È di luglio l’entrata in vigore della direttiva 2018/844/UE[1] in materia di efficienza energetica a cui l’Italia, come gli altri Stati Membri dell’Unione Europea, dovrà conformarsi entro il 10 marzo 2020.
La predetta direttiva, che si sviluppa nell’ambito del quadro politico dell’Unione per l’energia e il clima per il 2030, ha come obbiettivo, esplicitato al considerando n. 44, di “ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato al’uso normale degli edifici”.
In generale, l’Unione Europea invita gli Stati Membri ad adottare una strategia a lungo termine di ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, per “ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050” (art. 2bis dir. 2010/31/UE) e a facilitare l’accesso agli investimenti nella ristrutturazione.
Per quanto riguarda i profili più tecnici, con risvolti concreti per gli Stati e quindi per le imprese e i professionisti del settore edile, la direttiva prevede, in estrema sintesi, a modifica della direttiva 2010/31/UE, che gli Stati membri :
1) In relazione agli edifici di nuova costruzione, adottino le misure necessarie per soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica (art.6 dir. 2010/31/UE)
2) In relazione agli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, “incoraggino sistemi alternativi ad alta efficienza “ (art. 7, 5 co dir. 2010/31/UE)
3) Per ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, “stabiliscano requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati agli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti”(art. 8 dir. 2010/31/UE)
4) In relazione alla mobilità elettrica, provvedano all’installazione di punti di ricarica in edifici non residenziali e di installazione di infrastrutture di canalizzazione in edifici residenziali, finalizzati all’installazione successiva di punti di ricarica (art. 8 dir. 2010/31/UE))
5) In relazione agli impianti di riscaldamento (art. 14 dir. 2010/31/UE) e agli impianti di condizionamento dell’aria (art. 15 dir. 2010/31/UE), adottino le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili e stabiliscano i requisiti affinché gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 KW siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.
Secondo la direttiva, la Commissione ha, poi, competenze di esecuzione, ossia di adottare atti delegati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/31/UE
Si tratterà, quindi, di valutare, in un secondo momento, quali saranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l’Italia metterà in vigore in conformità alla presente direttiva.
16 Agosto 2018 Avv. Veronica Gaffuri
[1] Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 20101/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
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