Introduzione È interessante, in tema di estradizione, prendere in esame una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Per l’esattezza, il riferimento va alla Sentenza n. 48323\2022 che è stata pronunciata all’indomani della presentazione di apposito Ricorso da parte di un cittadino albanese.

Svolgimento del fatto Nel caso de quo, l’appellante si opponeva all’ordine di estradizione che lo aveva interessato e che era stato formulato dalla Corte di Appello di Lecce. Quest’ultima, da parte sua, aveva dato riscontro positivo alla richiesta a mezzo della quale le autorità dell’Albania avevano insistito per la consegna, in loro favore, del soggetto in questione; il tutto, allo scopo di dare esecuzione ad una condanna inflitta all’interessato all’indomani della commissione, da parte sua, di taluni reati di falsificazione. Dal canto suo, l’istante aveva sostenuto come i Magistrati Leccesi non avessero dato  l’interpretazione più corretta agli Articoli 698 e 705 del Codice di Procedura Penale. Così facendo, in base al pensiero del ricorrente, i medesimi non avevano sufficientemente tenuto in considerazione il suo reale stato di salute, nonché l’aspetto per il quale egli, essendo affetto dalla patologia dell’HIV, all’indomani di un trasferimento in terra albanese, avrebbe potuto andare incontro ad un sicuro peggioramento del suo quadro clinico complessivo.

Questioni di Diritto Nel caso di specie, accogliendo il Ricorso sottoposto al suo esame, la Corte di Cassazione sottolinea che, data la domanda di estradizione all’estero, per valutare se sia opportuno o meno  aprire a tale via, sia importante non limitare la valutazione circa l’esistenza di presidii sanitari interni al Paese richiedente. Piuttosto, diventa ulteriormente necessario analizzare la eventuale “incidenza negativa” che può ricadere sulla salute della persona verso la quale pende l’ordine di consegna.   Codesta analisi, dunque, non può ignorare le eventuali complicazioni patologiche che un trasferimento può comportare; né può non guardare ai rallentamenti, unitamente alle problematiche, che lo stesso può riversare sulle terapie già in atto sul paziente. Inoltre, ricordando che,  nella Nazione ricevente non possono  trovare spazio trattamenti degradanti o disumani, la Corte di  Cassazione, altresì, insiste sul fatto che sia essenziale recuperare informazioni inerenti il regime di detenzione applicato in maniera tale da  comprendere se tale regime possa davvero, e concretamente, abbinarsi all’individuale  contesto di salute del quale il potenziale estradato è portatore.  Alla luce dei principi appena elencati, la Corte di Cassazione  conclude che, pur avendo svolto una valutazione generale del contesto sottoposto alla sua attenzione, la Corte di Appello di Lecce abbia mancato di considerare che, in Albania, avrebbero potuto essere certamente utilizzati farmaci retro-virali, ma che questi ultimi non avrebbero  goduto dello stesso grado di avanguardia  scientifica di quelli che, parimenti, sarebbero stati somministrati in Italia. Per questa ragione, i Giudici della Corte di Cassazione  hanno infine optato per l’annullamento della pronuncia leccese ed hanno predisposto il rinvio verso un’altra Corte di Appello[1].

[1] Tra gli altri, si veda in argomento: http://www.marinacastellaneta.it/blog/estradizione-e-rischi-per-la-salute-chiarimenti-dalla-cassazione.html .