Qual’è il Giudice competente a decidere in una controversia avente ad oggetto un contratto di appalto  e/o subappalto eseguito da una società italiana all’estero?

Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n.34032/2023, depositata il 05 dicembre.

Il caso.  Una società, con sede legale negli Stati Uniti, risultava destinataria di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza, su richiesta di una società italiana, alla quale era stata subappaltata  la posa in opera di rivestimenti in marmo presso un hotel in costruzione negli Usa.

La società straniera proponeva opposizione, contestando ed eccependo l’incompetenza del Giudice adito.

Dal canto suo, la società italiana resisteva affermando che, in ragione di quanto previsto dall’art. 7 del Reg. Bruxelles I bis sulla competenza giurisdizionale, richiamato dall’art. 3 della Legge n.218/1995, la competenza fosse del Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; obbligazione che per la società italiana era da individuarsi con  quella di pagamento.

La pronuncia della Suprema Corte. La Corte di Cassazione, intervenuta a dirimere il contrasto, ha condiviso la tesi della società straniera.

In particolare, la Suprema Corte, richiama il principio in forza del quale nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi, la giurisdizione, in base al combinato disposto dell’art. 3 della l. n. 218 del 1995 e dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, va determinata in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contratto oggetto di controversia, che coincide con il luogo di vendita e/o esecuzione dei servizi.

Principio che, per identità di ratio, deve estendersi al caso dell’appalto o del subappalto, la cui funzione pratica non è dissimile, per quanto interessa la giurisdizione, da quella del contratto che attiene a una prestazione di servizi.

Non essendo quella di pagamento l’obbligazione caratterizzante del contratto di appalto e/o subappalto, la giurisdizione italiana va esclusa.

Considerazioni generali. Le difficoltà ed i costi necessari per esercitare un’azione di recupero credito all’estero devono indurre gli operatori italiani, che sempre più frequentamente concludono contratti di appalto e/o subappalto trasnazionali, a non sottovalutare la fase delle trattative negoziali e di redazione del contratto. L’individuazione del giudice competente a decidere eventuali controversie, così come la previsione di adeguate clausole di garanzia del pagamento, rappresentano, senza dubbio, aspetti fondamentali per la buona riuscita dell’affare.