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Cornice giurisprudenziale

La Sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 10.09.2020, esprime un orientamento assai significativo in relazione al rapporto intercorrente tra il Diritto all’Istruzione e il Principio di Non Discriminazione.

I fatti

Tale decisione (afferente al Procedimento n. 59751\2015) prende le mosse da una situazione fattuale che coinvolgeva un’alunna, di nazionalità italiana, iscritta ad una scuola primaria di matrice pubblica.
L’allieva, nata nel 2004, risultava interessata da una forma di autismo non verbale.
Questo quadro richiedeva che, al fine di poter costruttivamente seguire le lezioni insieme ai propri compagni di classe, la medesima fosse costantemente supportata da peculiari attività e da figure di supporto didattici.
In questa prospettiva, durante la frequentazione della Scuola dell’Infanzia, a lei il Comune di competenza (in osservanza della Legge Quadro sulla Disabilità 104\1992) aveva messo a disposizione un insegnante di sostegno unitamente a un assistente ad personam.
Tuttavia, giunta sulla soglia della Scuola Primaria, la minore subiva l’interruzione dell’assistenza garantitale sino a quel momento.
I suoi genitori, ripetutamente, chiedevano il ripristino del servizio de quo; di contro, l’Amministrazione Comunale interessata, dopo un periodo di silenzio, esplicitava di trovarsi nell’impossibilità oggettiva di adempiere alla richiesta.
Così, veniva presentato un Ricorso a mezzo del quale si insisteva per ottenere il risarcimento dei danni tutti dovuti alla mancata predisposizione, nell’interesse della piccola, di una strategia mirata verso un’assistenza specializzata.
Tale reclamo, respinto dal Tar adito, veniva rigettato anche ad opera del Consiglio di Stato. Dunque, in osservanza del disposto che impone il “Previo Esaurimento dei Ricorsi Interni, la famiglia sceglieva di rivolgersi alla Corte EDU.

Gli orientamenti della Corte

I Giudici interpellati in questa sede, focalizzavano l’attenzione sul dovere (pendente in capo a ciascuna Nazione) di soddisfare il fabbisogno educativo registrato in equilibrata proporzione alla sua complessiva capacità di farvi fronte; capacità di farvi fronte predisponendo le necessarie risorse umane, logistiche ed economiche.
Inoltre, l’Organo Giudicante non mancava di ribadire che, in virtù del concetto di “Uguaglianza Sostanziale” uno Stato è obbligatoriamente tenuto a garantire (in favore di taluni gruppi minoritari di individui) trattamenti diversificati, ma capaci di neutralizzare contesti segnati da disuguaglianze obiettive.
Non è tutto: la Corte, altresì, puntualizzava il concetto in base al quale il Sistema Scolastico Italiano (date le fondamenta valoriali e culturali che ne  formavano l’essenza) doveva assurgere a luogo per eccellenza all’interno del quale un individuo, accompagnato da qualsivoglia tipologia di disabilità, poteva trovare spazio; spazio per integrarsi socialmente,  interagire con il mondo esterno e dare sviluppo alle sue capacità psico-fisiche.

Gli esiti di questa presa di posizione

Sulle ali di questo filone argomentativo, i Magistrati operativi nella città di Strasburgo non accoglievano le difese di parte convenuta che aveva cercato di giustificare le sue condotte facendo leva su una reale scarsità di risorse finanziarie alle quali poter attingere.
Oltretutto, essi avanzavano la convinzione secondo la quale gli Organi di Giurisdizione interna non avevano adeguatamente indagato se le autorità statali chiamate a farlo si fossero dedicate ad una equilibrata ponderazione tra tutte le componenti che animavano la vicenda sottoposta alla loro attenzione. (Fra queste componenti: l’economicità dell’azione della Pubblica Amministrazione da un lato e protezione di un irrinunciabile Diritto Umano dall’altro).

Per quanto illustrato sopra, lo Stato italiano è andato incontro ad una condanna dovuta alla mancanza di diligenza nel garantire che una bambina potesse godere di pari opportunità, rispetto agli altri membri della sua Comunità Scolastica, nel promuovere se stessa in una fase estremamente delicata della sua crescita.
Il tutto, in violazione dell’Articolo 14 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e dell’Articolo 2 del suo Protocollo Addizionale.
Questi Articoli, rispettivamente, proclamano il Principio di Non Discriminazione e il Diritto all’Istruzione indicati in apertura di codeste righe.