Introduzione Nell’ambito di rapporti giuridici e commerciali che si generano (o si sviluppano) all’estero, spesso diviene necessario dimostrare che documenti o atti generati all’interno di un Paese straniero sono muniti di valore legale; valore legale che, in quanto tale, può e deve essere riconosciuto anche nell’ambito di Ordinamenti diversi da quello che tali atti e tali documenti ha generato. Finalizzate al raggiungimento di questo scopo, esistono due procedure. La prima ( quella della Legalizzazione) si compone di due fasi autonome che prevedono ( quanto agli atti predisposti in territorio italiano) ,da un lato, l’intervento di un organo avente pubblica autorità in Italia e, dall’altro, l’azione del Consolato dello Stato straniero al quale un atto o un documento sono destinati. La seconda, invece, è quella dell’Apostille la quale consta di un unico step.
La competente Convenzione dell’Aja La procedura semplificata e monofasica di Apostille (o Apostilla che dir si voglia) viene adottata dalle Nazioni che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja datata 05.10.1961; codesta Convenzione, internamente ai nostri confini, è stata ratificata mediante Legge 1252\1966[1]. Sussistono, tuttavia e di contro, talune Nazioni ove non è previsto alcun meccanismo di Apostille o di Legalizzazione in generale. Tra queste, a titolo esemplificativo, si ritiene di dover elencare: il Belgio, la Danimarca, la Francia, l’Irlanda, la Lettonia, la Germania e l’Ungheria.
Natura e funzionamento dell’Apostille Dicasi Apostille un timbro (il cui rilascio in terra italiana è connesso al pagamento di imposta di bollo in misura fissa) caratterizzato da identica grafica e da identico contenuto; grafica e contenuto che sono invariabili per ogni Paese il quale risulti soggetto sottoscrivente in relazione alla Convenzione appena sopra richiamata. L’uguaglianza perfetta, quanto a contenuti e grafica, del timbro ivi attenzionato permette che quest’ultimo possa essere facilmente riconosciuto ed identificato, nella sua portata, in tutti gli Stati che ne fanno uso. Per l’Italia, quando il Timbro di Apostille deve accompagnarsi ad un atto notarile, il medesimo viene rilasciato dalla Procura della Repubblica. In tutti gli altri casi ( documenti e atti rilasciati dagli eterogenei Uffici della Pubblica Amministrazione), il timbro de quo viene rilasciato dalla Prefettura di competenza rispetto al luogo ove è stato emesso l’atto della Pubblica Amministrazione che necessita di venire apostillato. Interessante è notare che, in entrambi i casi, tanto la Prefettura che la Procura della Repubblica, rilasciando l’apostilla, non possiedono potere alcuno di giudicare il contenuto di ciò che apostillano o di modificarlo. Infatti, in codesta veste, esse si limitano esclusivamente a riconoscere, attestandola ufficialmente, la potestà legale, o l’incarico di Pubblico Ufficiale, dell’organo ( Notaio o PA che esso sia) al quale è stato conferito il compito di formare un atto o di rilasciare un documento. Inoltre, nell’evenienza in cui un documento, o un atto, muniti di Apostille vengano smarriti, non sarà possibile richiederne una copia presso le sedi autorizzate a rilasciare il timbro in questione. Invece, al contrario, sarà doveroso avviare una nuova procedura che permetta il rilascio ex novo dell’occorrenda Apostille. Per finire, l’Apostille necessita di essere sottoposta a traduzione e verrà tradotta nel Paese ove la stessa ( e i documenti\atti che la riportano) devono essere utilizzati o prodotti[2].
[1] I Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja sono i seguenti: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela.
[2] Si veda a questo riguardo: Cos’è e come funziona l’apostille | Officina Notarile .
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