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Condizioni di operatività della copertura assicurativa
Come anticipato nel mio contributo circa l”Internazionalizzazione della responsabilità da prodotto difettoso”, è quanto mai opportuno che l’azienda che produce un determinato bene o comunque riveste in Italia la qualifica di produttore stipuli idonea copertura assicurativa per garantire i danni che il prodotto difettoso può arrecare a terzi.
È bene precisare sin da subito che la polizza “responsabilità civile prodotti” (R.C.P.) non assicura il prodotto in sé, ma i danni derivanti dal difetto, così come definito dall’art. 117 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del Consumo).
Ciò significa che l’assicurazione non risponde nel caso in cui il prodotto non sia idoneo alle finalità per le quali è stato costruito, perché, se così fosse, coinciderebbe con una garanzia di fornitura rientrante nel più ampio campo del rischio di impresa e come tale non assicurabile.
Quindi, i presupposti di operatività della polizza sono che si tratti di un prodotto descritto in polizza, che sussista il difetto del prodotto e che si produca l’evento lesivo descritto in polizza.
Inoltre, la specificità della normativa sottostante la copertura assicurativa è rivolta a tutelare il consumatore finale, il che non significa che nei confronti dell’imprenditore acquirente la garanzia non abbia effetto, ma in tal caso il danneggiato imprenditore dovrà appellarsi alle norme del codice civile e non a quelle che regolano la responsabilità da prodotto difettoso.
La RC prodotti non è una garanzia obbligatoria, ma per le aziende che commercializzano i propri prodotti all’estero rappresenta serietà apprezzata ed evita di ricorrere velocemente alla ricerca di una copertura che attualmente viene richiesta dalle aziende estere acquirenti.
Estensione territoriale
Di solito nelle polizze è prevista un’apposita clausola denominata “estensione territoriale” che recita come segue:
“L’assicurazione è valida per:
– i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore;
– i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi Stati Uniti d’America e Canada;
– i danni ovunque verificatisi”
Si tratta di una clausola molto rilevante per le aziende che commerciano con l’estero.
In primo luogo, preme sottolineare che, ai sensi della normativa vigente, riveste la qualifica di produttore non solo colui che mette il marchio o segno distintivo sul prodotto, ma colui che importa nell’UE il prodotto fabbricato extra UE (ad es. Cina, Giappone). Quindi, l’importatore si espone come se fosse il produttore nei confronti dei consumatori europei.
Le garanzie assicurative, stante l’esistenza di una disciplina comunitaria uniforme, coprono i danni derivanti dal prodotto anche qualora quest’ultimo sia venduto o distribuito all’estero in Paese dell’UE.
Per quanto poi riguarda i singoli Stati Membri è bene sapere che, pur esistendo un disciplina europea uniforme, permangano alcune diversità, come ad esempio la previsione della possibilità di azione diretta nei confronto della compagnia di assicurazione in Francia.
Solitamente le polizze prevedono un’esclusione per i prodotti consegnati in USA e Canada. Ciò significa che se l’azienda italiana esporta direttamente (con vendita o distribuzione) i propri prodotti negli USA e Canada, la garanzia assicurativa non opera; diversamente se vende il prodotto ad un’azienda di altro Stato Membro dell’Unione Europea che, a sua volta, lo esporta in USA e Canada, qualora si verifichi un danno da prodotto difettoso e si riesca a risalire all’azienda produttrice italiana, la polizza copre, trattandosi di esportazione cd. occulta.
In ogni caso, può essere prevista l’estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente negli USA e in Canada (c.d. esportazione diretta). La clausola precisa che l’estensione non copre i cd. exemplary e punitive damages.
Inoltre può accadere che in USA e in Canada l’importatore che a sua volta vuole vendere il prodotto chieda la previsione contrattuale dell’“Additional Insured Endorsement” o della “Vendor’ s liability”, ossia che la garanzia copra anche l’acquirente da responsabilità che deriva dalla vendita del prodotto.
Infine, ai fini dell’operatività della garanzia, il danno può verificarsi in qualunque Paese, inclusi USA e Canada.
Ritiro dei prodotti (cd. Recall)
Anche le spese sostenute per il ritiro (cd. recall) dei prodotti dal mercato sono oggetto di garanzia complementare. Considerato l’ammontare dei costi che discendono normalmente da tali operazioni di ritiro dal mercato, soprattutto quando il prodotto venga esportato all’estero, l’opzione per tale garanzia diventa quanto mai opportuna.
Il ritiro del prodotto può avvenire sia direttamente, quando trattatasi di prodotto finito, o indirettamente, ovvero effettuato da terzi, quando il prodotto risulta essere componente di un altro prodotto immesso sul mercato.
Normalmente il ritiro è subordinato ad una delle seguenti circostanze:
- i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro sia stato ordinato dall’Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere
Anche la garanzia “ritiro prodotti” prevede l’esclusione delle operazioni di ritiro effettuate in Canada e Usa, salvo espressa negoziazione sul punto difficilmente ottenibile.
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