Introduzione L’assegno sociale ( introdotto in Italia dalla Legge n. 335\1995) può essere attualmente goduto dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione Europea (UE) che abbiano compiuto 67 anni di età e che, da un punto di vista strettamente economico, posseggano risorse finanziarie ridotte secondo i limiti previsti ex lege. Invece, per i soggetti provenienti da aree territoriali extra-UE, la possibilità di godere del suddetto beneficio è vincolata al possesso di due requisiti: da un lato il possesso di un “ permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti ( titolo questo che va a sostituire la Carta di Soggiorno) e dall’altro la maturazione di un periodo di residenza continuativa pari ad almeno 10 anni nello Stato ospitante.
Nello specifico: il requisito inerente i 10 anni di residenza continuativa entro i confini tricolore In virtù di una sua Sentenza (pronuncia n. 50\2019), la Corte Costituzionale ha statuito che gli elementi appena indicati debbono sussistere entrambi e contemporaneamente. Il primo elemento, tuttavia, è divenuto oggetto di interrogativi di legittimità da parte della Corte di Cassazione la quale, a mezzo di una Ordinanza risalente al mese di Marzo 2023, ha sollevato in tema una questione di costituzionalità. In questa sede, la nostra realtà professionale, per sua scelta metodologica, rimanda temporaneamente il ragionamento su codesta problematica e, adesso, si concentra sul secondo elemento. Quest’ultimo, di recente, è stato esaminato all’interno di un messaggio dell’INPS (n. 1268\2023) in base al quale è stato specificato quanto segue. L’accantonamento dei 10 anni di residenza occorrenti deve considerarsi interrotto in caso di assenza continuativa dal nostro territorio nazionale per almeno sei mesi oppure in caso di non presenza (pur saltuaria) per 10 mesi complessivi che vadano a spalmarsi in un arco temporale totale di cinque anni. Rispetto alla regola generale appena descritta, sono state ( e sono) previste talune eccezioni che possono essere applicate soltanto a fronte di gravi e comprovate motivazioni[1].
07.05.2023 Avvocato Sandra Cherubini
[1] Vedasi: www.asgi.it .
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