Diritto allo Studio di soggetti portatori di un’invalidità psico-fisica o sensoriale è quella di rendere possibile il loro accesso alle strutture fra i muri delle quali l’educazione e l’istruzione vengono offerte e progressivamente costruite. Ciò a significare che, aderendo allo spirito degli assunti fondamentali appena richiamati nei precedenti paragrafi, ogni Ordinamento è tenuto ad intessere una rete di legislazione domestica grazie alla quale affrontare e gestire l’eliminazione funzionale delle barriere architettoniche. Per questa via, l’Italia, fino ad ora, ha saputo dare consistenza ad una fitta produzione di testi legislativi che, complessivamente, statuiscono l’applicazione di precise direttive in materia, per l’appunto, di barriere architettoniche allo scopo di far sì che tutte le costruzioni, pubbliche o aperte al pubblico e residenziali, diventino fruibili a persone dotate di capacità motoria o sensoriale impedita e ridotta[2]. Di qui, l’esigenza che pure gli edifici scolastici siano accessibili e che, in particolare, venga previsto almeno un percorso esterno (adatto ai portatori di handicap) capace di collegare la viabilità pubblica alla sede della scuola. E ancora: gli arredi e le attrezzature scolastici devono essere dotati di caratteristiche rispondenti ad ogni tipologia di invalidità. Infine, nel caso non siano possibili interventi strutturali per promuovere l’accoglienza di un disabile all’interno dell’ambiente scolastico, dovrà essere attuato qualsivoglia intervento organizzativo (e logistico) dell’attività didattica utile ad attenuare i limiti portati dalla conformazione fisica dell’edificio scolastico[3].
[1] Si vedano: la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (1981-Articolo 17) e il Protocollo alla Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali ( 1988). Quanto al Vecchio Continente, un richiamo merita di essere fatto: all’Articolo 2 del Protocollo Addizionale della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali ( 1950); alla Carta Sociale Europea (1961-Articoli 7,9, 10); alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000-Articolo 14). Oltretutto, soltanto per inciso, non mancano Costituzioni che si muovono in questo medesimo solco. La nostra Costituzione, lo fa dando corpo all’Articolo 34, in virtù del quale: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
[2] Si vedano: il DM 236/1989, la L. 13/1989, la L. 104/1992 e il DPR 503/1996, fino al D.P.R. 380/2001.
[3] È interessante notare che, nonostante la presenza delle Leggi descritte nel corpo del testo, secondo i dati raccolti dal Ministero dell’ Istruzione, nel 2018, soltanto un istituto scolastico italiano su tre si mostrava pienamente accessibile agli studenti, al personale didattico e a quello ausiliario che fossero affetti da disabilità.
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