In un contesto commerciale globalizzato o trasversale, un’importanza indiscutibilmente e progressivamente maggiore è assunta dalla Compravendita Internazionale. Da sempre, del resto, quello di Compravendita si candida ad essere il rapporto contrattuale più esperito e più attivato. Ciò, anche fra Nazioni dotate di tradizioni giuridiche diverse o contrassegnate da un contesto economico completamente differente (sia esso fatto di sviluppo piuttosto che di accentuata difficoltà nella crescita).

Ecco, dunque, scaturire tra i vari protagonisti di questo panorama la necessità di regolare, in maniera per quanto possibile uniforme, le dinamiche di vendita tra attori stranieri. Dinamiche di vendita le quali sono chiamate a comporre nella maniera più equa, snella e ritmata due interessi contrapposti: da un lato quello del compratore e, dall’altro, quello del venditore.

Una significativa risposta a questo bisogno di armonizzazione è contenuta nella Convenzione di Vienna sulla Compravendita Internazionale (Convention On Contracts For The International Sale Of Goods – CISG[1]).

 Con i suoi 101 articoli[2], la CISG (è bene ricordarlo) accende i riflettori soltanto sulla vendita “cross-border” di beni mobili[3] tra due imprese, tralasciando la vendita di beni immobili, piuttosto che la vendita tra consumatore e impresa, oppure tra consumatori. Non a caso, a codeste categorie, sul versante della vendita, in prospettiva internazionale, sono riservate altre Fonti di disciplina.

 La Convenzione illustra, sviscerandoli, 4 nuclei tematici essenziali; nuclei tematici che, dal punto di vista squisitamente strutturale, la rendono suddivisibile in altrettante aree argomentative. Così, alle disposizioni generali e a quelle votate alla sfera di applicazione della CISG, seguono i disposti che descrivono la formazione vera e propria del Contratto di Compravendita Internazionale. Successivamente, lo spazio viene lasciato alle obbligazioni nascenti fra le parti, i provvedimenti esperibili in caso di inadempimento contrattuale, gli effetti della risoluzione del Contratto, il passaggio del rischio e le cause di forza maggiore. Per finire, il quarto “blocco” si concentra sull’accesso al Trattato Internazionale che qui ci occupa, nonché sulle dichiarazioni di accettazione con riserva che i Paesi interessati possono esprimere verso il Trattato medesimo.

Di contro, la CISG (che proprio per questa ragione non può dirsi totalmente esaustiva) manca di guardare alla durata del Contratto di Compravendita, alla sua validità e ai suoi vizi. Inoltre, dalla stessa, non vengono presi in analisi gli effetti del Contratto sulla titolarità della merce, come gli effetti portati dalla truffa contrattuale. Lo stesso accade per le garanzie nelle eventualità di mancato pagamento; garanzie che, tra i contenuti della Convenzione, non guadagnano evidenza.

Nel silenzio del testo oggetto di queste righe, gli aspetti appena sopra richiamati sono, e saranno, gestiti in base alle clausole che, autonomamente, le parti possono scegliere di riportare all’interno del Contratto. Oltretutto, le stesse parti (quand’anche operative in Nazioni che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione) possono valutare di non applicarla direttamente. Ciò, tuttavia, a patto che il ricorso a questa soluzione sia chiaramente esplicitato nel loro Accordo. Diversamente, in mancanza di una siffatta indicazione, la CISG comporta l’applicazione automatica di ciascuna delle sue previsioni.

E proprio dalla presenza di questo automatismo consegue l’obbligo, per i commercianti e gli imprenditori internazionali impegnati nella scrittura di un Contratto, di vagliare con dovizia di prudenza la possibilità di lasciare che le dinamiche del loro Accordo siano orchestrate dalla Convenzione (quando applicabile ratione materiae), piuttosto che dalle loro rispettive legislazioni nazionali.

 

[1] La Convenzione de quo, adottata nell’ambito delle Nazioni Unite, è stata conclusa a Vienna in data 11.04.1980 ed è stata approvata dall’Assemblea Federale il 06.10.1989. Essa ha sostituito due Trattati internazionali precedenti in vigore a far tempo dal 1964: “Convention On Uniform Law On The Formation Of Contracts For The International Sale” e “Convention On The International Sale of Goods”. Ratificata, per cominciare, da 11 Stati, dati aggiornati al mese di Febbraio 2018, questo testo ha finito per raccogliere 90 adesioni fra le quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, si elencano quelle di: Italia, Arabia Saudita, Stati Uniti, Russia, Canada, Giappone e Perù.

[2] Il testo integrale della Convenzione è consultabile avvalendosi di questo link: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19800082/201802090000/0.221.211.1.pdf .

[3] A dire il vero, l’Articolo 2 della Convenzione di Vienna sulla Compravendita Internazionale propone un’ulteriore specifica e spiega come, fra i beni mobili, le navi, gli aerei, i beni provenienti da un’asta, quelli ad uso domestico e quelli ad uso strettamente personale non cadono nella sfera di competenza del Trattato.