Cosa è la Class Action?
La Class Action (in Italiano: “Azione di Classe” o “Azione di Gruppo”) è un Istituto Giuridico di matrice anglosassone che consiste in un’azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti e, più in generale, individui, i quali, titolari di diritti individuali omogenei, agiscono in proprio oppure dando mandato ad un’Associazione di tutela dei diritti dei consumatori o ad un Comitato al quale partecipano. Gli altri soggetti interessati, portatori di una pretesa omogenea, possono aderire all’azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato.
Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, è incompatibile con la scelta di esercitare o aderire ad una Class Action.
In altre parole, attraverso l’Istituto de quo, un individuo, oltre ad agire per conto proprio, può intraprendere un’azione legale anche nell’interesse di tutti coloro che si trovano nelle medesima situazione e che vantano questioni di diritto comuni nei confronti del medesimo convenuto.
La Class Action rappresenta, quindi, un’eccezione al principio generale per cui solo chi difenda un diritto proprio, o chi per lui sia stato espressamente delegato a farlo, possa agire in giudizio.
Brevi Cenni storici.
L’idea dell’azione collettiva nasce e si sviluppa nell’Inghilterra feudale, a partire dal XII Secolo. Il termine Class Action, tuttavia, viene coniato negli Stati Uniti d’America solo a partire dal XX secolo ed è proprio in tale contesto geografico che questo strumento conoscerà la sua maggior fortuna.
Le prime embrionali manifestazioni di azioni di massa delle quali si rinviene traccia negli USA risalgono al 1938. Successivamente, una rielaborazione dell’espediente de quo si ebbe nel 1964, anche se fu la Legge n. 23 del 1966 a consacrarne il successo definitivo.
La notorietà che lo accompagna è dovuta alla sua intrinseca attitudine ad essere utilizzato a favore di molteplici individui avverso le presunte violazioni commesse da grandi realtà industriali.
Tra le battaglie vinte nell’area statunitense grazie al contributo della Class Action, a titolo esemplificativo, si ricordano le importanti cause intentate contro celebri multinazionali del tabacco, quelle portate avanti nei confronti del mercato monopolistico alimentato da Microsoft o, infine, a causa della pubblicità ingannevole, quelle promosse nei confronti di grandi realtà nel settore dell’industria come Apple (il tutto in virtù dell’ingresso sul mercato di un prodotto fiore all’occhiello di quella medesima realtà: l’IPo
L’azione di classe in Italia: evoluzione legislativa ed ultima riforma.
A differenza di quanto accaduto negli U.S.A., nel nostro Paese, la Class Action ha sin’ora conosciuto poco successo ed è stata oggetto di plurimi interventi legislativi che, di seguito, vedremo nel dettaglio.
Le ragioni di questo dato di fatto devono essere ricercate, principalmente, nella diversa cultura giuridica d’oltreoceano oltrechè in alcune peculiarità del processo americano. Tra le altre, meritano una speciale menzione i cd. punitive damages ovvero i danni punitivi[i], (categoria sconosciuta all’Ordinamento Giuridico tricolore) e la presenza della Giuria Popolare nel processo civile; Giuria Popolare che, emettendo il proprio verdetto, partecipa alla formazione della sentenza.
L’Azione di Classe è entrata nel dibattito parlamentare italiano nel 2004, in concomitanza con i noti scandali Parmalat e Cirio. L’obiettivo perseguito era quello di agevolare l’accesso alla giustizia dei piccoli risparmiatori, percorrendo la via della tutela collettiva risarcitoria.
Solo nel 2008, il Legislatore ha introdotto l’Azione di Classe nel sistema giuridico domestico e lo ha fatto aggiungendo l’art. 140 bis al Codice del Consumo. Tale disciplina è stata poi ripresa e rivista nel 2009 e nel 2012.
La versione attuale dell’art. 140 bis del Codice del Consumo prevede che attraverso l’Azione di Gruppo possano essere tutelati:
– i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano in situazione identica nei confronti di un’impresa privata;
– i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore (anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto);
– i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o anticoncorrenziali.
In questo contesto, la legittimazione ad agire spetta sia al singolo consumatore che all’Associazione/Comitato cui viene conferito mandato.
Dal punto di vista giudiziale, sinteticamente, il procedimento occorrendo si compone di 4 fasi:
– presentazione della domanda ad opera di coloro che ne hanno il potere (il giudizio viene incardinato davanti al Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo delle regione in cui ha sede l’impresa contro la quale ci si attiva);
– valutazione di ammissibilità dell’Istanza;
– adesione alla procedura da parte di ulteriori consumatori/utenti;
– accoglimento (o rigetto) della richiesta: con il proprio Provvedimento, il Giudice liquida le somme dovute a chi ha partecipato all’Azione e\o stabilisce i criteri di liquidazione.
