Introduzione Di non poco interesse è la Sentenza pronunciata dalla nostra Corte di Cassazione N. 30903, depositata in data 19.10.2022. Tale provvedimento tocca l’ambito degli obblighi di mantenimento che un genitore mantiene nei confronti della propria prole. Ancor più precisamente, la Sentenza de quo si concentra su quale sia la giurisdizione competente quando la decisione di un Magistrato deve vertere sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, sulla gestione delle spese straordinarie e sulla disposizione dell’alloggio a fronte di un figlio che risieda abitualmente all’estero.
Il caso concreto Questa è la situazione de facto che è andata al vaglio della Suprema Corte: un padre, avente Cittadinanza dello Stato italiano, metteva in dubbio la giurisdizione italiana circa la statuizione inerente la definizione dell’assegno di mantenimento da elargirsi nei confronti del proprio figlio. Quest’ultimo era nato da una relazione sentimentale che il ricorrente aveva intessuto con una donna russa; ella, all’indomani della fine di codesto legame, poco dopo la nascita del bambino, aveva scelto di fare rientro nel suo Paese di Origine. In seguito, la medesima si era mossa perché il Tribunale russo definisse le condizioni di mantenimento; invece, aveva fatto riferimento ai Giudici italiani allo scopo di ottenere l’erogazione, da parte del padre, di un assegno mensile di mantenimento nell’interesse della prole. Chiamato in causa, il Tribunale di Roma aveva stabilito l’insussistenza della giurisdizione italiana; di contro, la competente Corte di Appello aveva chiarito che il Giudice nazionale fosse competente quanto alla consistenza del mantenimento ordinario, all’organizzazione di quello straordinario e all’individuazione dell’ambiente più idoneo nel quale il figlio avrebbe dovuto collocarsi. Ecco che, dunque, il padre si rivolgeva alla Corte di Cassazione; Corte che, però, allineandosi al percorso di riflessione portato avanti dal Tribunale di Secondo Grado, confermava la competenza dei Magistrati “ tricolore”.
Il ragionamento della Corte di Cassazione La Suprema Corte concludeva in questo senso richiamando l’Articolo 37 della Legge Italiana di Diritto Internazionale Privato (Legge 218\1995)[1] e facendo leva sulla circostanza per la quale, pur essendo il fanciullo protagonista della fattispecie sottoposta al nostro esame costantemente stanziato a titolo di residenza all’estero, uno dei suoi due genitori possiede la cittadinanza italiana e\o risiede in Italia. Di contro, al riguardo, i Magistrati Cassazionisti reputavano che non potesse trovare applicazione il Regolamento 4\2009 della Comunità Europea (CE) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, nonché alla cooperazione nel campo delle obbligazioni alimentari, visto che questa norma sorvola il tema della giurisdizione. Alla stessa stregua, secondo la Corte di Cassazione, non si prestava ad essere utilizzato il Regolamento CE 2201\2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale; ugualmente, non si poteva fare affidamento sul Regolamento UE 1215\2012 circa competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Del resto, entrambi codesti Regolamenti non possono essere operativi nei confronti di obbligazioni alimentari che derivino da interazioni familiari. In aggiunta, non esistono ad oggi Convenzioni Internazionali, coinvolgenti la Russia e l’Italia, che si prestino a disciplinare la giurisdizione in questo ambito. Per finire, ad avviso dei Magistrati della Suprema Corte, neppure il principio di prossimità si presterebbe, e non si presta, a spostare la competenza giurisdizionale in capo ai Giudici attivi fra i confini della Nazione ove il minore del caso de quo detiene la sua residenza abituale[2]
[1] Articolo n. 37 della Legge n. 218\1995: Giurisdizione in materia di filiazione-In materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli Articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
[2] Si veda: Giurisdizione italiana per determinare gli obblighi sul mantenimento del figlio minore residente all’estero – Marina Castellaneta.
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