Con la sentenza del 24.01.2019 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato le autorità nazionali italiane per non aver preso con sollecitudine tutte le misure necessarie per rimediare all’inquinamento ambientale, generato dall’attività produttiva dell’acciaieria ILVA, a danno della salute degli abitanti della zona di Taranto.
Profili procedurali
La decisione nasce da due ricorsi, il n. 54414/13, promosso da 52 persone e il 54264/15, promosso da 128 persone, tutte abitanti di Taranto e di alcuni comuni limitrofi.
Dei 180 ricorrenti la Corte ha ritenuto che 19 fossero carenti dello status di vittima in quanto non abitanti nei comuni considerati “ad alto rischio ambientale “, quali sono Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte, e perché non avevano dimostrato di essere personalmente colpite dalla situazione denunciata.
In relazione a tale primo profilo procedurale, rileva che la Corte abbia ribadito che non si tratta di ammettere un’actio popularis, diversamente dalla qualificazione data al ricorso dal Governo italiano,né di garantire una protezione generale all’ambiente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente lo status rifacendosi sia alla classificazione di comuni “ad alto rischio ambientale”, secondo un deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990; sia ai numerosi rapporti e studi scientifici che hanno attestato l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività produttiva dell’ILVA e la compromissione della situazione sanitaria nei predetti comuni.
Altro profilo procedurale rilevante in tale caso è quello del previo esperimento dei rimedi interni. Ciò che rileva per la Corte in relazione a tale aspetto non è la circostanza, messa in luce dal Governo, che i ricorrenti non avessero promosso le azioni penali per catastrofe ambientale e quelle civili in materia ambientale previste dall’ordinamento italiano, ma la mancanza di qualsiasi azione di natura penale, civile o amministrativa che potesse rispondere alla denuncia dei ricorrenti dell’assenza di misure atte ad assicurare il risanamento ambientale del territorio.
Il merito del giudizio
Venendo al merito del giudizio , la Corte ha constatato
- la violazione dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), per aver prolungato una situazione di inquinamento ambientale, provocata dall’attività dell’ ILVA; mettendo in pericolo la salute dei ricorrenti e di tutte le persone residenti nelle zone a rischio.
- la violazione dell’art. 13 della CEDU (diritto ad un rimedio effettivo), per l’impossibilità di ottenere dalle autorità nazionali le misure per assicurare la decontaminazione sicura delle aree affette dalle emissioni tossiche provenienti dall’ILVA.
In relazione alla violazione dell’art. 8, sulla quale la Corte si sofferma approfonditamente, risultano di particolare interesse alcuni passaggi del ragionamento della Corte che di seguito si riportano:
- i risultati degli studi scientifici, che a partire dagli anni 70 hanno constatato gli effetti inquinanti delle emissioni dell’ILVA sull’ambiente e sulla salute delle persone, non sono stati contestati dalle parti. La Corte, dopo averli menzionati tutti nell’esposizione delle circostanze di fatto, richiama in particolare modo il rapporto Sentieri del 2012, lo studio del 2016 sugli effetti delle esposizioni a PM10 e SO2 e il rapporto dell’ARPA del 2017.
- Le misure raccomandate a partire dal 2012 nel quadro dell’AIA (autorizzazione ambientale integrata[1])per migliorare l’impatto ambientale dalla fabbrica non sono state poste in essere. La realizzazione di un piano ambientale approvato nel 2014 è stata posticipata al mese di agosto del 2023. La Corte evidenzia la lentezza estrema delle misure di risanamento.
- Il governo con misure urgenti, i cd. decreti Salva-Ilva, ha garantito la continuazione dell’attività di produzione dell’acciaieria, nonostante la dimostrata esistenza di gravi rischi per la salute e per l’ambiente nell’ambito di taluni procedimenti giudiziari, e ha inoltre previsto l’immunità amministrativa e penale a favore delle persone incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, dell’amministratore provvisorio e del futuro acquirente della società
Sulla base di tali elementi, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali abbiano omesso di prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva dei diritti degli interessati al rispetto della loro vita privata e che non sia stato rispettato il giusto equilibrio tra l’interesse dei ricorrenti a non subire violazioni gravi pregiudizievoli della loro vita privata e l’interesse della società nel suo insieme.
