Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è a tutti gli effetti uno Stato terzo rispetto all’Unione Europea.
I rapporti commerciali e doganali sono attualmente disciplinati dal Trade and Cooperation Agreement (TCA) ovvero da un accordo di libero scambio commerciale, di cui già avevamo diffusamente parlato in un precedente articolo della nostra sezione news[1].
Tale accordo, tuttavia, nulla prevede in merito alla disciplina giuridica da applicare alle controversie internazionali in materia civile e commerciale, così lasciando spazio a numerose incertezze interpretative.
Gli operatori del diritto si stanno, pertanto, interrogando sul destino di quei contratti, magari già conclusi, che prevedono quale legge applicabile o come giurisdizione quella inglese.
E’ chiaro, infatti, che conoscere quale sia la legge applicabile al rapporto contrattuale nonché il Giudice al quale rivolgersi è determinante per la buona riuscita dei rapporti commerciali. Altrettanto importante è sapere se la sentenza pronunciata dal Giudice straniero al quale ci rivolgeremo, sarà riconosciuta nello Stato nel quale intendiamo eseguire la sentenza.
Di seguito proveremo ad affrontare brevemente i possibili scenari giuridici del post- brexit.
Regime giuridico ante Brexit
Quando il Regno Unito era parte dell’Unione Europea, la disciplina applicabile alle controversie internazionali era contenuta nei regolamenti europei. Nello specifico trovavano applicazione:
- il Regolamento Ue di Bruxelles II n°215/2012 per la giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere;
- il Regolamento Roma I (n. 593/2008/CE) per la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- il Regolamento Roma II (n. 864/2007/CE) per la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Regole transitorie
L’art. 67 del Brexit Withdrawal Agreement (ovvero dell’Accordo di recesso del Regno Unito) prevede che per i giudizi promossi prima del 31.12.2020 continui a trovare applicazione il Regolamento Ue di Bruxelles II n°215/2012.
Ciò significa che tutte sentenze emesse, da un giudice inglese o europeo, nell’ambito di un procedimento iniziato prima del 31.12.20, saranno riconosciute ed eseguibili automaticamente, come accadeva in passato.
Per quanto riguarda, invece, la legge applicabile, deve evidenziarsi che nel corso del 2019 e 2020 il Regolmento Roma I e Roma II sono stati recepiti dal diritto anglosassone[2] come norme interne.
Legge applicabile e Giurisdizione nelle controversie transfrontaliere post Brexit
Iniziamo con il dire che sotto il profilo della legge applicabile poco o nulla cambierà in quanto le clausole contrattuali che prevedono il diritto inglese quale legge scelta dalle parti per regolamentare i propri rapporti continueranno ad essere riconosciute ed applicate dagli Stati membri UE, oltrechè nel Regno Unito.
Ciò in virtù del principio di applicazione universale che caratterizza i regolamenti Roma I e Roma II.
Oltre a ciò, il Regolamento Roma I, che ricordiamo trova applicazione in ambito contrattuale, prevede, in genere, la validità dei criteri da esso stabiliti (prima fra tutti la libertà di scelta delle parti) anche quando la legge interessata e uno o più parti coinvolte siano di un paese terzo non aderante.
Possiamo, dunque, affermare che le regole del Regolamento Roma I, alla luce dei principi sopra illustrati oltrechè del recepimento di tali norme all’interno del diritto anglosassone, continueranno ad essere applicate nei rapporti con imprese britanniche anche nel dopo Brexit.
Merita, in ogni caso, di essere evidenziato che dal 01.01.2021 il Regno Unito non è più tenuto a rispettare le eventuali e future modifiche normative in ambito europeo ovvero a ritenersi vincolato alle decisioni della CGUE. Oltre a ciò, vi è la possibilità che nel tempo le norme nel Regno Unito e nell’Unione divergano per via di sviluppo giurisprudenziale differente al quale bisognerà prestare attenzione.
Ben più complesso è il quadro giuridico che riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze.
Stante la sopravvenuta inapplicabilità del Regolamento Bruxelles II – che ricordiamo è rimasto in vigore sino al 31.12.20 – tali questioni sono attualmente disciplinate dalle convenzioni bilaterali concluse dagli Stati, se esistenti. In assenza, la giurisdizione dovrà essere risolta, caso per caso, secondo le regole domestiche dello Stato membro in questione oppure del Regno Unito.
Lo stesso dicasi qualora sia richiesto il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza inglese in uno Stato membro UE o viceversa. Chi intende ottenere il riconoscimento o esecuzione di una sentenza, potrebbe così incorrere nella necessità di intraprendere un procedimento di “exequatur” a livello nazionale con conseguente allungamento dei tempi ed aumento dei costi.
Spetterà, inoltre, alle leggi nazionali di ciascuno Stato membro dell’Ue o del Regno Unito determinare l’efficacia o meno di una clausola di attribuzione della giurisdizione.
Per l’Italia, in particolare, trova applicazione la Convezione Bilaterale conclusa a Roma il 07.02.1964 ed il relativo protocollo di modifica del 14.07.1970. Tale convenzione disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Per gli altri aspetti, troverà applicazione la legge che regola i rapporti di diritto internazionale privato (L. 218/1995).
Allo stato, trova, inoltre, applicazione la Convenzione dell’Aja del 2005, cui il Regno Unito ha aderito, unitamente all’Unione Europe. Tale convenzione, pur regolando la competenza giurisdizionale oltre che il mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, ha un campo d’applicazione limitato in quanto vi rientrano solamente gli accordi del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale.
Da ultimo, va ricordato che il Regno Unito, nell’aprile 2020, ha chiesto di aderire alla Convenzione di Lugano del 2007, attualmente in vigore tra Unione Europea, Danimarca , Islanda, Norvegia e Svizzera. Trattasi di una convenzione che prevede norme molto simili a quelle del Regolamento Bruxelles I – per intenderci quello previgente al Regolamento Bruxelles II – che, pertanto, risulterebbe di agevole applicazione e garantirebbe una sorta di uniformità normativa[3].
Considerazioni finali
Stante la mancanza di un quadro normativo uniforme in punto giurisdizione e riconoscimento della sentenze, si suggerisce nei rapporti commerciali con il Regno Unito di scegliere con attenzione il metodo di risoluzione delle controversie, preferendo, laddove possibile, la via arbitrale[4]. In ogni caso, sarà necessario vagliare, con l’aiuto di un esperto, le clausole di scelta di Foro che andremo a negoziare.
[1] https://www.irol.eu/going-to-brexit/
[2] L’incorporazione è avvenuta tramite l’approvazione di specifici Statutory Instruments: il Regulations n.834/2019 (UK Exit) ed il Regulations n.1574/2020 (Ex Exit).
[3] Resterebbero, tuttavia, differenti le norme relative all’esecuzione delle sentenze che continuerebbero a richiedere il riconoscimento.
[4] Si tenga conto che il Regno Unito è tra i Paesi firmatari per la Convenzione di NewYork per il riconoscimento e l’esecuzione delle senterze arbitrali straniere del 1958.
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