12 Luglio 1963. In questa giornata, a mezzo del Decreto Legge n. 930\1963, il Marsala (bevanda liquorosa particolarmente apprezzata, sin dal XVIII Secolo per la sua versatilità) diventava il primo vino italiano insignito di un importante riconoscimento: la Denominazione di Origine Controllata. A dire il vero, Sin dalla più profonda antichità, i navigatori, e, più in generale, i degustatori o gli amanti del “nettare” ricavato dai grappoli d’uva, mostravano la tendenza a contrassegnare le anfore che lo contenevano con il nome del luogo di sua provenienza. Tuttavia, bisognerà attendere le epoche più moderne perché lo strumento della Denominazione di Origine Controllata di cui sopra, assuma l’importante ruolo che, sul piano economico e, per taluni aspetti, sul piano giuridico, oggi gli viene riconosciuto.
Il concetto di Denominazione di Origine Controllata. In campo enologico, la Denominazione di Origine Controllata (che si contraddistingue con l’acronimo: D.O.C.) si identifica come “un’etichetta” grazie alla quale, in regime protetto e controllato, si procede all’esportazione del prodotto nazionale verso i territori esteri. Più correttamente: facendo uso della Denominazione di Origine Controllata, in prospettiva enologica, si provvede ad indicare, o a certificare, un vino le cui essenziali peculiarità derivano dalla peculiarità della sua zona di produzione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la natura di un terreno, le proprietà di un vitigno e, conseguentemente, le tecniche di lavorazione scelte per trattare la materia prima). Così definita, la Denominazione di Origine Controllata diventa l’espediente che attribuisce un valore aggiunto tanto al prodotto finito quanto alle dinamiche economiche del Paese che, riconoscendolo di sua “ appartenenza”, lo promuove.
La procedura utile ad ottenere una Denominazione di Origine Controllata. Allo scopo di candidarsi ad ottenere, in suo favore, una Denominazione di Origine Controllata (quale descritta nel paragrafo precedente) il soggetto interessato (normalmente facente parte della categoria dei produttori) deve inoltrare domanda alla Regione di sua appartenenza. L’Ente Regionale, a questo punto, svolgerà le verifiche occorrenti e, espresso un parere favorevole in questo senso, trasmetterà il dossier oggetto di esame presso il Ministero delle Politiche e Forestali. In un successivo passaggio, la concessione ufficiale di una D.O.C. si perfezionerà mediante Decreto del Presidente della Repubblica. Oltretutto, ad un vino che, già da cinque anni, gode di una D.O.C. e che, nel frattempo, ha saputo contraddistinguersi eccezionalmente per il suo pregio (o per il riscontro\successo che lo accompagna) può altresì venir associata la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.).
Denominazione di Origine Controllata e Marchio di Impresa. È interessante richiamare (Notando ed evidenziando pure che talune implicazioni legali non prive di significato possono derivare da codesto stato di cose) come ogni D.O.C. mantenga la sua indipendenza dal Marchio di Impresa. Del resto, la Denominazione di Origine Controllata, da un lato, certifica la qualità di un prodotto. Invece, per parte sua, il marchio ne legge la sua origine imprenditoriale. Ciò a significare che l’uno e l’altro elemento possono, dunque, “ convivere” e possono ed essere dichiarati sullo stesso contenitore. Il tutto senza che questo possa comportare difficoltà di compatibilità o confusione per il fruitore finale circa determinate qualità che sono proprie del bene che egli decide di acquistare.
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