Rimedi
Tenuto conto della complessità tecnica delle misure necessarie al risanamento della zona colpita, la Corte ritiene che non sia necessario applicare la procedura della decisione pilota, come richiesto dai ricorrenti. Secondo i giudici, non spetta alla Corte indicare al governo le raccomandazioni dettagliate e a contenuto prescrittivo per assicurare l’esecuzione della sentenza, ma al Comitato dei Ministri. La Corte sottolinea che, in ogni caso, il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali dovrà esser posto in esecuzione nel più breve tempo possibile.
La richiesta di danno morale sollevata dai ricorrenti nella misura di importi monetari consistenti è stata rigettata dalla Corte, che ha ritenuto che la constatazione della violazione della Convenzione costituisca di per sè riparazione sufficiente del danno morale subito.
Spunti di riflessione
La decisione in esame suscita taluni profili di riflessione sia per il cittadino sia per il giurista.
Il cittadino, che si trova a dovere subire i gravi effetti dell’inquinamento ambientale a causa dell’inerzia delle autorità nazionali, a fronte di un’evidenza scientifica provata dei rischi derivanti alla salute umana, può trovare una risposta alle sue doglianze nel rivolgersi ad autorità giudiziarie sovranazionali, quale è la Corte Europea dei diritti dell’uomo. Nel caso di specie, non si è trattato di una risposta immediata, visto il decorso del tempo intercorso tra il deposito del ricorso e la sentenza, e nemmeno di una risposta soddisfacente dal punto di vista economico, essendo stata negata nel caso di specie una riparazione in termini monetari del danno morale. Tuttavia, la sentenza prevede che il Comitato dei Ministri dia al governo italiano le raccomandazioni dettagliate per dare esecuzione alla stessa e che il piano di risanamento sia adottato in tempi rapidi. A fronte dell’inerzia prolungata del Governo che, pur consapevole dei grossi rischi a danno della salute della popolazione, ha continuamente posticipato le misure volte al risanamento ambientale e ha permesso la continuazione dell’attività produttiva dell’acciaieria, privilegiando così gli interessi economici alla salute umana, la decisione costituisce, quindi, una vittoria importante per il cittadino. Le parole della Corte Europea dei diritti dell’uomo danno una risposta, seppur non immediata nella soluzione prospettata, alle istanze di comuni cittadini messi nelle condizioni di non poter proteggere la propria salute per colpa di un governo assente.
Anche il giurista trova degli spunti interessanti, tra i quali emerge in particolare quello procedurale del previo esperimento dei ricorsi interni che poi si traduce nel caso di specie nella violazione dell’art.13 CEDU. In altri termini, il giurista, a fronte di un panorama normativo nazionale che non prevede le azioni volte a garantire tutela ai diritti violati, quindi a fronte dell’assenza di un rimedio effettivo nel proprio ordinamento, può azionare direttamente la tutela dei propri diritti davanti alla Corte sovranazionale.
Al giurista attento spetta, poi, l’onere e la sfida di capire se analoga risposta giudiziaria possa aversi in fattispecie simili di inquinamento ambientale di origine industriale, che pur non raggiungendo le dimensioni dell’ILVA, sono purtroppo presenti a livello nazionale, e che non hanno ricevuto ancora i rimedi necessari da parte delle autorità a tal fine preposte.
[1] Si tratta di un’autorizzazione data dal Ministro dell’Ambiente all’ILVA per continuare la sua attività a condizione dell’adozione di misure volte a diminuire l’impatto delle emissioni inquinanti sull’ambiente.
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