Le stime più recenti hanno registrato un aumento dei prezzi di alcune materie nell’ordine del 200% solo nell’ultimo anno e, complice il crollo dei prezzi che aveva caratterizzato i primi mesi di pandemia da Covid-19, l’incremento è risultato ancora così consistente. A tali dinamiche si è aggiunta verso la fine dell’estate anche un’impennata dei prezzi dell’energia.
La pandemia, prima, e l’incremento dei prezzi, poi, hanno reso evidente come le circostanze e gli equilibri economici esistenti al momento della stipula di un accordo commerciale possono mutare nel tempo, talvolta anche in modo del tutto imprevedibile, cosi’ rendendo più onerosa la prestazione di una delle parti.
In tali casi l’impresa potrebbe vedersi costretta a chiedere la risoluzione del contratto oppure continuare a condizioni antieconomiche.
Esistono, tuttavia, degli strumenti giuridici per riportare in equilibrio il contratto laddove sopraggiungano eventi esterni imprevedibili?
Rimedi contrattuali nell’ordinamento interno.
Dando un breve sguardo all’ordinamento domestico, è possibile affermare che, fatta eccezione per talune tipologie contrattuali (cfr. contratti di appalto ed affitto), non esistono istituti giuridici tali da consentire il superamento dello squilibrio contrattuale.
Il Codice Civile consente alla parte debole la sola via della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. Trattandosi di rimedio ottenibile tramite il ricorso al giudice, esso non può rappresentare l’unica soluzione configurabile e certamente, nell’ottica di prosecuzione dell’affare commerciale, nemmeno la preferibile.
Tuttavia, facendo applicazione del principio di buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. nonché del principio di cui all’art. 1362 c.c., secondo cui il comportamento delle parti rileva anche successivamente alla conclusione del contratto, pare ragionevole ritenere che in via interpretativa sia ricavabile in capo alle parti l’obbligo di rinegoziazione del contratto.
A fine di evitare contestazioni, la soluzione più idonea è certamente quella di predisporre apposite clausole di variazione dei prezzi delle prestazioni in caso di aumenti dei costi delle materie
Clausola di hardship nel commercio internazionale.
Il quadro sopra descritto può complicarsi quando operiamo nell’ambito del commercio internazionale in quanto la Legge applicabile al contratto potrebbe prevedere conseguenze diverse al verificarsi di tali situazioni. Alcuni ordinamenti, infatti, assegnano alla parte svantaggiata il diritto ad agire per la risoluzione, altri invece la facoltà di rinegoziazione.
In tale contesto di eterogeneità[i], una valida opportunità è costituita dall’inserimento della “hardship clause” che consente alle parti di reagire all’alterazione degli equilibri contrattuali, cercando di salvaguardare la prosecuzione del contratto.
Generalmente, tale clausola prevede che, al verificarsi degli eventi di “hardship”, ovvero di eventi sopravvenuti ed imprevedibili e non risolvibili entro un ragionevole termine, ma tali da alterare in modo significativo gli equilibri economici dell’accordo, le parti siano tenute a sedersi nuovamente al tavolo per ridiscutere i termini dell’accordo.
ICC hardship clause.
Un valido esempio è certamente rappresentato dalla ICC hardship clause, di cui, peraltro, è stata recentemente rilasciata una versione aggiornata.
Tale clausola modello prevede che una parte del contratto resta obbligata dell’adempimento anche se si siano verificati eventi che abbiano reso l’adempimento dell’obbligazione più oneroso di quanto ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, se una parte del contratto prova:
- (i) che l’adempimento dell’obbligazione è diventato eccessivamente oneroso per il verificarsi di un evento fuori dalla propria sfera di controllo che non era ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione;
- e (ii) che tale evento o le sue conseguenze non potevano essere ragionevolmente evitati o superati;
le parti sono tenute, entro un ragionevole termine, a rinegoziare le intese per superare gli effetti dell’evento.
Uno degli aspetti più problematici è sicuramente quello connesso agli effetti del mancato accordo tra le parti, soprattutto laddove le stesse affidino ad un terzo (giudice o arbitro) l’adattamento del contratto per ristabilirne l’originario equilibrio. La ICC hardship clause affronta questo problema e prevede tre diverse soluzioni, applicabili alternativamente a seconda della scelta operata dalle parti al momento della conclusione del contratto.
In caso di mancato accordo in sede di rinegoziazione, la clausola di hardship potrà in via alternativa prevedere:
(a) il diritto della parte svantaggiata di risolvere il contratto;
(b) il diritto di ciascuna parte di chiedere al giudice o all’arbitro di adattare il contenuto del contratto alle mutate circostanze o di risolverlo;
(c) il diritto di ciascuna parte di chiedere al giudice o all’arbitro di risolvere il contratto.
Considerazioni finali.
Riassumendo, dunque, considerata l’opportunità di inserire nell’accordo commerciale una hardship clause o clausola di rinegoziazione, sarà altrettanto fondamentale prestare attenzione al suo contenuto in fase di redazione.
In particolare, essa dovrà contenere:
– la definizione dell’evento di hardship (a titolo esemplificativo, rialzi del costo delle materie prime, ribassi nel valore del prodotto finito, variazioni delle imposte o dei dazi doganali);
– l’indicazione delle modalità e dei tempi di accertamento dell’evento di hardship, che in ogni caso dovrà essere comunicato senza ritardo;
– la disciplina delle conseguenze della dichiarazione di hardship: nello specifico, le parti dovranno illustrare le modalità attraverso le quali giungere ad una nuova fase di negoziato finalizzata ad adattare le condizioni del contratto alla nuova situazione. In tali casi, è consigliabile prevedere un procedimento di composizione o risoluzione bonaria programmata sotto forma di escalation.
[i] Fatta salva l’ipotesi in cui le parti abbiamo concordato l’applicazione al contratto dei Principi Unidroit che contengono una disciplina specifica degli eventi di hardship .
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