Il modello di Azione di Classe ivi illustrato, però, ha registrato un debole utilizzo sotto il profilo applicativo, tanto che il Legislatore è intervenuto ex novo riformandolo con Legge 12 aprile 2019, n. 31.
La revisione riguarda sia aspetti sostanziali che processuali. In particolare, si segnala l’ampliamento del novero dei diritti tutelabili; novero che viene esteso a quelli di natura extracontrattuale. La qualifica di “destinatari dell’azione di classe”, invece, si presta anche ad essere assunta da Enti Gestori di Servizi Pubblici o di Pubblica Utilità.
Sotto il profilo processuale, invece, la riforma prevede che l’Azione di Classe si svolga sulla falsariga di quella americana; ovvero con un preventivo giudizio di ammissibilità e la successiva istruttoria. In questa prima fase, la pubblicità del meccanismo (con lo scopo di rendere conoscibile a tutti l’iniziativa giudiziale in parola) è affidata ad un apposito Portale Internet, in capo al Ministero della Giustizia.
Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che, in esisto alla sentenza favorevole, si aprirà una procedura di adesione vera e proprio con l’individuazione di un Giudice delegato e la nomina di un rappresentante comune degli interessati; rappresentante che dovrà elaborare un “Progetto dei Diritti Individuali” da sottoporre al vaglio del Magistrato. In caso di mancata soddisfazione dell’obbligazione di pagamento eventualmente ricaduta in capo al legittimato passivo dell’Azione di Gruppo, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.
Si segnala, in quanto importante elemento di discontinuità rispetto all’esperienza USA, che l’azione di classe domestica, anche nella nuova versione, riserva gli effetti della sentenza solo ai soggetti aderenti.
La riforma del 2019 sarebbe dovuta entrare in vigore un anno dopo la sua approvazione (e quindi nell’Aprile 2020), ma il Decreto Milleproroghe ha disposto un rinvio al mese di Novembre 2020 per consentire al Ministero della Giustizia di predisporre i sistemi informativi telematici atti al compimento delle attività processuali. A cause delle recenti misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza Sanitaria, la riforma non è ancora entrata in vigore e non vi sono notizie in merito.
Azione di Classe ai tempi della pandemia da Covid-19.
In tempo di Pandemia da Covid19, al di fuori del territorio domestico, sono state avviate azioni di classe e altri procedimenti collettivi negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Altri potenziali procedimenti stanno per essere proposti nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Germania.
Osservando lo scenario italiano, fermo quanto detto in precedenza circa l’entrata in vigore della riforma in tema Class Action, esistono molti dubbi interpretativi circa la possibilità di utilizzare tale strumento di ristoro di un danno in ambito sanitario (ad esempio avverso le strutture ospedaliere).
Va, tuttavia, segnalato che, oltre alla Class Action “risarcitoria”, la normativa prevede anche una un’azione collettiva che guarda all’efficienza delle Amministrazioni e dei Concessionari dei Pubblici Servizi.[ii]
In questa ipotesi è consentito ai singoli cittadini, e alle Associazioni di utenti di agire in giudizio davanti al Giudice Amministrativo allo scopo di contestare la violazione degli obblighi contenuti nelle Carte di Servizi o gli standard di qualità che vincolano gli erogatori della prestazione dovuta.
È importante precisare che, in questa situazione specifica, non è possibile ottenere il risarcimento del danno cagionato; di contro, la sentenza può ordinare alla Pubblica Amministrazione, o al concessionario, di porre rimedio ad un disservizio entro un congruo termine. Il tutto ovviamente nei limiti della risorse finanziarie disponibili.[iii]
[i] I danni punitivi (o esemplari), “punitive (o exemplary) damages” identificano un Istituto Giuridico tipico degli Ordinamenti di Common Law (in particolare, degli Stati Uniti) che prevedono, in caso di responsabilità del danneggiante per dolo (malice) o colpa grave (gross negligence), il riconoscimento al danneggiato di un ulteriore autonomo risarcimento (a carattere punitivo o risarcitorio) oltre a quello necessario per compensare il danno oggettivamente subito (compensatory damages).
[ii] Il nuovo Articolo 840 bis c.p.c., introdotto dall’art. 1 della L.31/19 fa salve le disposizioni in materia di Ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Il riferimento è al D.Lgs n.198 del 2009, che ha introdotto nell’Ordinamento italiano siffatta azione collettiva.
[iii] Così, in argomento, l’articolo tratto da Ipsoa Quotidiano “ Class Action nell’era Covid – 19: quali sono i possibili scenari in Italia” di Antonio Ciccia Messina,2019.
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