Recentemente la Corte di Giustizia, con la sentenza del 04.10.2018, resa nella causa C-337/17 Feniks Sp. Z.o.o. contro Azteca Products&Service SL., si è pronunciata sul criterio d’individuazione del foro competente in ambito Ue con riferimento all’azione pauliana, anche conosciuta come azione revocatoria nell’ordinamento italiano, promossa nei confronti di un soggetto terzo avente domicilio in uno Stato membro diverso da quello del creditore procedente.
La pronuncia in oggetto si appalesa di estrema attualità in quanto i creditori, con sempre maggior frequenza, si vedono costretti a promuovere siffatta azione per tutelarsi dagli atti dispositivi compiuti in frode dai debitori.
L’azione revocatoria, infatti, costituisce uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale apprestato dall’ordinamento in favore del creditore e consiste nella facoltà per quest’ultimo di ottenere l’inefficacia dell’atto dispositivo compiuto dal debitore in favore di terzi, allo scopo di rendere possibile la realizzazione del diritto di credito, mediante l’esperimento dell’azione esecutiva sui beni alienati a terzi dal debitore. [1]
Il caso giudiziario
La società Coliseum 2101 sp. Zoo, con sede in Polonia, in qualità di appaltatore principale, stipulava con la Feniks, parimenti stabilita in Polonia, in qualità di investitore, un contratto di esecuzione di opere edili, nell’ambito di un progetto d’investimento immobiliare a Danzica ( Polonia). Al fine di dare esecuzione a tale contratto, la Coliseum si avvaleva di vari subappalti.
Essendosi la Coliseum resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri subappaltatori, la Feniks era tenuta a pagare taluni importi ai medesimi in virtù della normativa vigente in Polonia, che prevede la responsabilità solidale dell’investitore; per l’effetto, diveniva creditrice nei confronti della Coliseum per €.336.174,00 circa.
Con contratti conclusi nel gennaio 2012 a Stettino in Polonia, la Coliseum vendeva alla Azteca, con sede legale in Spagna, un immobile situato in Polonia per un valore di €.1.463.445,00#, effettuando una compensazione parziale di crediti precedenti della Azteca. Al momento della compravendita, peraltro, il presidente del Consiglio di amministrazione della Coliseum era anche il legale rappresentante della società Horkios Gestion SA, con sede ad Alcora, che, a propria volta, era l’unico membro del CDA di Azteca.
In mancanza di patrimonio utile ai fini esecutivi della Coliseum, la Feniks conveniva Azteca avanti il Tribunale distrettuale di Stettino, in Polonia, al fine di ottenere una dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti del contratto di vendita dell’immobile sostenendo che il medesimo sarebbe stato concluso in frode ai suoi diritti. A sostegno della competenza del giudice polacco, la Feniks richiamava l’art. 7 paragrafo 1, lett. A) del Regolamento n.1215/2012[2] secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale “del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”.
Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia, il “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio” di cui all’art. 7 citato deve interpretarsi come quello dello Stato membro in cui si trova il luogo della prestazione principale dei servizi[3]. Da qui la giurisdizione del giudice polacco invocata dalla Feniks.
Azteca costituendosi in giudizio contestava la giurisdizione del giudice polacco in favore di quella del giudice spagnolo e ciò sostenendo che la competenza internazionale a decidere dell’azione pauliana dovesse essere stabilita applicando la regola generale dell’art. 4 par. 1, del Reg. n.1215/2012 , ovvero il foro del domicilio del convenuto; contestava, inoltre, che l’azione pauliana potesse essere qualificata quale azione in materia contrattuale di cui all’art. 7 del Reg. citato.
Il Tribunale distrettuale Polacco sospendeva il procedimento e rimetteva alla Corte di Giustizia di decidere in via pregiudiziale se un’azione pauliana rientri nella norma sulla competenza internazionale di cui all’art. 7 punto 1, lett. A) del Reg. n.1215/2012.
La sentenza della Corte di Giustizia.
Nella premessa della sentenza, la Corte di Giustizia accerta in primo luogo che l’azione revocatoria di cui si discute non sia in alcun modo connessa ad una procedura d’insolvenza poiché ciò determinerebbe l’applicabilità del Reg. 1346/2000 (sostituito dal regolamento 2015/848, applicabile dal 26 giugno 2017)[4].
Affermata, dunque, l’applicabilità del Reg. n.1215/2012 al caso di specie, la Corte si sofferma sulla competenza speciale di cui all’art. 7, precisando che essa presuppone l’esistenza di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra[5].
Ciò detto, la Corte passa poi ad analizzare la natura dell’azione pauliana precisando che essa rientra nella nozione di materia contrattuale quando si fonda su diritti di credito derivanti da obbligazioni assunte mediante la conclusione di un contratto.
Sicchè, prosegue la Corte, il criterio del domicilio del convenuto di cui all’art. 4 del Reg. n.1215/12 deve essere completato da quello autorizzato dall’art. 7 punto 1, lettera a) del Reg. citato , in quanto siffatto foro soddisfa, alla luce della natura contrattuale delle relazioni tra il creditore ed il debitore, sia il requisito di certezza del diritto e di prevedibilità sia l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia.
In forza di quanto precede, la Corte conclude statuendo che:
l’azione pauliana rientra nella norma sulla competenza internazionale di cui all’art. 7 punto 1, lett. a) del Regolamento UE n.1215/2012, sicchè essa può essere proposta avanti il giudice del “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”.
Nel caso affrontato dalla Corte il luogo di esecuzione dell’obbligazione principale o caratteristica è la Polonia, tale essendo il luogo ove l’opera era fornita in forza delle pattuizioni contrattuali.
[1] Ai sensi dell’art. 2901- 2904 c.c. sono presupposti dell’azione revocatoria, oltrechè la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore e l’atto dispositivo, ossia un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale o trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene ( ad es. vendita di un immobile o cessione di un credito) o assumendo un obbligo nuovo verso terzi ( ad es. assunzione di un mutuo) o costituendo sui suoi beni diritti a favore di altri ( ad es. servitù, ipoteca, pegno):
– il c.d. eventus damni ovvero un pregiudizio per il creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell’atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare tutti i creditori;
– la c.d. scientia damni o consilium fraudis, ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore. Se l’atto è a titolo gratuito detta consapevolezza deve sussistere solo in capo al debitore; nel caso di atti a titolo oneroso, invece, è richiesta anche la c.d. partecipatio fraudis del terzo, ossia che il terzo sia cosapevole del pregiudizio che l’atto arreca al creditore.
[2] L’art. 7 del Reg. Ue n.1215/2012, che disciplina la competenza giurisdizionale per controversie intra Ue, è formulato come segue:
“ Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro stato membro:
1. A) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
2. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– Nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
– Nel caso di prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
[3] Corte Giustizia UE, 08 Marzo 2018, Est. Toader.
[4] Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia e della giurisprudenza italiana, quando l’azione revocatoria è fondata o tragga titolo dalla procedura d’insolvenza, la giurisdizione spetta al giudice dello Stato membro ove si è aperta la procedura d’insolvenza.
[5] L’applicazione dell’art. 7 del Reg. UE n.1215/12 presuppone l’esistenza di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente (sentenze del 20.01.2005, Engler, C- 27/02; del 18.07.2013 Ofab, C- 147/12 nonché del 21.01.2016, Ergo Insurance e Gjensidige Baltic, C-359/14).
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