Il Decreto Legge n. 13 del 2017, al quale si è accompagnata la Legge di conversione n. 46 del 2017, contiene il pacchetto di “Disposizioni Urgenti per l’Accelerazione dei Procedimenti in Materia di Protezione Internazionale, nonché per il Contrasto dell’Immigrazione Illegale”. L’adozione, come la concreta applicazione pratica di tale decreto (più comunemente conosciuto con il nome di “Decreto Minniti”), sin da subito ha dato impulso a non poche critiche e perplessità. Critiche e perplessità le quali non soltanto si sono levate per parte degli enti e delle organizzazioni preposti all’accoglienza dei migranti, ma che hanno trovato terreno pure fra le file degli operatori legali e giuridici impegnati, a vario livello, nella gestione delle domande inoltrate dai richiedenti asilo.
Sono queste, in sintesi, alcune delle principali novità che, andando ad incidere sulla versione originaria dell’art. Art. 35 afferente al decreto legislativo 25\2008 (applicato in precedenza rispetto alla disciplina attuale) incidono fortemente sul procedimento di impugnazione avverso il diniego, pronunciato dalla Commissione Territoriale competente, che nega il riconoscimento in capo ad un soggetto dello Status di Asilo Politico, dello Status di Protezione Sussidiaria e dello Status di Protezione Umanitaria:
- Istituzione, presso ogni Tribunale Ordinario nel quale hanno sede le Corti d’Appello, di Sezioni Specializzate nel campo dell’immigrazione, della Protezione Internazionale e della libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. I Magistrati inseriti in tali Sezioni, periodicamente, devono assolvere all’obbligo di formazione tecnico-specifica per le materie verso le quali sono tenuti ad attivarsi.
- Attribuzione della competenza al Tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica; ciò, però, vale soltanto per i procedimenti che coinvolgono lo Status di Asilo Politico e di Protezione Sussidiaria. Quanto, invece, ai procedimenti che coinvolgono lo Status di Protezione Umanitaria, la competenza resta in capo al Tribunale in composizione monocratica che decide mediante rito ordinario. In caso di proposizione cumulativa delle domande, dato il silenzio della normativa sul punto, nella prassi, il Collegio diventa competente anche per i soli casi di Protezione Umanitaria.
- Esclusione della possibilità di impugnazione del Decreto del Collegio davanti alla Corte d’Appello competente. Il pronunciamento, pertanto, diventa ricorribile soltanto in Corte di Cassazione.
- Introduzione della regola generale del “procedimento cartolare”. Codesta scelta comporta che il richiedente la Protezione Internazionale possa essere ascoltato, in prima persona, soltanto a fronte del configurarsi di precise condizioni. Fra esse, a titolo esemplificativo: a) l’indisponibilità della videoregistrazione della sua audizione presso la Commissione Territoriale tenuta ad ascoltarlo; b) la necessità, rilevata dal Giudice incaricato, di raccogliere nuovo materiale probatorio utile alla formulazione del suo convincimento.
- Pronuncia da parte del Giudice a quo (e dunque dello stesso Magistrato che ha emesso il provvedimento di primo grado) circa la sospensione dell’efficacia esecutiva di tale provvedimento a fronte della sua impugnazione presentata davanti alla Corte di Cassazione.
Di questi cinque elementi di novità, certamente, quelli che pongono gli “ addetti ai lavori” davanti ai più delicati interrogativi di legittimità costituzionale, sono l’aspetto legato all’eliminazione di un grado d’impugnazione e l’aspetto collegato alla natura prettamente documentale tipica del nuovo rito. Del resto, è evidente che, di questi due connotati, il primo pare andare a cozzare contro l’articolo 3 della nostra Costituzione (la strategia di baipassare il giudizio in Corte d’Appello inerisce esclusivamente i processi in materia di protezione internazionale, non toccando alcun altro processo conosciuto dall’Ordinamento italiano). Di contro, il secondo connotato, per parte sua, sembra contrastare con il principio del “ giusto processo”nella parte in cui tale disposto richiede che una causa sia trattata pubblicamente (articolo 111 della nostra Costituzione e articolo 6 della CEDU[1]).
E mentre questi quesiti permangono nell’aria, un rapporto ISPI[2] pubblicato nel mese di Aprile 2018 illustra come, dall’anno 2015, sul suolo italiano, si siano registrate (in media) 6000-7000 decisioni di procedimenti giudiziari nel settore della Protezione Internazionale. Attualmente, questo numero non è variato. Alla medesima stregua, non è mutato il lasso di tempo complessivo necessario all’analisi, in ogni suo step obbligatorio od eventuale, della singola domanda di Protezione Internazionale (in media, circa 19 mesi).
Che il Decreto Minniti, di fatto, non riesca a raggiungere, se non con affanno e fatica quando possibile, l’obiettivo dichiarato di accelerare i procedimenti nel campo della Protezione Internazionale? Che lo stesso decreto rischi, con i suoi disposti, di comprimere verso il basso le garanzie offerte ai richiedenti asilo quanto all’esercizio del loro diritto al contraddittorio e alla difesa della propria prerogativa? Un dato è sicuro ad opinione di chi scrive: in un contesto articolato quale quello di questi anni, ove l’immigrazione si manifesta sempre più come fenomeno globale ed epocale destinato a non scomparire istantaneamente, quello della domanda di Protezione Internazionale (con i suoi requisiti rigidi in fatto e in diritto) probabilmente non può, e non dovrebbe, restare, unitamente a poco altro, il prevalente espediente grazie al quale aspirare all’ottenimento di un Permesso di Soggiorno all’interno di un Paese.
[1] Firmata a Roma, il 04.11.1950, la CEDU (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali) è oggi adottata da tutti i Paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa. Nell’ambito dell’Unione Europea, questa Convenzione è il Trattato principale, nevralgico e portante quanto all’esigenza (avvertita dagli Stati Membri) di dare tutela ai Diritti Umani. La CEDU è dotata un meccanismo giurisdizionale permanente che consente di richiedere, e ottenere, protezione rispetto all’eventuale violazione dei valori dalla medesima sanciti. Il tutto avviene presentando ricorso avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avente sede in Strasburgo.
[2] Avente sede a Milano, l’ISPI è l’Istituto di Politica Internazionale.
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