Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27.09.2019 è stata pubblicata la Comunicazione delle Commissione riguardante gli orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2019/C 323/04).

La predetta comunicazione si pone come uno strumento estremamente interessante per gli operatori del diritto, poiché racchiude gli orientamenti principali della giurisprudenza della Corte di Giustizia sugli aspetti principali della direttiva 93/13/CE.

In questa sede,pure nella consapevolezza della ricchezza della Comunicazione sotto svariati profili, interessa evidenziare il punto della Commissione su competenza giudiziaria.

La Commissione parte dalla premessa che il regolamento UE 1215/2012 prevede un’apposita sezione, la n. 4 , riguardante la competenza in materia di contratti conclusi da  consumatori e in particolare l’art. 18 che

  • abilita il consumatore a proporre azione davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato la controparte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore, e
  • limita l’altra parte del contratto a proporre l’azione solo davanti alle autorità giurisdizionali del luogo di domicilio del consumatore.

La Commissione tuttavia mette in luce che la predetta tutela potrebbe non esistere nelle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale dei casi interni. Esisterebbero delle regole sulla competenza giudiziaria, che obbligano, direttamente o indirettamente, i consumatori ad adire le vie legali o difendersi dinanzi a tribunali che sono talvolta distanti dal loro luogo di residenza, con il possibile effetto di dissuaderli dall’esperire ricorsi.

La Commissione a tal proposito richiama la decisione nelle cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial, punto 21, ove la Corte di Giustizia ha considerato che tali regole in materia di competenza nelle clausole contrattuali, in particolare laddove sia richiesta la presenza fisica nella procedura in questione, e  che non siano state oggetto di negoziato soddisfano tutti i criteri per essere considerate abusive ai fini della direttiva. Secondo la Corte (Causa C-266/18, Aqua Med, punto 54, causa C-567/13, Baczó e Vizsnyiczai, C-567/13, punti da 49 a 59), i giudici nazionali devono in questo caso esaminare se la distanza dal tribunale determini spese di viaggio eccessivamente elevate per il consumatore, tali da dissuaderlo dal comparire personalmente in un procedimento intentato nei suoi confronti.

Si evince chiaramente che le istituzioni europee sia per controversie transfrontaliere che interne mirino a tutelare la posizione della parte debole del rapporto e, quindi,a  promuovere con i mezzi possibili, normativi e giurisdizionali, il foro del consumatore.

14.10.2019                                                                                                                                       Avv. Veronica Gaffuri