25 Giugno 1946.  In questo giorno, si teneva la prima seduta dell’Assemblea Costituente. Tale Assemblea era un organo elettivo avente il compito di lavorare alla stesura della Costituzione quale Legge fondante e fondamentale della appena nata Repubblica Italiana. L’attività dell’Assemblea Costituente, in linea teorica, avrebbe dovuto interessare non più di otto mesi; tuttavia, attraverso la concessione di ulteriori proroghe, essa si svolse sino alla fine del mese di Gennaio 1948. Nell’ultimo periodo del suo operato, i suoi Membri si occuparono di redigere la Legge sulla Stampa, gli Statuti Regionali Speciali e la Legge Elettorale per il Senato Repubblicano.

La Costituzione e i suoi Principi Fondamentali rilevanti (anche) in chiave internazionale. In occasione della sopraddetta ricorrenza, e con lo scopo di celebrarla, la realtà professionale International Routes Of Law propone in queste righe una breve rassegna (limitatamente agli Articoli 1-12) di taluni Principi Fondamentali che compongono il testo della Costituzione Italiana nella sua versione attuale. Tali Principi non sono rilevanti soltanto perché capaci di gettare le basi etico- giuridiche del nostro Ordinamento. Essi lo sono poiché, (passando, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla tutela delle minoranze a quella dell’ambiente, o dal concetto di uguaglianza&libertà) dimostrano quanto il nostro Ordinamento sia in grado di allungare lo sguardo in prospettiva internazionalista; e sia in grado di riconoscere che anche i Diritti Umani (e la loro protezione) fanno indiscutibilmente parte del proprio patrimonio culturale, morale, sociale e normativo.

Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.